CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITOLO 4 - MERCATO
DEL LAVORO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMESSA Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che: -
il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità
professionalee territoriale degli addetti con rischio di perdite di
investimenti professionali; condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità. Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti bilaterali. In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata l'opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori: -
riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli
istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore. A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'Ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli Enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi). Le parti, conseguentemente s'impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli Enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi. Dichiarazione a verbale. Le
parti s'incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro
parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di Capo I - APPRENDISTATO Le
parti, esaminata la evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato,
riconoscono in tale istituto un importante strumento Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo. A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di affidare alla Commissione paritetica di cui all'art. 46 il compito di definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore. In questo quadro, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze. Art. 50 - Assunzione dell'apprendista. 1) Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento del Consiglio n. 2081 del 20.7.93, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni. 2) Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli. Articolo 51. 1) L'aspirante apprendista deve essere in possesso del: -
certificato comprovante l'adempimento dell'obbligo scolastico; 2) Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. Art. 52 - Durata e qualifiche dell'apprendistato. 1) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità.
2) Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche nelle parti speciali del presente contratto. 3) La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore. 4) Per gli apprendisti assunti prima del 22.1.99 valgono le precedenti disposizioni in materia di durata. 5) Per le agenzie di viaggio si applicano le disposizioni in materia di maggiore durata previste nella parte speciale. 6) In relazione alla possibilità di svolgere l'apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al 3° livello, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori. 7) Lo svolgimento dell'apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al 6° livello, è consentito esclusivamente per le seguenti qualifiche: -
cameriera ai piani, villaggi turistici, camping; 8) In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro comunque ricompresa in un periodo di 48 mesi di calendario. Articolo 53. 1) I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Ai fini della idoneità o meno dell'apprendista alla qualifica professionale che ha formato oggetto dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge. PERIODO DI PROVA Articolo 54. 1) La durata del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. 2) Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al TFR. Articolo 55. 1) Il numero di apprendisti nelle singole imprese non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni 2 lavoratori qualificati, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso. Le frazioni di unità si computano per intero. 2) L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 2, può assumere apprendisti in numero non superiore a 2. ORARIO DI LAVORO Articolo 56. 1) Ai sensi dell'art. 10, comma 4, legge n. 25/55, è vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le 6. 2) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Articolo 57. 1) L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali.
2) La contrattazione integrativa territoriale può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività. 3) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. 4) I nominativi degli apprendisti che partecipano alle attività formative organizzate dal sistema degli Enti bilaterali saranno registrati nella banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Articolo 58. 1) Il datore di lavoro ha l'obbligo: a)
di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista
alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire
la capacità di diventare lavoratore qualificato; 2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista. OBBLIGHI DELL'APPRENDISTA Articolo 59. 1) L'apprendista deve: a)
seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi
incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo
impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; 2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro. Articolo 60. 1) Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si era svolto l'apprendistato. 2)
La conferma in servizio o, in alternativa, la conclusione del rapporto
al termine del periodo di apprendistato, dovranno essere 3) Qualora, alla scadenza del periodo di apprendistato, un apprendista non venga confermato in servizio, il datore di lavoro non potrà assumere, nell'anno successivo, un altro apprendista in sua sostituzione. 4) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. 5)
I benefici contributivi previsti dalla legge 19.1.55 n. 25, e successive
modificazioni e integrazioni, in materia di previdenza ed CONCLUSIONE DEL RAPPORTO Articolo 61. 1) Il rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove d'idoneità previste dall'art. 18, legge 19.1.55 n. 25 e dagli artt. 24 e 25 del regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 1668 e comunque con la scadenza del termine della durata complessiva dell'apprendistato, salvo il minor periodo di cui all'art. 53 per i casi in esso contemplati. 2) Agli effetti di quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto in ogni caso di essere ammessi a sostenere le prove d'idoneità gli apprendisti dei pubblici esercizi e degli alberghi diurni che abbiano compiuto i 18 anni d'età e i 2 anni di addestramento pratico. 3) Le modalità di esecuzione delle prove pratiche saranno concordate tra le OOSS provinciali interessate e gli Enti e Uffici preposti all'istruzione professionale. 4) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuite la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo compiuto il 18° anno d'età ed effettuato un biennio di addestramento pratico nei pubblici esercizi e alberghi diurni, o avendo comunque compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dal presente contratto, non abbiano conseguito la qualifica. 5) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Ufficio di Collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa. RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI Articolo 62. 1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
Articolo 63. 1) Per quanto non previsto dal presente Capo in materia di apprendistato e d'istruzione professionale valgono le norme del presente contratto nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. Dichiarazione a verbale. Le parti s'incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i CFL e i contratti di apprendistato con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi dell'art. 16, comma 5, legge n. 196/97 e dell'art. 45, comma 1, lett. b), legge 17.5.99 n. 144 e successive modifiche e integrazioni. Capo II - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO Articolo 64. 1) Salvo quanto diversamente contrattato a livello territoriale o aziendale, le parti convengono quanto segue. 2)
Il CFL mirato alla acquisizione di professionalità elevate è
consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti
al 3° livello d'inquadramento e ai livelli superiori e ha una durata
di 24 mesi. 3) Il CFL mirato all'acquisizione di professionalità intermedie è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 4° e 5° livello d'inquadramento (per il comparto alberghi, è consentito anche per il livello 6° super) e ha una durata di 24 mesi. Detti contrattidevono prevedere una formazione pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. 4) Il CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo ha una durata di 12 mesi e deve prevedere una formazione pari a 20 ore relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e intinfortunistica. La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento di tutte le professionalità ad eccezione di quelle corrispondenti ai livelli 6° super e 7°, ferme restando le ulteriori eccezioni previste per i singoli comparti (per il comparto alberghi, è consentito anche per il livello 6° super). 5) Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto stabilito dai progetti formativi non vengono retribuite. 6)
Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità
del termine finale per un periodo di durata pari alla 7) Lo svolgimento del rapporto di formazione e lavoro è disciplinato in base ai seguenti criteri: Per il CFL mirato all'acquisizione di professionalità elevate:
Per il CFL mirato all'acquisizione di professionalità intermedie:
Per il CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale:
8) Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione da parte della competente autorità pubblica è definito dagli Enti bilaterali, dai Centri di servizio o dalla contrattazione integrativa. 9) In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili in materia d'età, ore di formazione, durata, retribuzione e livello d'inquadramento. 10) La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni cui il lavoratore viene avviato. La formazione teorica potrà essere assicurata, su richiesta del datore di lavoro, per il tramite degli Enti bilaterali. 11) 3 mesi prima della scadenza del rapporto formativo l'azienda comunicherà al lavoratore l'esito della formazione stessa. 12) I singoli rapporti di lavoro dovranno essere instaurati, ove i tempi di assunzione non siano pianificati diversamente, entro 3 mesi dall'accertamento di conformità. 13) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all'allegato B. Dichiarazione a verbale. Le parti, stabiliscono sin d'ora che, in caso di abrogazione del comma 7, art. 16, DL n. 299/94, convertito in legge n. 451/94, saranno automaticamente riattivate le procedure già previste dalla contrattazione integrativa in materia di CFL. Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali saranno trasferite ai Centri di servizio di cui all'art. 14 del presente contratto. Capo III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE Articolo 65. 1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo. 2) Per lavoro a tempo parziale s'intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. 3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. 4) In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87, in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 77 del presente contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo art. 66. 5) L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza con le seguenti modalità: a)
orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito
dall'art. 90 per il personale a tempo pieno; Articolo 66. 1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: -
periodo di prova per i nuovi assunti; 2) La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore entro le seguenti fasce: a)
nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da
15 a 28 ore; 3)
La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori
e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente 4) In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo. 5) Sono fatte salve le condizioni aziendali in atto. Articolo 67. 1) Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a)
volontarietà di entrambe le parti; 2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 130 ore annue, salvo comprovati impedimenti. 3) Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto. 4)
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili
ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi 5)
In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla
gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie e al TFR Articolo 68. 1) La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici e al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti. Articolo 69. 1) Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente Capo. Dichiarazione a verbale. Le
parti stipulanti si danno reciprocamente atto che in materia di lavoro
a tempo parziale, con il presente CCNL sono state individuate soluzioni
negoziali adeguate, che rispondono alle esigenze del settore. Dichiarazione a verbale. Le parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione. Capo IV - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE Articolo 70. 1) Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente contratto. 2) L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a 12 giorni lavorativi. Articolo 71. 1)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 18.4.62
n. 230 e DPR 11.7.95 n. 378, è consentita l'apposizione di un Articolo 72. 1)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, legge 28.2.87 n. 56,
come modificato dall'art. 9 bis, legge 19.7.93 n. 236, i lavoratori 2)
(Resta ferma la facoltà prevista dal comma 5, art. 15, legge
n. 264/49, per il datore di lavoro di rifiutare l'assunzione di quei Articolo 73. 1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'art. 104, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato. 2) I congedi di conguaglio di cui all'art. 95 nonché i permessi non goduti di cui all'art. 91 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine. 3)
Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e 13a e 14a mensilità
terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto e 4) E' comunque escluso da tale criterio di computo il TFR. 5) Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione. Dichiarazione a verbale. Le parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali. A tal fine, sarà istituita un'apposita Commissione paritetica. Nota a verbale. Le parti prendono atto del parere favorevole espresso da INPS e INAIL (allegato G) relativamente all'attuazione del presente articolo. Dichiarazione a verbale. Le
parti, tenuto conto delle specifiche soluzioni normative adottate per
i lavoratori stagionali e in relazione agli adempimenti previsti dalle
norme di legge e regolamentari in materia di prestazioni di disoccupazione
erogate da INPS, s'impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche
al fine di favorire la corretta e migliore applicazione delle prescrizioni
legislative rispetto alla disciplina contrattuale nel suo complesso.
Sulla base di tale esame da espletare entro il 30.6.91 verranno attuate
le più Capo V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA Articolo 74. 1) Ai sensi del comma 3, art. 23, legge n. 56/87, è consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi: -
banquetting; 2) La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali. 3) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga. 4) In mancanza della disciplina di cui al comma 2, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato, per il 1° biennio di validità contrattuale, nella seguente misura:
Il
compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti
da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per 5)
Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni
temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla 6) Le imprese comunicheranno al Centro di servizio - quadrimestralmente - gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di lavoratori extra. 7) Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal Testo Unico 20.6.65 n. 1124. Le parti richiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ribadire le istruzioni già impartite in proposito. 8) Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati. Capo VI - LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO Le parti si danno atto che l'evoluzione della disciplina legale sul lavoro temporaneo e le conseguenti regolamentazioni di seguito definite su tale istituto e sul lavoro a tempo determinato ivi comprese le soluzioni legate alla definizione di qualifiche ad esiguo contenuto professionale e le eventuali ulteriori determinazioni da definire nella contrattazione di 2° livello costituiscono un quadro normativo complessivamente finalizzato e idoneo a favorire un più appropriato e fisiologico utilizzo del lavoro extra e di surroga di cui all'art. 74 del presente CCNL e all'art. 54, comma 4, legge n. 448/98, nonché a riferire il ricorso alle forme di appalto nei limiti della legge con particolare riferimento a funzioni e figure professionali tipiche delle imprese turistiche. CASI DI AMMISSIBILITA' Articolo 75. 1)
Il ricorso al contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87 e al contratto di fornitura a)
intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non
ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale 2) Restano confermate tutte le ulteriori ipotesi in cui la legge e/o la contrattazione collettiva ammettono il ricorso al lavoro a tempo determinato e al lavoro temporaneo. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui al DPR n. 378/95 e di cui alla legge n. 598/79. 3) La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore a un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/87, e che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza. 4) Nei casi di cui alle lett. a), b), d), il contratto a tempo determinato non potrà essere stipulato per una durata superiore a 6 mesi. 5) Ulteriori ipotesi e maggiori durate potranno essere definite dalla contrattazione integrativa. INDIVIDUAZIONE QUALIFICHE Articolo 76. 1)
Ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 1, legge n. 196/97, è
consentito lo svolgimento di lavoro temporaneo per le qualifiche -
cameriera ai piani, villaggi turistici, camping; PERCENTUALE DI LAVORATORI ASSUMIBILI Articolo 77. 1) Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato e con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di cui alle lett. a), b), d), e), non potrà essere superiore, in ciascuna unità produttiva, ai seguenti limiti:
2) Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine e con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, di cui alle lett. a), b), d), e), non potrà superare complessivamente 22%, di cui non più di 17% per ciascuna fattispecie. 3) La base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi del presente articolo è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con CFL all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. 4) Nelle imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base di computo è, in via convenzionale, costituita dal numero dei lavoratori occupati all'atto della attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. 5) La contrattazione integrativa può stabilire percentuali maggiori, con particolare attenzione ai casi di nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni, etc., anche in considerazione del contributo conseguentemente apportato allo sviluppo di nuova occupazione. INFORMAZIONE Articolo 78. 1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli Enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti di cui all'art. 75 comunica alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni territoriali delle OOSS stipulanti il presente accordo: a)
il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula
del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza
e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le
predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi; 2) La comunicazione di cui alla precedente lett. c) sarà inviata anche all'Ente bilaterale. Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'EBT potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica. 3) All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro (allegato A). FORMAZIONE Articolo 79. 1) L'EBNT potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei ed a richiedere i relativi finanziamenti. Le parti richiedono che le iniziative formative promosse dal sistema degli Enti bilaterali possano godere della priorità di cui al comma 2, art. 5, legge n. 196/97. CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 80. 1) La nuova disciplina sui contratti a tempo determinato e sul lavoro temporaneo è applicabile esclusivamente alle aziende aderenti alle Organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente CCNL. 2)
Al fine di favorire la migliore conoscenza delle norme ed il conseguente
utilizzo degli istituti, nonché di agevolare le imprese Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL. Capo VII - LAVORATORI STUDENTI Articolo 81. 1) Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi d'intervallo dei corsi scolastici, la contrattazione integrativa può prevedere, ai sensi del comma 1, art. 23, legge n. 56/87, la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo. Capo VIII - CONTRATTO DI INSERIMENTO Articolo 82. 1) In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell'età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il CFL, si applica per un periodo di 12 mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello d'inquadramento. Capo IX - LAVORO RIPARTITO Articolo 83. 1)
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale
2 o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa 2)
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale
e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, 3) Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. 4) I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. 5) Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati. 6) Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'EBT,il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ente stesso. Dichiarazione a verbale. Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL. Capo X - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA Articolo 84. 1) Ai sensi del comma 2, art. 25, legge n. 223/91, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva: -
le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa
nei livelli A, B, 1, 2, 3; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||