CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
TITOLO 4 - MERCATO DEL LAVORO

PREMESSA

Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:

- il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionalee territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali;
- la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali;
- le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempoindeterminato;
- l'evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela;
- le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull'organizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;
- la libera circolazione della manodopera, nell'ambito dei Paesi UE e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo;

condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità.

Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti bilaterali.

In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata l'opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori:

- riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali,
nonché la creazione di nuove occasioni d'impiego;
- ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli Enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative;
- concordano che la rete degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore.

A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'Ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli Enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi).

Le parti, conseguentemente s'impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli Enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi.

Dichiarazione a verbale.

Le parti s'incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di
disciplinare la materia con un apposito accordo.

Capo I - APPRENDISTATO

Le parti, esaminata la evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento
per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.

A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di affidare alla Commissione paritetica di cui all'art. 46 il compito di definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.

In questo quadro, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Art. 50 - Assunzione dell'apprendista.

1) Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento del Consiglio n. 2081 del 20.7.93, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

2) Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.

Articolo 51.

1) L'aspirante apprendista deve essere in possesso del:

- certificato comprovante l'adempimento dell'obbligo scolastico;
- certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
- certificato d'iscrizione nelle liste di collocamento.

2) Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Art. 52 - Durata e qualifiche dell'apprendistato.

1) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità.


livello di inquadramento

durata in mesi
3° livello
48
4° livello
36
5° livello
36
6° livello super
24
6° livello
18

2) Restano ferme le maggiori durate previste in relazione a specifiche qualifiche nelle parti speciali del presente contratto.

3) La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore.

4) Per gli apprendisti assunti prima del 22.1.99 valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

5) Per le agenzie di viaggio si applicano le disposizioni in materia di maggiore durata previste nella parte speciale.

6) In relazione alla possibilità di svolgere l'apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al 3° livello, si precisa che gli apprendisti interessati non potranno essere destinati a svolgere funzioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori.

7) Lo svolgimento dell'apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al 6° livello, è consentito esclusivamente per le seguenti qualifiche:

- cameriera ai piani, villaggi turistici, camping;
- commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, self-service;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- bagnino;
- guardiano notturno;
- sorvegliante d'ingresso;
- ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.

8) In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, nell'ambito di una distribuzione dei diversi periodi di lavoro comunque ricompresa in un periodo di 48 mesi di calendario.

Articolo 53.

1) I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Ai fini della idoneità o meno dell'apprendista alla qualifica professionale che ha formato oggetto dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge.

PERIODO DI PROVA

Articolo 54.

1) La durata del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro.

2) Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al TFR.

Articolo 55.

1) Il numero di apprendisti nelle singole imprese non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni 2 lavoratori qualificati, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso. Le frazioni di unità si computano per intero.

2) L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 2, può assumere apprendisti in numero non superiore a 2.

ORARIO DI LAVORO

Articolo 56.

1) Ai sensi dell'art. 10, comma 4, legge n. 25/55, è vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le 6.

2) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Articolo 57.

1) L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali.

titolo di studio
ore di formazione
scuola dell'obbligo
120
attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore
100
diploma universitario e diploma di laurea
80

2) La contrattazione integrativa territoriale può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.

3) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

4) I nominativi degli apprendisti che partecipano alle attività formative organizzate dal sistema degli Enti bilaterali saranno registrati nella banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 58.

1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a 6 mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne, l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.

2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

OBBLIGHI DELL'APPRENDISTA

Articolo 59.

1) L'apprendista deve:

a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti internid'impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Articolo 60.

1) Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si era svolto l'apprendistato.

2) La conferma in servizio o, in alternativa, la conclusione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, dovranno essere
comunicate nel rispetto dei termini di preavviso.

3) Qualora, alla scadenza del periodo di apprendistato, un apprendista non venga confermato in servizio, il datore di lavoro non potrà assumere, nell'anno successivo, un altro apprendista in sua sostituzione.

4) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

5) I benefici contributivi previsti dalla legge 19.1.55 n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di previdenza ed
assistenza sociale, sono mantenuti per 1 anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

CONCLUSIONE DEL RAPPORTO

Articolo 61.

1) Il rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove d'idoneità previste dall'art. 18, legge 19.1.55 n. 25 e dagli artt. 24 e 25 del regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 1668 e comunque con la scadenza del termine della durata complessiva dell'apprendistato, salvo il minor periodo di cui all'art. 53 per i casi in esso contemplati.

2) Agli effetti di quanto previsto nel comma precedente, hanno diritto in ogni caso di essere ammessi a sostenere le prove d'idoneità gli apprendisti dei pubblici esercizi e degli alberghi diurni che abbiano compiuto i 18 anni d'età e i 2 anni di addestramento pratico.

3) Le modalità di esecuzione delle prove pratiche saranno concordate tra le OOSS provinciali interessate e gli Enti e Uffici preposti all'istruzione professionale.

4) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuite la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo compiuto il 18° anno d'età ed effettuato un biennio di addestramento pratico nei pubblici esercizi e alberghi diurni, o avendo comunque compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dal presente contratto, non abbiano conseguito la qualifica.

5) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Ufficio di Collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

Articolo 62.

1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:


Periodo

Retribuzione
1° anno
75%
2° anno
80%
3° anno
85%
4° anno
90%

Articolo 63.

1) Per quanto non previsto dal presente Capo in materia di apprendistato e d'istruzione professionale valgono le norme del presente contratto nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Dichiarazione a verbale.

Le parti s'incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i CFL e i contratti di apprendistato con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi dell'art. 16, comma 5, legge n. 196/97 e dell'art. 45, comma 1, lett. b), legge 17.5.99 n. 144 e successive modifiche e integrazioni.

Capo II - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Articolo 64.

1) Salvo quanto diversamente contrattato a livello territoriale o aziendale, le parti convengono quanto segue.

2) Il CFL mirato alla acquisizione di professionalità elevate è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° livello d'inquadramento e ai livelli superiori e ha una durata di 24 mesi.
Detti contratti devono prevedere una formazione pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.

3) Il CFL mirato all'acquisizione di professionalità intermedie è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 4° e 5° livello d'inquadramento (per il comparto alberghi, è consentito anche per il livello 6° super) e ha una durata di 24 mesi. Detti contrattidevono prevedere una formazione pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.

4) Il CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo ha una durata di 12 mesi e deve prevedere una formazione pari a 20 ore relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e intinfortunistica. La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento di tutte le professionalità ad eccezione di quelle corrispondenti ai livelli 6° super e 7°, ferme restando le ulteriori eccezioni previste per i singoli comparti (per il comparto alberghi, è consentito anche per il livello 6° super).

5) Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto stabilito dai progetti formativi non vengono retribuite.

6) Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla
effettiva sospensione, unicamente nei casi in cui INPS riconosce il diritto alla proroga dei benefici contributivi.

7) Lo svolgimento del rapporto di formazione e lavoro è disciplinato in base ai seguenti criteri:

Per il CFL mirato all'acquisizione di professionalità elevate:

Livello iniziale
Livello finale
Ore formazione
Durata in mesi
1° livello
Quadro B
130
24
2° livello
1° livello
130
24
3° livello
2° livello
130
24
4° livello
3° livello
130
24

Per il CFL mirato all'acquisizione di professionalità intermedie:

Livello iniziale
Livello finale
Ore formazione
Durata in mesi
5° livello
4° livello
80
24

6° livello Super (solo alberghi)

5° livello
80
24
6° livello (escluso alberghi)
5° livello
80
24
6° livello (solo alberghi)
6° livello super
80
24

Per il CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale:

Livello iniziale
Livello finale
Ore formazione
Durata in mesi
1° livello
Quadro B
20
12
2° livello
1° livello
20
12
3° livello
2° livello
20
12
4° livello
3° livello
20
12
5° livello
4° livello
20
12

6° livello Super

5° livello
20
12
6° livello (solo alberghi)
6° livello super
20
12
7° livello
6° livello
20
12

8) Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione da parte della competente autorità pubblica è definito dagli Enti bilaterali, dai Centri di servizio o dalla contrattazione integrativa.

9) In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili in materia d'età, ore di formazione, durata, retribuzione e livello d'inquadramento.

10) La formazione sarà normalmente impartita dal personale qualificato o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni cui il lavoratore viene avviato. La formazione teorica potrà essere assicurata, su richiesta del datore di lavoro, per il tramite degli Enti bilaterali.

11) 3 mesi prima della scadenza del rapporto formativo l'azienda comunicherà al lavoratore l'esito della formazione stessa.

12) I singoli rapporti di lavoro dovranno essere instaurati, ove i tempi di assunzione non siano pianificati diversamente, entro 3 mesi dall'accertamento di conformità.

13) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all'allegato B.

Dichiarazione a verbale.

Le parti, stabiliscono sin d'ora che, in caso di abrogazione del comma 7, art. 16, DL n. 299/94, convertito in legge n. 451/94, saranno automaticamente riattivate le procedure già previste dalla contrattazione integrativa in materia di CFL.

Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali saranno trasferite ai Centri di servizio di cui all'art. 14 del presente contratto.

Capo III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Articolo 65.

1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.

2) Per lavoro a tempo parziale s'intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.

3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:

la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno;

la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.

4) In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87, in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 77 del presente contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo art. 66.

5) L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza con le seguenti modalità:

a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'art. 90 per il personale a tempo pieno;
b) verticale: con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
c) misto: con la combinazione delle 2 modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lett. a) e b).

Articolo 66.

1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:

- periodo di prova per i nuovi assunti;
- durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
- trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- tutte le altre condizioni d'impiego.

2) La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore entro le seguenti fasce:

a) nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 15 a 28 ore;
b) nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 64 a 124 ore;
c) nel caso d'orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1.352 ore.

3) La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente
articolo.

4) In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.

5) Sono fatte salve le condizioni aziendali in atto.

Articolo 67.

1) Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.

2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 130 ore annue, salvo comprovati impedimenti.

3) Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.

4) Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi
contrattuali.

5) In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie e al TFR
avverrà, in via forfettaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale di 30%.

Articolo 68.

1) La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici e al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti.

Articolo 69.

1) Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente Capo.

Dichiarazione a verbale.

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che in materia di lavoro a tempo parziale, con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali adeguate, che rispondono alle esigenze del settore.
Le parti, in considerazione delle modifiche del quadro legislativo intervenute dopo il 22.1.99, s'impegnano ad incontrarsi entro il 30.6.01 per esaminare la disciplina legislativa intervenuta al fine di concordare le opportune integrazioni e armonizzazioni del testo contrattuali.

Dichiarazione a verbale.

Le parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

Capo IV - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 70.

1) Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente contratto.

2) L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a 12 giorni lavorativi.

Articolo 71.

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 18.4.62 n. 230 e DPR 11.7.95 n. 378, è consentita l'apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro per le attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.

Articolo 72.

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, legge 28.2.87 n. 56, come modificato dall'art. 9 bis, legge 19.7.93 n. 236, i lavoratori
che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis, DL 29.1.83 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.3.83 n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2) (Resta ferma la facoltà prevista dal comma 5, art. 15, legge n. 264/49, per il datore di lavoro di rifiutare l'assunzione di quei
lavoratori inviati dall'Ufficio di Collocamento, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

Articolo 73.

1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'art. 104, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.

2) I congedi di conguaglio di cui all'art. 95 nonché i permessi non goduti di cui all'art. 91 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.

3) Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e 13a e 14a mensilità terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto e
l'eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di 1/12 delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.

4) E' comunque escluso da tale criterio di computo il TFR.

5) Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.

Dichiarazione a verbale.

Le parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali. A tal fine, sarà istituita un'apposita Commissione paritetica.

Nota a verbale.

Le parti prendono atto del parere favorevole espresso da INPS e INAIL (allegato G) relativamente all'attuazione del presente articolo.

Dichiarazione a verbale.

Le parti, tenuto conto delle specifiche soluzioni normative adottate per i lavoratori stagionali e in relazione agli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di prestazioni di disoccupazione erogate da INPS, s'impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche al fine di favorire la corretta e migliore applicazione delle prescrizioni legislative rispetto alla disciplina contrattuale nel suo complesso. Sulla base di tale esame da espletare entro il 30.6.91 verranno attuate le più
opportune iniziative.

Capo V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA

Articolo 74.

1) Ai sensi del comma 3, art. 23, legge n. 56/87, è consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi:

- banquetting;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari.

2) La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali.

3) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.

4) In mancanza della disciplina di cui al comma 2, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato, per il 1° biennio di validità contrattuale, nella seguente misura:

Livello
Dal 1//1/99
Dal 1//1/00
Dal 1//1/01
4° livello
17.875
18.486
19.402
5° livello
17.038
17.623
18.500

6° livello Super

16.311
16.867
17.700
6° livello
16.089
16.640
17.467
7° livello
15.083
15.598
16.371

Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per
contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di 13a e 14a mensilità, nonché di TFR.

5) Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla
retribuzione maggiorata di 20%.

6) Le imprese comunicheranno al Centro di servizio - quadrimestralmente - gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di lavoratori extra.

7) Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal Testo Unico 20.6.65 n. 1124. Le parti richiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ribadire le istruzioni già impartite in proposito.

8) Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.

Capo VI - LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Le parti si danno atto che l'evoluzione della disciplina legale sul lavoro temporaneo e le conseguenti regolamentazioni di seguito definite su tale istituto e sul lavoro a tempo determinato ivi comprese le soluzioni legate alla definizione di qualifiche ad esiguo contenuto professionale e le eventuali ulteriori determinazioni da definire nella contrattazione di 2° livello costituiscono un quadro normativo complessivamente finalizzato e idoneo a favorire un più appropriato e fisiologico utilizzo del lavoro extra e di surroga di cui all'art. 74 del presente CCNL e all'art. 54, comma 4, legge n. 448/98, nonché a riferire il ricorso alle forme di appalto nei limiti della legge con particolare riferimento a funzioni e figure professionali tipiche delle imprese turistiche.

CASI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 75.

1) Il ricorso al contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, legge n. 56/87 e al contratto di fornitura
di prestazione di lavoro temporaneo, ai sensi e per gli effetti del comma 2, lett. a), art. 1, legge n. 196/97, è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di seguito indicate:

a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale
organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lett. b), legge n.
230/62;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di 2 mesi utile alla ricerca di
personale idoneo alla mansione.

2) Restano confermate tutte le ulteriori ipotesi in cui la legge e/o la contrattazione collettiva ammettono il ricorso al lavoro a tempo determinato e al lavoro temporaneo. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui al DPR n. 378/95 e di cui alla legge n. 598/79.

3) La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore a un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/87, e che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza.

4) Nei casi di cui alle lett. a), b), d), il contratto a tempo determinato non potrà essere stipulato per una durata superiore a 6 mesi.

5) Ulteriori ipotesi e maggiori durate potranno essere definite dalla contrattazione integrativa.

INDIVIDUAZIONE QUALIFICHE

Articolo 76.

1) Ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 1, legge n. 196/97, è consentito lo svolgimento di lavoro temporaneo per le qualifiche
inquadrate ai livelli 6° super e superiori della classificazione del personale di cui al presente CCNL Turismo, nonché per le seguenti ulteriori qualifiche inquadrate al 6° livello:

- cameriera ai piani, villaggi turistici, camping;
- commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, self-service;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- bagnino;
- guardiano notturno;
- sorvegliante d'ingresso;
- ulteriori qualifiche individuate dalla contrattazione integrativa.

PERCENTUALE DI LAVORATORI ASSUMIBILI

Articolo 77.

1) Il numero dei lavoratori impiegati a tempo determinato e con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di cui alle lett. a), b), d), e), non potrà essere superiore, in ciascuna unità produttiva, ai seguenti limiti:

base di computo
lavoratori assumibili
da 0 a 4
4 unità
da 5 a 9
5 unità
da 10 a 25
6 unità
da 26 a 35
7 unità
da 36 a 50
10 unità

2) Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine e con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, di cui alle lett. a), b), d), e), non potrà superare complessivamente 22%, di cui non più di 17% per ciascuna fattispecie.

3) La base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi del presente articolo è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con CFL all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.

4) Nelle imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base di computo è, in via convenzionale, costituita dal numero dei lavoratori occupati all'atto della attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo.

5) La contrattazione integrativa può stabilire percentuali maggiori, con particolare attenzione ai casi di nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni, etc., anche in considerazione del contributo conseguentemente apportato allo sviluppo di nuova occupazione.

INFORMAZIONE

Articolo 78.

1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli Enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti di cui all'art. 75 comunica alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni territoriali delle OOSS stipulanti il presente accordo:

a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
b) il numero e i motivi del ricorso ai contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, entro i 5 giorni successivi;
c) entro il 20 febbraio di ogni anno, anche per il tramite delle associazioni dei datori di lavoro cui aderisca o conferisca mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi e dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno
precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

2) La comunicazione di cui alla precedente lett. c) sarà inviata anche all'Ente bilaterale. Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'EBT potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.

3) All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro (allegato A).

FORMAZIONE

Articolo 79.

1) L'EBNT potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei ed a richiedere i relativi finanziamenti. Le parti richiedono che le iniziative formative promosse dal sistema degli Enti bilaterali possano godere della priorità di cui al comma 2, art. 5, legge n. 196/97.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 80.

1) La nuova disciplina sui contratti a tempo determinato e sul lavoro temporaneo è applicabile esclusivamente alle aziende aderenti alle Organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente CCNL.

2) Al fine di favorire la migliore conoscenza delle norme ed il conseguente utilizzo degli istituti, nonché di agevolare le imprese
nell'adempimento delle formalità amministrative, le suddette Organizzazioni attiveranno specifici servizi di assistenza.

Dichiarazione a verbale.

Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Capo VII - LAVORATORI STUDENTI

Articolo 81.

1) Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi d'intervallo dei corsi scolastici, la contrattazione integrativa può prevedere, ai sensi del comma 1, art. 23, legge n. 56/87, la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo.

Capo VIII - CONTRATTO DI INSERIMENTO

Articolo 82.

1) In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell'età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il CFL, si applica per un periodo di 12 mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello d'inquadramento.

Capo IX - LAVORO RIPARTITO

Articolo 83.

1) Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale 2 o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa
subordinata.

2) Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.

3) Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

4) I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.

5) Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.

6) Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'EBT,il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ente stesso.

Dichiarazione a verbale.

Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Capo X - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA

Articolo 84.

1) Ai sensi del comma 2, art. 25, legge n. 223/91, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:

- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, 1, 2, 3;
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4, 5, 6, 6s e 7 a condizione che abbiano già
prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere;
- le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.

PREMESSA TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE TITOLO X- AZIENDE ALBERGHIERE TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO ALLEGATO A - MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE ALLEGATO B -CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ALLEGATO C - STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO ALLEGATO D - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ALLEGATO E - LAVORO STRAORDINARIO
ALLEGATO F - VITTO E ALLOGGIO ALLEGATO G - MERCATO DEL LAVORO- ALLEGATO H - LAVORATORI STAGIONALI
ALLEGATO I - STATUTO DEI LAVORATORI ALLEGATO L- DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ALLEGATO M - PARITA' UOMO - DONNA
ALLEGATO N - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLEGATO O - PREMIO DI ANZIANITA' AZIENDE ALBERGHIERE ALLEGATO P - ACCORDO INTERCONFEDERALE COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE