CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
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TITOLO IX - VIGENZA
CONTRATTUALE
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DECORRENZA E DURATA Articolo 175. 1) Le parti, nel riconfermare la propria adesione allo spirito del Protocollo interconfederale 23.7.93, con particolare riferimento a quanto dallo stesso stabilito in tema di assetti contrattuali, convengono di adottare in via eccezionale una disposizione speciale in ordine alla durata del presente contratto, al fine di consentire la migliore organizzazione delle attività connesse al Giubileo 2000. 2) Pertanto, il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° luglio 1998 e sarà valido sino al 31 dicembre 2001, sia per la parte normativa che per la parte retributiva. 3) S'intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza. 4) Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CCNL Articolo 176. 1) La piattaforma per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza. 2) Durante i 3 mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. 3) In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto e, comunque, dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari a 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi detto importo sarà pari a 50% dell'inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. 4)
La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
comporterà, a carico della parte che vi avrà dato causa, 5) Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, la IVC cessa di essere corrisposta. INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - NORMA TRANSITORIA Articolo 177. 1) In applicazione del Protocollo 23.7.93, le parti confermano che gli importi mensili della IVC dovuti ai lavoratori dipendenti da Aziende del settore turismo nel periodo ottobre-dicembre 1998 sono i seguenti.
2) Con lo stesso metodo sono stati determinati gli importi della IVC dovuti agli apprendisti, ai lavoratori minori ed ai lavoratori dipendenti delle aziende definite minori dalle parti speciali del CCNL. 3) Resta inteso che, a decorrere da gennaio 1999, la IVC cessa di essere erogata. |
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