CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
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TITOLO 2 - RELAZIONI
SINDACALI
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Capo I - DIRITTI DI INFORMAZIONE LIVELLO NAZIONALE Articolo 4. 1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle OOSS, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. 2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il 1° trimestre, le Associazioni imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle OOSS nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. 3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. 4)
In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti
Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica
attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del
mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore,
possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa
relativa al collocamento e alla elevazione professionale dei lavoratori; 5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. 6)
Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa
del presente contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi
di LIVELLO TERRITORIALE Articolo 5. 1) Annualmente, a richiesta delle OOSS dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei. 2) In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione. Chiarimento a verbale. Per quanto concerne le "Imprese di viaggi e turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente contratto ci s'intende riferire al livello regionale. LIVELLO AZIENDALE Articolo 6. 1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale e aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre 100 dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle OOSS competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti. 2) Nel corso di tale incontro le OOSS verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale. 3) Le OOSS dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali. Capo II - PARI OPPORTUNITA', UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO Articolo 7. 1)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione
della Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative 2) Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità, con il compito di: a)
svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività
dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine
di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione
femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per
sesso, livello d'inquadramento professionale e tipologia dei rapporti
di lavoro; 3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il CCNL, dei quali le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. 4) Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti. Articolo 8. 1)
Le Organizzazioni imprenditoriali s'impegnano a contrattare a livello
regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli
impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento
con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di
scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre
Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito,
mediante a)
lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure
termali; 2)
Saranno altresì contrattate tra Associazioni imprenditoriali,
Regioni e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le
attività di Articolo 9. 1) Le parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, s'impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di: a)
definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le esigenze relative
di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di
lavoro extra 2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le parti s'impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali: a)
gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi
di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche
con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio
dal comma 10 del successivo art. 116; 3) Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale. 4) Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del CCNL in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività. 5)
Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello
di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare Capo III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE Articolo 10. 1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale. 2) I relativi accordi hanno durata pari a 4 anni. 3) Le piattaforme per la negoziazione dei contratti integrativi saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza e, comunque, non prima del 31.12.99. 4)
In occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni
di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare
del ricorso ad agitazioni, per un periodo di 2 mesi dalla presentazione
della piattaforma rivendicativa e comunque fino a 2 mesi successivi
alla 5) I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. In considerazione del nuovo assetto assunto dalla contrattazione integrativa territoriale, le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. 6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza. 7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. 8) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di 2° livello si svolge: a)
a livello aziendale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti; 9) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso. PREMIO DI RISULTATO Articolo 11. 1) In applicazione del Protocollo 23.7.93, l'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività. 2)
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione
degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico,
le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del
lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, 3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata. 4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. 5)
Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire
l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dall'art. 6)
Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a
trovare applicazione le norme di cui agli artt. 190, 191, 192, 241,
242, MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE Articolo 12. 1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23.7.93, che s'intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto. 2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, al 2° livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 8 e 9, art. 10, sono demandate le seguenti materie: a)
azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione
CEE n. 635 del 13.12.84 e della legge n. 125 del 10.4.91, 3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale: a)
l'elaborazione e la definizione di schemi di convenzioni di cui all'art.
17, legge 28.2.87 n. 56, al fine della sua concreta attuazione; 4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale: a)
l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito
l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata
del periodo 5) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell'unità produttiva: a)
azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione
CEE n. 635 del 13.12.84 e dalla legge n. 125 del 10.4.91, in coerenza
con quanto convenuto in materia a livello nazionale; CLAUSOLE DI USCITA Articolo 13. 1) Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di legge che regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori non ricompresi nell'obiettivo 1, accertate dalle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL. 2)
Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella
attribuita al CCNL, a condizione che i programmi si concludano entro
un arco temporale non superiore al periodo di vigenza contrattuale e
che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle Organizzazioni
nazionali RETRIBUZIONE ONNICOMPRENSIVA Articolo 14. 1)
Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro
turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono 2) Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione. Dichiarazione congiunta. Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni d'impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'art. 6, RDL 14.4.39 n. 636 e dell'art. 35, DPR 30.5.55 n. 797. ARCHIVIO DEI CONTRATTI Articolo 15. 1) I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro 15 giorni dalla stipula, presso l'Archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore turismo (EBNT) e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL. Capo IV - ENTI BILATERALI PREMESSA Le
parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere
la istituzione e/o lo sviluppo degli Enti bilaterali e dei Centri di
servizio Dichiarazione a verbale. Le parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità. Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Le OOSS dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità nel settore del turismo. ENTE BILATERALE NAZIONALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO Articolo 16. 1) Le parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo (EBNT), regolato da apposito statuto. 2) L'EBNT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBNT attua ogni utile iniziativa, e, in particolare: a)
programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del
settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo 3) Gli organi di gestione dell'EBNT saranno composti su base paritetica tra OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro. SOSTEGNO AL REDDITO Articolo 17. 1)
Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, 30% del contributo contrattuale
di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale (EBT) è destinato
al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione
e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di 2) Nei territori in cui non sia costituito l'ente bilaterale o non sia effettivamente attivato quanto previsto al comma che precede, per le aziende distribuite in più territori, che versano il contributo dovuto agli EBT per il tramite dell'EBNT, la quota destinata al sostegno al reddito è accantonata in un apposito Fondo costituito presso l'EBNT. Tali somme saranno trasferite agli EBT che attivino interventi di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle aziende suddette o, per i territori in cui gli enti non attivino tali interventi, saranno erogate direttamente dall'EBNT, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati con apposito regolamento. Dichiarazione a verbale. Le parti s'incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito dopo la riforma legislativa degli ammortizzatori sociali. ENTI BILATERALI TERRITORIALI DEL SETTORE TURISMO (EBT) Articolo 18. 1) L'EBT verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l'EBNT può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali. 2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali. 3) L'EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBT promuove e gestisce, a livello locale: a)
iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche
in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche 4) L'EBT istituisce l'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio: a)
programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni
sulle materie oggetto di analisi dell'EBNT inviando a quest'ultimo i 5)
Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti,
le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per
armonizzarli Dichiarazioni a verbale. La partecipazione di INTERSIND* nell'ambito della rappresentanza di parte imprenditoriale per il comparto Pubblici Esercizi negli organi dell'EBT è regolata da accordi diretti tra FIPE e INTERSIND. Le
quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e
dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti Con
decorrenza dall'1.1.99 gli Enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio
avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le * In relazione alle modifiche dell'assetto associativo nel frattempo intervenute, FEDERRETI - Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità, è subentrata a INTERSIND nella titolarità di tutti gli accordi nell'ambito del settore turismo. CENTRI DI SERVIZIO Articolo 19. 1) L'Ente bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di servizio. La costituzione dei Centri di servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Laddove non sia ancora istituito l'EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di servizio, d'intesa con l'EBNT. 2) Il Centro di servizio: -
cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si
avvalgano degli strumenti di cui agli artt. 74 e 75; 3) Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (CFL) saranno trasferite ai Centri di servizio. 4) Gli Enti bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli artt. 16 e 18 del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale. 5) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: -
tra le parti costituenti gli Enti bilaterali e le parti costituenti
i Centri di servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività
tra Centro di servizio ed Ente bilaterale, nonché la conseguente
attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità
a quanto stabilito dal presente articolo e dagli artt. 16 e 18 e dal
chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce
all'art. 18 del presente contratto; 6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli Enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente Organizzazione imprenditoriale regionale aderente a FIAVET nazionale. FINANZIAMENTO Articolo 20. 1)
Al fine di assicurare operatività all'EBNT e agli EBT, costituiti
con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente
contratto, la 2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti bilaterali. 3) Conseguentemente, con decorrenza dall'1.1.97, l'impresa che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR d'importo pari a 0,20% di paga base e contingenza. 4) L'EDR di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il TFR. 5) Il regolamento degli EBT può stabilire che il versamento di contributi d'importo complessivamente inferiore a é. 100.000 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di 12 mesi. 6) 15% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'EBNT. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti bilaterali regionali e, in alternativa, tra gli EBT di area omogenea eventualmente costituiti. 7) La quota di competenza dell'EBNT è ridotta a 14% per il 1999, a 13% per il 2000 e a 12% per il 2001. Tali riduzioni si applicano ai soli enti che provvedano alla regolare consegna dei propri bilanci ed al conseguente versamento delle somme dovute. La regolarizzazione relativa agli anni pregressi dovrà avvenire entro l'1.6.99. 8) Le risorse degli Enti bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 16 e 18, in ragione della provenienza del gettito. 9) Le parti stipulanti il CCNL richiederanno la stipula di una convenzione con INPS ai sensi della legge n. 311/73 per la riscossione dei contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali. 10) I contributi riscossi dall'EBNT e quelli attualmente accantonati, dedotto quanto di competenza dell'EBNT, saranno trasferiti agli EBT regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. 11) L'EBNT potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli EBT in relazione ai contributi riscossi direttamente dagli stessi. CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE Articolo 21. 1)
Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente Capo potranno
essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali Capo V - COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE Articolo 22. 1)
La Commissione paritetica nazionale dovrà essere costituita su
basi paritetiche da 4 rappresentanti FILCAMS, 4 FISASCAT, 4 UILTuCS,
e da 3 2)
La Commissione si articola in 4 sottocommissioni, 1 per gli alberghi,
1 per i pubblici esercizi, 1 per le imprese di viaggi e turismo, e 1
per i 3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali. * In relazione alle modifiche dell'assetto associativo nel frattempo intervenute, FEDERRETI - Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità, è subentrata a INTERSIND nella titolarità di tutti gli accordi nell'ambito del settore turismo. COMPITI DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE Articolo 23. 1)
La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il
rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità
di cui a)
esamina tutte le controversie d'interpretazione e di applicazione del
presente contratto e di altri contratti e Accordi nazionali di lavoro 2)
Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione
del presente CCNL e di altri contratti e Accordi nazionali riguardanti
i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione
del presente CCNL, dovranno essere demandate, prima 3)
L'Organizzazione nazionale o territoriale che ha promosso o intende
promuovere vertenze di cui al presente articolo, dovrà investirne
la 4)
La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale
competente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta 5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti interessate. 6)
Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni
vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante
dei 7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del lavoro. COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI Articolo 24. 1) Le OOSS locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovrannodesignare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni paritetiche territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 2) Ferma restando la facoltà delle OOSS locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle OOSS locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione dellaCommissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effettinegativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali. 3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE Articolo 25. 1) Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate. 2)
Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere
esaminate dalle parti entro 10 giorni o comunque entro un termine 3)
Trascorso tale termine, le parti - senza perdere la titolarità
della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria
libertà 4) Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure. 5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette. 6) La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS e da tanti rappresentanti dell'Associazione localeimprenditoriale aderente a FEDERALBERGHI o a FIPE o a FIAVET o a FAITA quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori. 7) La Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una della parti rappresentate. 8) La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell'oggetto di controversia. 9)
La Commissione dovrà pronunciarsi entro 20 giorni dal ricevimento
della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante 10)
Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo,
è prescritto il 2° tentativo presso la Commissione paritetica
nazionale 11) Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione paritetica nazionale. 12)
A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita
richiesta alla Commissione paritetica nazionale corredandola della copia
del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare
la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre 10 13)
La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle
Commissioni di conciliazione di cui al successivo art. 26. In tali PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI Articolo 26. 1) Ai sensi degli articoli 409 e ss. CPC, le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto e il relativo personale dipendente saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di una Commissione di conciliazione. 2) La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un rappresentante della locale OOSS degli imprenditori alla quale l'azienda aderisce e/o conferisce mandato (FEDERALBERGHI o FIPE o FAITA o FIAVET) e da un rappresentante della locale OOSS locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato (FILCAMS-CGIL o FISASCAT-CISL o UILTuCS-UIL). 3) La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro di servizio o presso l'EBT, cui compete l'istituzione di un'apposita segreteria. 4) La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente. 5) La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro 8 giorni le Organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato. 6) La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 7) Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. 8) Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione. 9)
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 6 copie,
dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti
la 10)
I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato
accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla 11)
La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più
diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro 12)
Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica
del presente contratto, né degli accordi territoriali. 13)
Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale
tra le Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL. COLLEGIO ARBITRALE Articolo 27. 1)
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 CPC o all'art.
26 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine
previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà
di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla
legge 11.8.73 n. 2) A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al comma 1. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. 3)
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale
precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi
utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione
cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla 4)
Il Collegio è composto da 3 membri, uno dei quali designato dall'Organizzazione
imprenditoriale territorialmente competente (FEDERALBERGHI o FIPE o
FIAVET o FAITA), un altro designato dalla OS territoriale (FILCAMS o
FISASCAT o UILTuCS) a cui il lavoratore sia 5) I 2 membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti. 6)
In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del Collegio,
quest'ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi
in 7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica 1 anno e il suo mandato è rinnovabile. 8)
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro
15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà a)
interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; 9)
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data
della 1a riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, 10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all'art. 26. 11) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater CPC. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO RELATIVE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI Articolo 28. 1) Ferme restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dall'art. 7, legge n. 300/70, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo della OS dei lavoratori alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un Collegio di conciliazione e arbitrato. 2) Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione stessa. 3)
L'elenco di cui al comma precedente è formato da 6 esperti indicati
di comune accordo dalle locali OOSS dei datori di lavoro e dalle locali 4) La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio. 5)
Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio rappresentante
entro 10 giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma 6) La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. 7) Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO RELATIVE AI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Articolo 29. 1) Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla Commissione di cui all'art. 18, per il tentativo di conciliazione di cui all'art. 7, legge n. 604 del 15.7.66 e per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 5, legge 11.5.90 n. 108. 2) Il termine di 60 giorni previsto dal comma 1, art. 6, legge n. 604 del 15.7.66, per l'impugnativa del licenziamento resta sospeso fino all'esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma. 3) Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà essere inviata all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Articolo 30. 1) Ove il tentativo di conciliazione previsto dal precedente articolo fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di 20 giorni potrà promuovere, anche attraverso l'Associazione sindacale cui è iscritta o conferisce mandato, il deferimento della controversia al Collegio arbitrale. Articolo 31. 1)
Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenziamento,emette
motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo
quanto previsto dalla legge 15.7.66 n. 604 e dalla legge 11.5.90 n.
108. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla 2) Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di 3 giorni senza che l'azienda abbia provveduto alla riassunzione determina l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore. 3)
L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore
a 2 mensilità e mezzo né superiore a 6 dell'ultima retribuzione
e deve essere 4)
La misura massima della predetta indennità è elevata a
10 mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità
superiore a 10 anni e può essere 5) Per mensilità di retribuzione s'intende quella presa a base per la determinazione del TFR. FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE Articolo 32. 1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche, si fa rinvio alle specifiche normative previste per ciascun comparto nella parte speciale. Articolo 33. 1) Le disposizioni dettate dal presente Capo non modificano gli accordi territoriali in materia. Capo VI - ATTIVITA' SINDACALE DELEGATO AZIENDALE Articolo 34. 1) Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le OOSS stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti d'intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro. 2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge. DIRIGENTI SINDACALI Articolo 35. 1) Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a)
di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle OOSS dei
lavoratori stipulanti il presente contratto; 2)
L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata
dalla OS di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata 3) Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a 3 mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta. 4) Il mandato di delegato aziendale di cui all'art. 34 e di dirigente sindacale di cui alla lett. b), comma 1, del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine. 5)
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà
essere concordata tra Direzione aziendale e Comitato elettorale, possono
essere candidati per l'elezione delle RSU i lavoratori stagionali il
cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni,
una 6)
Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU,
gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva PERMESSI SINDACALI Articolo 36. 1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), comma 1, art. 35, nella misura di 1 per esercizio e per ogni OS stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate: a)
24 ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore
a 6 ma non superiore a 15; 2)
Per le Imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno
concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati Articolo 37. 1) I componenti delle RSU di cui alla lett. b), art. 35, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. 2) Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta a: a)
3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti; 3) I permessi di cui al presente articolo saranno pari a 8 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) del comma precedente, i permessi saranno di 1 ora all'anno per ciascun dipendente. 4) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 1 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive OOSS. Articolo 38. 1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 35 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad 8 giorni all'anno. 2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive OOSS. 3)
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee
regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive DIRITTO DI AFFISSIONE Articolo 39. 1) E' consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela. 2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro. 3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'esercizio. ASSEMBLEA Articolo 40. 1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle OOSS singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni. 2) La convocazione dovrà essere comunicata alla Direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. 3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a 10 ore all'anno normalmente retribuite. 4)
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o
gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore
di 5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 ore di durata. 6)
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono
concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire
in REFERENDUM Articolo 41. 1)
Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di
15 dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum,
sia NORME GENERALI Articolo 42. 1) Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300 (allegato H) e all'Accordo interconfederale 27.7.94 (allegato O). Dichiarazione a verbale. Le parti costituiranno una Commissione paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva della UE concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie. NORMA TRANSITORIA Articolo 43. 1) Sino alla costituzione delle RSU continuano a trovare applicazione le norme del CCNL Turismo 30.5.91 riferite alle RSA. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI Articolo 44. 1)
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo
sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il CCNL Turismo
nella misura di 1% della paga base e contingenza in atto dal 1°
gennaio di ciascun anno e per 14 mensilità ai dipendenti che
ne facciano richiesta 2) La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento a cui l'azienda dovrà attenersi. 3) L'azienda trasmetterà mensilmente l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza. |
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