CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
TITOLO 2 - RELAZIONI SINDACALI

Capo I - DIRITTI DI INFORMAZIONE

LIVELLO NAZIONALE

Articolo 4.

1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle OOSS, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.

2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il 1° trimestre, le Associazioni imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle OOSS nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.

3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro.

4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento e alla elevazione professionale dei lavoratori;
ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne
condizionano l'attuazione.

5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.

6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di
strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni
artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni
infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

LIVELLO TERRITORIALE

Articolo 5.

1) Annualmente, a richiesta delle OOSS dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.

2) In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.

Chiarimento a verbale.

Per quanto concerne le "Imprese di viaggi e turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente contratto ci s'intende riferire al livello regionale.

LIVELLO AZIENDALE

Articolo 6.

1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale e aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre 100 dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle OOSS competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.

2) Nel corso di tale incontro le OOSS verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.

3) Le OOSS dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

Capo II - PARI OPPORTUNITA', UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Articolo 7.

1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative
in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di
ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.

2) Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità, con il compito di:

a) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello d'inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
b) verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e
con le altre situazioni nei Paesi della CE;
c) predisporre schemi di progetti di "Azioni positive".

3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il CCNL, dei quali le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

4) Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.

Articolo 8.

1) Le Organizzazioni imprenditoriali s'impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante
trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le Regioni e i Sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa
stagione" a favore di:

a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di
ricerca culturale;
d) lavoratori di altri Paesi che tramite le Regioni o gli Enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.

2) Saranno altresì contrattate tra Associazioni imprenditoriali, Regioni e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attività di
formazione professionale.

Articolo 9.

1) Le parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, s'impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:

a) definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra
e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le parti s'impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:

a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal comma 10 del successivo art. 116;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse Parti sociali alla loro gestione.

3) Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.

4) Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del CCNL in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.

5) Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare
gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.

Capo III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

Articolo 10.

1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.

2) I relativi accordi hanno durata pari a 4 anni.

3) Le piattaforme per la negoziazione dei contratti integrativi saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza e, comunque, non prima del 31.12.99.

4) In occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo di 2 mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a 2 mesi successivi alla
scadenza dell'accordo precedente.

5) I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. In considerazione del nuovo assetto assunto dalla contrattazione integrativa territoriale, le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.

6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.

7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti.

8) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di 2° livello si svolge:

a) a livello aziendale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti;
b) a livello territoriale per le aziende che occupano sino a 15 dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di 15 dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
c) a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.

9) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.

PREMIO DI RISULTATO

Articolo 11.

1) In applicazione del Protocollo 23.7.93, l'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.

2) Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale,
tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.

3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.

4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.

5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dall'art.
2, DL 25.3.97 n. 67, convertito nella legge 23.5.97 n. 135.

6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli artt. 190, 191, 192, 241, 242,
243 e 280 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.

MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE

Articolo 12.

1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23.7.93, che s'intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.

2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di 15 dipendenti, al 2° livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 8 e 9, art. 10, sono demandate le seguenti materie:

a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e della legge n. 125 del 10.4.91,
in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 66;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1, art. 23, legge n. 56/87, regolandone l'eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 75 del
presente contratto;
f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 90, 97 e 359);
g) intervallo per la consumazione dei pasti (art. 99);
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 287 e 381);
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in 1 dei 3 o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 95;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 91 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 98;
o) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'art. 96;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
q) l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 121);
s) premio di risultato di cui all'art. 11;
t) regolamentazione nastro orario stagionali (art. 185);
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300;

3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:

a) l'elaborazione e la definizione di schemi di convenzioni di cui all'art. 17, legge 28.2.87 n. 56, al fine della sua concreta attuazione;
b) programmi di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro (CFL) di cui al presente contratto fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 6, Accordo quadro sui CFL, nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, legge 28.2.87 n. 56;
c) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'art. 82 volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
d) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 74;
e) l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo
di apprendistato;
f) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1, art. 23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal
presente contratto;
g) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art.
58, comma 2;
h) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
i) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall'art. 74;
j) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (art. 301);
k) definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (art. 319);
l) definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
m) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (art. 335);
n) determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri (art. 307);
o) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (art. 304);
p) determinazione della misura della trattenuta cautelativa (artt. 284, 357 e 378);
q) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (art. 298);
r) determinazione di un'indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);
s) eventuali deroghe a quanto stabilito dall'art. 365;
t) clausole di uscita (art. 13);
u) contratti a termine e aziende di stagione (artt. 190, 191, 192, 236, 241, 242 e 280);
v) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 8, art. 52;
w) la disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione e lavoro in cicli stagionali;
x) retribuzione onnicomprensiva (art. 14);
y) decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (artt. 196, 247, 281, 375);
z) funzionamento Commissioni paritetiche (artt. 226, 270 e 426);
aa) costituzione dei Centri di servizio di cui all'art. 19.

4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale:

a) l'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo
di apprendistato;
b) la definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1, art. 23, legge n. 56/87, e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal
presente contratto;
c) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
d) l'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
e) premio di risultato di cui all'art. 11;
f) clausole di uscita (art. 13).

5) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell'unità produttiva:

a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della Raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e dalla legge n. 125 del 10.4.91, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 66;
c) intervallo per la consumazione dei pasti (art. 99);
d) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 287);
e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in 1 dei 3 o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;
h) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 95;
i) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 91 reclamate da particolari
esigenze produttive aziendali;
j) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 98;
k) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'art. 96;
l) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
m) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 121);
n) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300.

CLAUSOLE DI USCITA

Articolo 13.

1) Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di legge che regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori non ricompresi nell'obiettivo 1, accertate dalle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.

2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al CCNL, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore al periodo di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle Organizzazioni nazionali
stipulanti il CCNL.

RETRIBUZIONE ONNICOMPRENSIVA

Articolo 14.

1) Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono
il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all'art. 12 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del TFR.

2) Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.

Dichiarazione congiunta.

Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni d'impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'art. 6, RDL 14.4.39 n. 636 e dell'art. 35, DPR 30.5.55 n. 797.

ARCHIVIO DEI CONTRATTI

Articolo 15.

1) I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro 15 giorni dalla stipula, presso l'Archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore turismo (EBNT) e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL.

Capo IV - ENTI BILATERALI

PREMESSA

Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio
e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio.

Dichiarazione a verbale.

Le parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.

Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le OOSS dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità nel settore del turismo.

ENTE BILATERALE NAZIONALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO

Articolo 16.

1) Le parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo (EBNT), regolato da apposito statuto.

2) L'EBNT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBNT attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:

a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo
stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di
formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/86;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme d'impiego;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di CFL e apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei CFL;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
m) istituisce il Comitato di Vigilanza nazionale;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.

3) Gli organi di gestione dell'EBNT saranno composti su base paritetica tra OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro.

SOSTEGNO AL REDDITO

Articolo 17.

1) Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale (EBT) è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di
sospensione dell'attività, previo accordo tra azienda e rappresentanza aziendale, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'EBT, con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionale.

2) Nei territori in cui non sia costituito l'ente bilaterale o non sia effettivamente attivato quanto previsto al comma che precede, per le aziende distribuite in più territori, che versano il contributo dovuto agli EBT per il tramite dell'EBNT, la quota destinata al sostegno al reddito è accantonata in un apposito Fondo costituito presso l'EBNT. Tali somme saranno trasferite agli EBT che attivino interventi di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle aziende suddette o, per i territori in cui gli enti non attivino tali interventi, saranno erogate direttamente dall'EBNT, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati con apposito regolamento.

Dichiarazione a verbale.

Le parti s'incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito dopo la riforma legislativa degli ammortizzatori sociali.

ENTI BILATERALI TERRITORIALI DEL SETTORE TURISMO (EBT)

Articolo 18.

1) L'EBT verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l'EBNT può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.

2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.

3) L'EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBT promuove e gestisce, a livello locale:

a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche
finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il
personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di servizio;
e) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme d'impiego, in collegamento con l'EBNT e con la rete degli EBT e con i Servizi locali per l'impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

4) L'EBT istituisce l'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:

a) programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'EBNT inviando a quest'ultimo i
risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle
disposizioni di cui all'art. 9, legge n. 56/87, e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di CFL, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'EBNT;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse
esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'EBNT.

5) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli
con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.

Dichiarazioni a verbale.

La partecipazione di INTERSIND* nell'ambito della rappresentanza di parte imprenditoriale per il comparto Pubblici Esercizi negli organi dell'EBT è regolata da accordi diretti tra FIPE e INTERSIND.

Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti
bilaterali, per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare tipologia del settore, verranno finalizzate ad iniziative di formazione
professionale.

Con decorrenza dall'1.1.99 gli Enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le
attività, limitazioni ed estensioni previste dal CCNL per gli Enti bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5,
art. 18, dello statuto tipo allegato al CCNL 6.10.94.

* In relazione alle modifiche dell'assetto associativo nel frattempo intervenute, FEDERRETI - Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità, è subentrata a INTERSIND nella titolarità di tutti gli accordi nell'ambito del settore turismo.

CENTRI DI SERVIZIO

Articolo 19.

1) L'Ente bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di servizio. La costituzione dei Centri di servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Laddove non sia ancora istituito l'EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di servizio, d'intesa con l'EBNT.

2) Il Centro di servizio:

- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli artt. 74 e 75;
- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 3, art. 23, legge n. 56/87, ricevendo
a tal fine le domande dei lavoratori di cui all'art. 74 del presente contratto;
- può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.

3) Con accordi specifici di livello territoriale, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali (CFL) saranno trasferite ai Centri di servizio.

4) Gli Enti bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli artt. 16 e 18 del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.

5) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:

- tra le parti costituenti gli Enti bilaterali e le parti costituenti i Centri di servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di servizio ed Ente bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli artt. 16 e 18 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all'art. 18 del presente contratto;
- per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall'Ente bilaterale.

6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli Enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente Organizzazione imprenditoriale regionale aderente a FIAVET nazionale.

FINANZIAMENTO

Articolo 20.

1) Al fine di assicurare operatività all'EBNT e agli EBT, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente contratto, la
quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale di 0,40% di paga base e contingenza, di cui 0,20% a
carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.

2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti bilaterali.

3) Conseguentemente, con decorrenza dall'1.1.97, l'impresa che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR d'importo pari a 0,20% di paga base e contingenza.

4) L'EDR di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il TFR.

5) Il regolamento degli EBT può stabilire che il versamento di contributi d'importo complessivamente inferiore a é. 100.000 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di 12 mesi.

6) 15% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'EBNT. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti bilaterali regionali e, in alternativa, tra gli EBT di area omogenea eventualmente costituiti.

7) La quota di competenza dell'EBNT è ridotta a 14% per il 1999, a 13% per il 2000 e a 12% per il 2001. Tali riduzioni si applicano ai soli enti che provvedano alla regolare consegna dei propri bilanci ed al conseguente versamento delle somme dovute. La regolarizzazione relativa agli anni pregressi dovrà avvenire entro l'1.6.99.

8) Le risorse degli Enti bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 16 e 18, in ragione della provenienza del gettito.

9) Le parti stipulanti il CCNL richiederanno la stipula di una convenzione con INPS ai sensi della legge n. 311/73 per la riscossione dei contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali.

10) I contributi riscossi dall'EBNT e quelli attualmente accantonati, dedotto quanto di competenza dell'EBNT, saranno trasferiti agli EBT regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo.

11) L'EBNT potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli EBT in relazione ai contributi riscossi direttamente dagli stessi.

CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 21.

1) Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente Capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali
coinvolte, alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 22 del presente CCNL.

Capo V - COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

Articolo 22.

1) La Commissione paritetica nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da 4 rappresentanti FILCAMS, 4 FISASCAT, 4 UILTuCS, e da 3
rappresentanti FEDERALBERGHI, da 3 FIPE, da 3 FIAVET e da 3 FAITA. Per gli aspetti di carattere generale e per quelli di specifica competenza, la Commissione sarà integrata con un rappresentante dell'Associazione sindacale INTERSIND*.

2) La Commissione si articola in 4 sottocommissioni, 1 per gli alberghi, 1 per i pubblici esercizi, 1 per le imprese di viaggi e turismo, e 1 per i
campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.

3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.

* In relazione alle modifiche dell'assetto associativo nel frattempo intervenute, FEDERRETI - Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità, è subentrata a INTERSIND nella titolarità di tutti gli accordi nell'ambito del settore turismo.

COMPITI DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

Articolo 23.

1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui
alla premessa del presente contratto. A tal fine:

a) esamina tutte le controversie d'interpretazione e di applicazione del presente contratto e di altri contratti e Accordi nazionali di lavoro
riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme d'intervento dirette a favorire la costituzione degli EBT;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi
integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il 2°
tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.

2) Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente CCNL e di altri contratti e Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, dovranno essere demandate, prima
di qualsiasi azione, all'esame della Commissione nazionale per il tentativo di amichevole componimento.

3) L'Organizzazione nazionale o territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente articolo, dovrà investirne la
Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio inordine all'oggetto della vertenza.

4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta
e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi 30 giorni.

5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti interessate.

6) Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei
datori di lavoro.

7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del lavoro.

COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI

Articolo 24.

1) Le OOSS locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovrannodesignare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni paritetiche territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

2) Ferma restando la facoltà delle OOSS locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle OOSS locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione dellaCommissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effettinegativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.

3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.

PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE

Articolo 25.

1) Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate.

2) Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro 10 giorni o comunque entro un termine
concordato per la ricerca di un accordo.

3) Trascorso tale termine, le parti - senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà
d'azione - si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di raggiungere un accordo entro i 20 giorni successivi.

4) Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.

5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

6) La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS e da tanti rappresentanti dell'Associazione localeimprenditoriale aderente a FEDERALBERGHI o a FIPE o a FIAVET o a FAITA quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.

7) La Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una della parti rappresentate.

8) La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell'oggetto di controversia.

9) La Commissione dovrà pronunciarsi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante
sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le
decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione paritetica
nazionale.

10) Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è prescritto il 2° tentativo presso la Commissione paritetica nazionale
con l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.

11) Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione paritetica nazionale.

12) A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione paritetica nazionale corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre 10
giorni dalla firma del verbale suddetto.

13) La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle Commissioni di conciliazione di cui al successivo art. 26. In tali
contesti si terrà periodicamente una valutazione dell'andamento delle attività di conciliazione, monitorando le casistiche più frequenti e
formulando proposte per il miglior funzionamento dell'attività conciliativa.

PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI

Articolo 26.

1) Ai sensi degli articoli 409 e ss. CPC, le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto e il relativo personale dipendente saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di una Commissione di conciliazione.

2) La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un rappresentante della locale OOSS degli imprenditori alla quale l'azienda aderisce e/o conferisce mandato (FEDERALBERGHI o FIPE o FAITA o FIAVET) e da un rappresentante della locale OOSS locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato (FILCAMS-CGIL o FISASCAT-CISL o UILTuCS-UIL).

3) La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro di servizio o presso l'EBT, cui compete l'istituzione di un'apposita segreteria.

4) La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente.

5) La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro 8 giorni le Organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.

6) La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

7) Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

8) Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.

9) I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 6 copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la
Commissione.

10) I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla
quale le parti concordano.

11) La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro
competente per territorio ai sensi degli artt. 411 e 412 CPC. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie
restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive OOSS.

12) Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, né degli accordi territoriali.
L'interpretazione autentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione paritetica nazionale per il CCNL e alla Commissione paritetica territoriale per gli accordi territoriali, alle quali la Commissione di conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.

13) Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL.
Copia dell'accordo dovrà essere inviata all'EBNT per l'inclusione nell'archivio dei contratti.

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 27.

1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 CPC o all'art. 26 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11.8.73 n.
533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

2) A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al comma 1. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.

3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla
segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo
raccomandata a.r. o raccomandata a mano, entro i 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte ètenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

4) Il Collegio è composto da 3 membri, uno dei quali designato dall'Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente (FEDERALBERGHI o FIPE o FIAVET o FAITA), un altro designato dalla OS territoriale (FILCAMS o FISASCAT o UILTuCS) a cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato, un 3° con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.

5) I 2 membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.

6) In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del Collegio, quest'ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in
un'apposita lista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica 1 anno e il suo mandato è rinnovabile.

8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà
di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

a) interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.

9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della 1a riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate,
salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento
della procedura.

10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all'art. 26.

11) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater CPC.

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO RELATIVE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 28.

1) Ferme restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dall'art. 7, legge n. 300/70, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo della OS dei lavoratori alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un Collegio di conciliazione e arbitrato.

2) Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione stessa.

3) L'elenco di cui al comma precedente è formato da 6 esperti indicati di comune accordo dalle locali OOSS dei datori di lavoro e dalle locali
OOSS dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.

4) La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio.

5) Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio rappresentante entro 10 giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

6) La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

7) Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO RELATIVE AI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Articolo 29.

1) Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla Commissione di cui all'art. 18, per il tentativo di conciliazione di cui all'art. 7, legge n. 604 del 15.7.66 e per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 5, legge 11.5.90 n. 108.

2) Il termine di 60 giorni previsto dal comma 1, art. 6, legge n. 604 del 15.7.66, per l'impugnativa del licenziamento resta sospeso fino all'esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.

3) Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà essere inviata all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.

Articolo 30.

1) Ove il tentativo di conciliazione previsto dal precedente articolo fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di 20 giorni potrà promuovere, anche attraverso l'Associazione sindacale cui è iscritta o conferisce mandato, il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.

Articolo 31.

1) Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenziamento,emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla legge 15.7.66 n. 604 e dalla legge 11.5.90 n. 108. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla
riassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di 3 giorni.

2) Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di 3 giorni senza che l'azienda abbia provveduto alla riassunzione determina l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore.

3) L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a 2 mensilità e mezzo né superiore a 6 dell'ultima retribuzione e deve essere
determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni della impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore al
comportamento e alle condizioni delle parti.

4) La misura massima della predetta indennità è elevata a 10 mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a 10 anni e può essere
maggiorata fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di 15 prestatori di lavoro.

5) Per mensilità di retribuzione s'intende quella presa a base per la determinazione del TFR.

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Articolo 32.

1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche, si fa rinvio alle specifiche normative previste per ciascun comparto nella parte speciale.

Articolo 33.

1) Le disposizioni dettate dal presente Capo non modificano gli accordi territoriali in materia.

Capo VI - ATTIVITA' SINDACALE

DELEGATO AZIENDALE

Articolo 34.

1) Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le OOSS stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti d'intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.

2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

DIRIGENTI SINDACALI

Articolo 35.

1) Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle OOSS dei lavoratori stipulanti il presente contratto;
b) di RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 27.7.94 (allegato O).

2) L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla OS di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata
all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.

3) Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a 3 mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.

4) Il mandato di delegato aziendale di cui all'art. 34 e di dirigente sindacale di cui alla lett. b), comma 1, del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.

5) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra Direzione aziendale e Comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una
durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3 mesi.

6) Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU, gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva
all'elezione riassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti numerici di cui all'art. 2, Accordo interconfederale 27.7.94 (allegato O).

PERMESSI SINDACALI

Articolo 36.

1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), comma 1, art. 35, nella misura di 1 per esercizio e per ogni OS stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:

a) 24 ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a 6 ma non superiore a 15;
b) 70 ore per anno nelle aziende con oltre 15 dipendenti.

2) Per le Imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati
nell'azienda, nella misura massima di 70 ore per anno.

Articolo 37.

1) I componenti delle RSU di cui alla lett. b), art. 35, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

2) Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta a:

a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).

3) I permessi di cui al presente articolo saranno pari a 8 ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) del comma precedente, i permessi saranno di 1 ora all'anno per ciascun dipendente.

4) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 1 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive OOSS.

Articolo 38.

1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 35 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad 8 giorni all'anno.

2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive OOSS.

3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai
lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

DIRITTO DI AFFISSIONE

Articolo 39.

1) E' consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.

2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.

3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell'esercizio.

ASSEMBLEA

Articolo 40.

1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle OOSS singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.

2) La convocazione dovrà essere comunicata alla Direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a 10 ore all'anno normalmente retribuite.

4) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di
lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.

5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 ore di durata.

6) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in
ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la
sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

REFERENDUM

Articolo 41.

1) Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di 15 dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia
generali che per categorie, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla RSU tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.

NORME GENERALI

Articolo 42.

1) Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300 (allegato H) e all'Accordo interconfederale 27.7.94 (allegato O).

Dichiarazione a verbale.

Le parti costituiranno una Commissione paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva della UE concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 43.

1) Sino alla costituzione delle RSU continuano a trovare applicazione le norme del CCNL Turismo 30.5.91 riferite alle RSA.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Articolo 44.

1) L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il CCNL Turismo nella misura di 1% della paga base e contingenza in atto dal 1° gennaio di ciascun anno e per 14 mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta
mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

2) La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento a cui l'azienda dovrà attenersi.

3) L'azienda trasmetterà mensilmente l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.

PREMESSA TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE TITOLO X- AZIENDE ALBERGHIERE TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO ALLEGATO A - MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE ALLEGATO B -CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ALLEGATO C - STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO ALLEGATO D - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ALLEGATO E - LAVORO STRAORDINARIO
ALLEGATO F - VITTO E ALLOGGIO ALLEGATO G - MERCATO DEL LAVORO- ALLEGATO H - LAVORATORI STAGIONALI
ALLEGATO I - STATUTO DEI LAVORATORI ALLEGATO L- DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ALLEGATO M - PARITA' UOMO - DONNA
ALLEGATO N - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLEGATO O - PREMIO DI ANZIANITA' AZIENDE ALBERGHIERE ALLEGATO P - ACCORDO INTERCONFEDERALE COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Contratto Nazionale di Lavoro Dirigenti di Albergo Decalogo del Perfetto Assenteista
Indagine salariale semiseria