CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
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TITOLO XIII STABILIMENTI
BALNEARI
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Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Articolo 351. 1) La classificazione del personale per il comparto degli stabilimenti balneari è la seguente. Area Quadri. Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate. Quadro A. Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive, che per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda: - direttore. Livello 1°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziativa e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè: -
vice direttore; Livello 2°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale cioè: -
ispettore; Livello 3°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè: -
capo assistente bagnanti; Livello 4°. Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: -
segretario; Livello 5°. Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: -
cassiere; Livello 6° super. Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè: -
maschera; Livello 6°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali cioè: -
operaio comune; Livello 7°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè: -
guardarobiera clienti; Capo II - CONTRATTI A TERMINE Articolo 352. 1) La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70. Articolo 353. 1) Il periodo di prova è stabilito in 10 giorni lavorativi per tutto il personale. E' escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda. 2) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'esercente. Articolo 354. 1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione. 2) In caso di epidemia o di similari cause di forza maggiore, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle Associazioni sindacali provinciali e in caso di dissenso a quelle nazionali. Articolo 355. 1) Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione. Articolo 356. 1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13a e la 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Articolo 357. 1) A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura sarà determinata dagli Accordi integrativi provinciali. 2) Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno. Articolo 358. 1) I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbono essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all'art. 311. Capo III - ORARIO DI LAVORO Articolo 359. 1) In deroga a quanto previsto dall'art. 90 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore per il personale impiegatizio e in 44 ore per il personale non impiegatizio. 2) Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a 2 ore. DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE Articolo 360. 1) La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate. LAVORO STRAORDINARIO Articolo 361. 1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 30% se diurno e 60% se notturno. 2) Per lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le ore 24 e le 6. 3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore. 4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni. 5) Per il personale retribuito con una percentuale sugli incassi, il compenso per il lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell'art. 133. FESTIVITA' Articolo 362. 1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 107 è dovuta oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di 20% per lavoro festivo. Capo IV - INDENNITA' DI CONTINGENZA Articolo 363. 1) Le parti si danno reciprocamente atto: a)
che in forza dell'art. 40, CCNL 9.2.78, per i dipendenti da stabilimenti
balneari e si è adempiuto al conglobamento degli importi dell'indennità
di contingenza maturata sino al 31.7.75 nella paga base del personale
dipendente dagli stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e
piscinali; Capo V - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI Articolo 364. 1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b), art. 130, l'eventuale 3° elemento provinciale e/o eventuale 3° elemento aziendale in atto di cui all'art. 41, CCNL 26.6.74, coordinati con l'attuale classificazione del personale con i criteri di cui all'art. 79, CCNL 10.4.79. Capo VI - RIDUZIONE DELLA PAGA BASE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI DI 3a E 4a CATEGORIA Articolo 365. 1) Le riduzioni della paga base prevista dall'art. 296 per il comparto dei pubblici esercizi si applicano ai dipendenti dagli stabilimenti balneari classificati di terza e quarta categoria, a partire dall'1.11.87, salvo quanto diversamente stabilito da specifici accordi provinciali entro la validità del presente CCNL. 2) Resta confermata l'applicazione della riduzione suddetta ai dipendenti dagli stabilimenti balneari addetti ai servizi di bar, ristoranti e similari. Capo VII - SCATTI DI ANZIANITA' - NORMA TRANSITORIA Articolo 366. 1) Gli importi fissi degli scatti d'anzianità per i dipendenti degli stabilimenti balneari per il periodo 1.6.86-28.2.89 sono stabiliti nelle seguenti misure:
2) Il raccordo tra la disciplina di cui all'art. 300, CCNL 8.7.82 e quella prevista dall'art. 78, CCNL 16.2.87, verrà effettuato come segue. 3) Al personale che alla data d'entrata in vigore del presente contratto abbia maturato la precedente serie di 4 scatti, la data di decorrenza del nuovo scatto sarà computata considerando utile, solo a tal fine, una anzianità convenzionale pari a 25% del tempo intercorso tra la data di maturazione dell'ultimo scatto e quella dell'1.6.86. A detto personale, al compimento del triennio, utilizzando l'anzianità convenzionale di cui sopra, sarà corrisposto, in aggiunta all'importo degli scatti relativo alla vecchia serie, quello del nuovo scatto nella misura prevista nella su riportata tabella. 4)
Successivamente all'1.3.89 si dovrà procedere per tutto il personale
all'atto della maturazione individuale del nuovo scatto al ragguaglio
dell'importo degli scatti già maturati con il rispettivo valore
dello scatto di cui all'art. 78, CCNL 16.2.87, per determinare il corrispondente
numero dei nuovi scatti maturati e quelli da maturare rispetto alla
nuova serie di 6 scatti. Il numero degli scatti maturati così
ragguagliato, compresa l'eventuale frazione, sommato al nuovo scatto
maturato, moltiplicato per il valore fisso dello scatto di cui alla
tabella art. 78, CCNL 16.2.87, per coloro che hanno maturato lo scatto
entro il 30.4.90, e per il valore fisso dello scatto di cui alla tabella
art. 138 del presente contratto per coloro che maturino lo scatto successivamente
all'1.5.90, 5) L'eventuale residua frazione di scatto che dovesse risultare da tale computo, verrà liquidata al compimento del triennio successivo a quello di maturazione dell'ultimo scatto intero e cioè alla maturazione del 6° scatto. Capo VIII - MALATTIA E INFORTUNIO MALATTIA Articolo 367. 1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23.12.78 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro allavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33; b)
ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta da
INPS pari a 28% della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore
di lavoro; 2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui alla precedente lett. a), non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia. 3) L'integrazione prevista sub b) non è dovuta se INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta da INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità non corrisposta dall'Istituto. INFORTUNIO Articolo 368. 1) In caso d'infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell'indennità corrisposta da INAIL fino a raggiungere 100% della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l'infortunio. 2) L'integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui lNAIL corrisponde l'indennità prevista dalla legge. 3)
Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo
il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di -
invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme
stabilite per il caso di malattia dagli artt. 144 e 367 considerandosi Capo IX - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Articolo 369. 1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito nelle misure di cui agli artt. 341 e 342, CCNL Turismo 30.5.91. Capo X - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE Articolo 370. 1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni paritetiche si applicano le disposizioni di cui agli artt. 344, 345, 346, 347, 348 e 349. |
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