CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
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TITOLO VII - SOSPENSIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Capo I - MALATTIA Articolo 143. 1) Agli effetti di quanto previsto nel presente Capo s'intende per "malattia" ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo art. 148. Articolo 144. 1)
Nell'ambito della normativa del SSN il datore di lavoro ha l'obbligo
di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la 2) Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all'atto del verificarsi della malattia e anche al fine della percezione delle indennità economiche di cui al successivo articolo è tenuto ai sensi dell'art. 15, legge 23.4.81 n. 155, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata a.r. entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione dell'inizio e della durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione di malattia. 3)
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento,
l'assenza si considera ingiustificata, ferme restando le 4)
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali 5) Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto di cui al successivo art. 150 e il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso. 6) In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti d'indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari. 7)
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla 8)
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati
di Articolo 145. 1) Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. 2) Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i giorni festivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro. 3) Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. 4) Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, DL 12.9.83 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11.11.83 n. 638, comma 14, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. Articolo 146. 1) Durante il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle prestazioni sanitarie assicurate dal S.S.N. quelle economiche previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto. 2) Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni precedenti tale data, che il lavoratore è tenuto a consegnare al nuovo datore di lavoro. Articolo 147. 1) A decorrere dal 23.1.99, durante il periodo di malattia previsto dall'art. 143, l'apprendista avrà diritto: a)
per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 3 eventi morbosi in
ragione d'anno, ad un'indennità pari a 60% della retribuzione
lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; 2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal termine del 3° mese dall'inizio del rapporto di lavoro. Capo II - INFORTUNIO Articolo 148. 1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. 2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. 3) Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto, ai sensi dell'art. 73, DPR 30.6.65 n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e un'indennità pari a 60% della normale retribuzione giornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di carenza). Articolo 149. 1)
Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta
inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale Capo III - CONSERVAZIONE DEL POSTO Articolo 150. 1) In caso di malattia accertata o d'infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. 2)
Ove il lavoratore si ammali o s'infortuni più volte nel corso
dell'anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti
del 3) Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio. 4) Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro s'intenderà risolto con diritto all'intero TFR e a quanto altro dovuto, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso. Articolo 151. 1) Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall'art. 150 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni: a)
che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; 2) I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a.r., prima della scadenza del 180 giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni. 3) Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 150; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. Articolo 152. 1) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti. 2) Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali. 3) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le province redente. LAVORATORI AFFETTI DA TUBERCOLOSI Articolo 153. 1) I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. 2) Ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088, le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da Tbc fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. 3) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma, art. 10, legge 28.2.53 n. 86. 4)
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi,
al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto Capo IV - GRAVIDANZA E PUERPERIO Articolo 154. 1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro: a)
per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato
medico di gravidanza; 2) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di 1 anno d'età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato). 3) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento d'idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. 4) Ai sensi dell'art. 4, DPR 25.11.76 n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non da luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13a mensilità o gratifica natalizia. 5) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. 6)
I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b) e c) devono
essere computati agli effetti indicati dall'art. 6, legge 30.12.71 7) Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto a un'indennità pari rispettivamente a 80% e a 30% della normale retribuzione, posta a carico INPS dall'art. 74, legge 23.12.78 n. 833, secondo le modalità stabilite e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33. 8) Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del comma 6, art. 1, legge 29.2.80 n. 33. 9) Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'art. 6, legge 9.12.77 n. 903. 10) Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 140 del presente contratto. Articolo 155. 1) Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di 6 mesi entro il 1° anno d'età del bambino e il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli artt. 7 e 15, legge 30.12.71 n. 1204, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino d'età inferiore a 3 anni sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre. 2) A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché nel caso di malattia del bambino d'età inferiore a 3 anni, il relativo certificato medico. 3) Nel caso di assenza per un periodo di 6 mesi entro il 1° anno d'età del bambino, il padre lavoratore, entro 10 giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia. 4) I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti indicati dall'art. 7, ultimo comma, legge 30.12.71 n. 1204. Articolo 156. 1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. 2) Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. 3)
Per detti riposi, con effetto dall'1.1.80, è dovuta da INPS un'indennità
pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai 4)
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è
portata a conguaglio con gli importi dovuti all'ente assicuratore, ai
sensi 5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli artt. 97 e 99 del presente contratto e da quelle previste dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 653, sulla tutela del lavoro della donna. 6) La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino d'età inferiore a 3 anni, dietro presentazione di certificato medico. 7) I periodi di assenza di cui al precedente comma sono computabili solo ai fini di cui all'art. 7, ultimo comma, legge 30.12.71 n. 1204. Articolo 157. 1)
La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore
di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o da 2)
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice
è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il 15° giorno 3)
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo il cui è
previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al TFR 4) La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso. 5) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti. Capo V - CHIAMATA ALLE ARMI SERVIZIO MILITARE DI LEVA Articolo 158. 1)
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata
dal Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2) Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto. 3) Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità d'anzianità, in vigore al 31.5.82, e del preavviso. 4) A decorrere dall'1.6.82, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il TFR, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 CC come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297. 5) Non saranno, invece, computati a nessun effetto, nell'anzianità, i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. 6)
Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo
trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità
del 7) Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7, legge 15.12.72 n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della legge 9.2.78 n. 38, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa. 8) Le norme del presente articolo si applicano nel caso di contratto a termine, limitatamente alla durata del contratto stesso. RICHIAMO ALLE ARMI Articolo 159. 1) In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto. 2) Tale periodo va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità in vigore fino al 31.5.82, nonché degli scatti d'anzianità e del preavviso. 3) Durante il periodo di richiamo alle armi tutto il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10.6.40 n. 653 (cfr. Sentenza Corte Costituzionale 4.5.84 n. 136). 4) Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuale a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda. 5) Gli assegni di cui sopra saranno liquidati al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 130. 6)
Alla fine del richiamo - sia in caso d'invio in congedo come quello
d'invio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve
porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione
entro il termine di 5 giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore
a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese, ma non
a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi; nel caso
che, senza giustificato impedimento il lavoratore non si ponga a disposizione
del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato
dimissionario. |
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