CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO

Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 393.

La classificazione del personale del comparto delle Imprese di viaggi e turismo è la seguente:

Area Quadri.

Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio e di adeguata formazione professionale specialistica.

Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate:

Quadro A.

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.

A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda:

- capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se ubicate in località diverse.

Quadro B.

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizioni di autonomia decisionale e amministrativa:

- capo agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica e amministrativa di gestione.

Livello 1°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè:

- capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche e amministrative subordinate;
- capo agenzia di categoria B oppure A con autonomia tecnica e amministrativa di gestione;
- capo CED;
- analista - programmatore CED;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 2°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

- responsabile di servizio o di reparto tecnico, intendendosi esclusi i reparti o servizi con attribuzioni puramente esecutive e di ordine quali archivio, copia e spedizione;
- capo agenzia di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 3°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante adeguata preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

- addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche, con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue;
- programmatore di acquisita capacità:
intendendosi per tale l'impiegato tecnico qualificato per la creazione di programmi e determinazione di costi per viaggi nazionali e internazionali di gruppi ed individuali con conoscenza completa di lingue estere con o senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche;
- promotore commerciale addetto allo sviluppo e alla illustrazione dell'attività di Agenzia, di provata esperienza tecnica e con conoscenza di almeno 2 lingue estere;
- stenodattilografa in lingue estere;
- segretario di direzione corrispondente in lingue estere;
- traduttore e/o corrispondente in lingue estere;
- cassiere e/o addetto al cambio delle valute;
- impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza;
- impiegato con buona conoscenza di almeno 2 lingue estere addetto all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere all'estero;
- programmatore CED;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 4°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite e cioè:

- addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica;
- impiegato addetto ai servizi operativi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di 2 lingue estere;
- impiegato addetto alla propaganda e acquisizione della clientela di agenzia;
- impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale;
- contabile d'ordine;
- stenodattilografo;
- transferista (addetto all'assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze);
- impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati;
- operatore CED;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 5°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro e cioè:

- hostess;
- dattilografo;
- addetto esclusivamente alle macchine contabili;
- addetto al centralino e/o telescriventi;
- fatturista;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- archivista;
- autista;
- portavalori;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 6° super.

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:

- personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche mediante guida di mezzi di trasporto e operazioni complementari;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 6°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:

- custode;
- portiere:
- personale addetto a mansioni di semplice attesa;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 7°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplice attività anche con macchine già attrezzate e cioè:

- personale di fatica ed addetto alle pulizie;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Chiarimento a verbale.

1) Le parti si danno atto che per le imprese di viaggi e turismo il "Dirigente tecnico" o "Direttore tecnico" di cui alle norme RDL 23.11.36 n. 2523, legge 4.4.40 n. 860, Circolare n. 8680 del 25.11.55 del Commissariato per il Turismo, analoghi provvedimenti modificativi e integrativi, non costituisce una qualifica a sé stante ma deve essere inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni.
2) Per la tipologia delle Agenzie di viaggio di categoria A-B si fa riferimento alla legge regionale Lombardia n. 39, art. 2, 9.3.83, che così recita:

A) imprese che svolgono attività di produzione, organizzazione e vendita esclusivamente tramite altre agenzie di viaggi (per via terrestre, marittima e aerea) soggiorni e crociere per singole persone e gruppi;
B) imprese che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie di viaggi (per via terrestre, marittima e aerea) soggiorni e crociere per singole persone e gruppi.

Capo II - APPRENDISTATO

Articolo 394.

1) Le parti, tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario per l'espletamento delle relative mansioni,
convengono di elevare o confermare a 4 anni la durata dell'apprendistato per le seguenti qualifiche:

- addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie, ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica;
- impiegato addetto ai servizi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di 2 lingue estere;
- impiegato addetto alla propaganda e acquisizione della clientela di agenzia;
- impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale e all'estero;
- transferista (addetto all'assistenza e ricevimento degli arrivi e partenze);
- impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati.

Capo III - ORARIO DI LAVORO

Articolo 395.

1) A decorrere dall'1.7.74, in deroga a quanto previsto dall'art. 90, la durata normale del lavoro è fissata in 45 ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:

- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- portieri;
- telefonisti;
- uscieri e inservienti;
- addetti ai transfert;
- autisti;
- ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successive modifiche e integrazioni.

2) Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.

DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE

Articolo 396.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5 giornate.

2) La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.

3) Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.

4) Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal
datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.

5) I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

6) Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 397.

1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 30%.

2) Salvo quanto disposto dal successivo articolo le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 40%.

3) Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 50%.

4) Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla retribuzione ragguagliata ad ore percepita, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 6 mesi.

5) Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro.

Capo IV - FESTIVITA'

Articolo 398.

1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 107 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di 40% per lavoro festivo.

Capo V - FERIE

Articolo 399.

1) L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio interrompe il decorso delle ferie.

2) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie fermo restando il
diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto, altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

Capo VI - MISSIONI E TRASFERIMENTI

Articolo 400.

1) L'impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.

2) In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:

a) rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
b) rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il dipendente a sostenere tali spese;
c) rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all'espletamento della missione sempre che autorizzate e comprovate (postali, telefoniche e simili);
d) indennità di trasferta pari a 15% di 1/26 della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza; per le assenze inferiori alle 24 ore, ma superiori alle 6 ore, spetterà 10% di 1/26 della retribuzione mensile.

3) Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell'indennità di trasferta sarà in ogni caso pari a 10% calcolato come sopra.

4) L'indennità di cui al punto d) non è cumulabile con eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore in servizio, alla data d'entrata in vigore del presente contratto, la facoltà di optare per iscritto, entro 3 mesi, per il trattamento ritenuto più favorevole.

5) Può essere concordata aziendalmente una diaria fissa per gli accompagnatori, hostess e simili.

6) In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti punti a), b) e c) per quanto riguarda l'indennità prevista al punto d), la stessa resta stabilita in 20% calcolato come sopra.

7) Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi, dovranno essere concordati e autorizzati preventivamente, di volta in volta, dall'impresa.

8) Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il costo della classe turistica.

9) Per quanto attiene alla categoria degli alberghi e ristoranti, all'atto della partenza saranno fornite al dipendente opportune
istruzioni; in ogni caso non potranno essere indicati alberghi di categoria inferiore alle 2 stelle.

Articolo 401.

1) I trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti del lavoratore che sia capo famiglia con congiunti a carico, al:

a) rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico previa presentazione dei relativi giustificativi;
b) rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio, previa presentazione dei relativi giustificativi;
c) rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;
d) un'indennità pari a 1 mensilità della normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari).

Articolo 402.

1) Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico spettano i rimborsi di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo, mentre l'indennità di cui al punto d) sarà ridotta a 50%.

Articolo 403.

1) A norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

2) Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua
famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

Articolo 404.

1) Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.

2) In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.

3) Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nel presente Capo.

Capo VII - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

Articolo 405.

1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b), art. 130, gli eventuali trattamenti salariali aggiuntivi regionali o
provinciali di cui all'art. 124, CCNL 1.7.74.

2) Alla scadenza del presente contratto le parti s'incontreranno per un riesame sulla destinazione dei predetti trattamenti aggiuntivi.

Articolo 406.

1) La paga base nazionale di cui all'art. 134 s'intende comprensiva degli importi delle eccedenze 'ad personam' previsti all'art. 81, colonna C, CCNL 10.4.79, e cioè

 
Livello
Importo
1°s
L. 10.500
25.600
600

PAGA BASE AGENZIE MINORI

Articolo 407.

1) I valori di paga base per le Agenzie di viaggio che svolgono l'attività - indicata alla lett. B, art. 2, legge regionale Lombardia n.
39 del 9.5.83 o comunque ad essa riconducibile, sono ridotti delle seguenti misure:

livelli
Importo
1
33.000
2
31.000
3
28.000
4
26.000
5
24.000
6s
23.000
6
22.000
7
21.000

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Articolo 408.

1) In conformità a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 14.2.75 il valore del singolo punto dell'indennità di contingenza a decorrere dall'1.7.78 è il seguente:

dipendenti qualificati d'età superiore a 18 anni L. 2.389
dipendenti qualificati d'età inferiore a 18 anni---- 2.031
apprendisti---------------------------- 1.792

2) A decorrere dall'1.5.81 gli importi dell'indennità di contingenza per i dipendenti d'età superiore ai 18 anni sono uniformati a quelli in vigore alla stessa data per il settore alberghi e pubblici esercizi.

PROVVIGIONI

Articolo 409.

1) Per il personale compensato in tutto o in parte a provvigione la parte fissa di assegni ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso e comunicati per iscritto. Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale di normale capacità una media mensile riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore di almeno 5% rispetto alla paga base nazionale stabilita dall'art. 134 del presente contratto.

2) Dovrà essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo tra stipendio e provvigione non sia raggiunto, e sempre che nei mesi precedenti il lavoratore non abbia percepito di più del minimo tra stipendio e provvigione, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.

INDENNITA' DI CASSA

Articolo 410.

1) Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze - compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura di 5% della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche.

SCATTI DI ANZIANITA'

Articolo 411.

A partire dall'1.5.90, ai dipendenti delle Agenzie di viaggio e turismo, verranno riconosciuti 6 scatti triennali secondo le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello d'inquadramento:

Livello
Importo
Quadro A
79.000
Quadro B
76.000
1°livello
73.000
2°livello
70.000
3° livello
67.500
4° livello
64.000
5° livello
63.000
6°s livello
60.500
6° livello
60.000
7° livello
59.000

NORMA TRANSITORIA

Articolo 412.

1) Ai dipendenti delle agenzie di viaggio in servizio al 30.4.90, continuer ad essere assicurata la maturazione della serie di 8 scatti
d'anzianità; in applicazione di tale disposizione, in occasione della maturazione del nuovo scatto di cui alla precedente tabella, verrà operata la rivalutazione degli scatti già maturati, senza liquidazione degli arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso, secondo le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello d'inquadramento:

Livello
Importo
Quadro A
64.000
Quadro B
61.000
1°livello
60.000
2°livello
57.000
3° livello
54.500
4° livello
51.000
5° livello
50.000
6°s livello
49.000
6° livello
48.500
7° livello
47.500

 

2) Gli scatti che matureranno successivamente all'1.7.93 verranno riconosciuti nella misura di cui all'art. 138 e secondo le modalità ivi previste e i criteri di riproporzionamento utilizzati in base all'art. 313 del presente contratto.

CAMBI DI LIVELLO

Articolo 413.

1) Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; ove il lavoratore percepisca
all'atto della promozione una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno 'ad personam' riassorbibile in caso di futuri aumenti.

ANZIANITA' CONVENZIONALE

Articolo 414.

1) Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità sostitutiva, nonché del TFR in caso di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

a) mutilati e invalidi di guerra: 1 anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: 6 mesi per ogni titolo di
benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zone di operazioni: 6 mesi per ogni anno di campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno 6 mesi.

2) Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.

3) L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.

4) Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il
diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro 6 mesi dal termine del periodo di prova.

5) Per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del CCNL 16.2.87 restano ferme le norme di cui all'art. 76, CCNL 23.10.50, in base alle quali i lavoratori stessi per ottenere il riconoscimento dell'anzianità convenzionale, dovranno esibire la documentazione entro 6 mesi, se in servizio al 23.10.50, e denunciare all'atto dell'assunzione i titoli validi, con riserva di presentazione dei documenti entro 6 mesi, se assunti dopo tale data.

6) L'entrata in vigore del presente CCNL non riapre i suddetti termini.

7) Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo d'anzianità convenzionale cui egli ha diritto, retrodatando la data d'inizio del rapporto di lavoro.

MENSILITA' SUPPLEMENTARI

Articolo 415.

1) Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della 13a mensilità dovrà essere
effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso l'impresa.

Articolo 416.

1) Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della 14a mensilità
sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto.

Capo VIII - MALATTIA

Articolo 417.

1) Durante il periodo di malattia, previsto dall'art. 143, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

a) a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico INPS, ai sensi dell'art. 74, legge 23.12.78 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;
b) a un'integrazione delle indennità a carico INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

- 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni (periodi di carenza);
- 75% della normale retribuzione per i giorni dal 4° al 20°;
- 100% della normale retribuzione per i giorni dal 21° in poi.

2) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla precedente lett. a); se l'indennità stessa è riconosciuta da INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità non corrisposta dall'Istituto.

3) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui agli artt. 148 e 153.

4) Nel caso di malattie o infortuni denunciati dopo la notificazione del preavviso, le norme relative alla conservazione del posto e al relativo trattamento economico, ove dovuto, sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso; nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme medesime sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

Capo IX - INFORTUNIO

Articolo 418.

1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del
datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.

2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 15 milioni per i casi d'invalidità permanente e 10 milioni in caso di morte.

SOSPENSIONE DAL LAVORO

Articolo 419.

1) Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.

2) In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall'impresa al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente CCNL per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro s'intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento per giusta causa, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

Capo X - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Articolo 420.

1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito nelle misure di cui all'art. 409, CCNL Turismo 30.5.91.

Capo XI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Articolo 421.

1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 24 e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle OOSS stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

Articolo 422.

1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'art. 421 del presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese della
Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all'Accordo nazionale stipulato tra le parti contraenti il 7.11.72, che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.

2) Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4.6.73 n. 311.

Articolo 423.

1) In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente, viene estesa alle Imprese di viaggi e turismo comprese nella sfera di applicazione del presente contratto la Convenzione 1.8.63, modificata con Accordo 3.3.67 per il funzionamento delle commissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del settore del commercio, stipulata tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo e le Federazioni nazionali dei lavoratori del commercio da una parte e INPS dall'altra e con la quale quest'ultimo si è impegnato a provvedere alla riscossione del contributo COVELCO opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Articolo 424.

1) Il contributo di cui all'art. 422 dovrà calcolarsi mediante l'applicazione delle rispettive aliquote percentuali di cui agli articoli
seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Articolo 425.

1) L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti viene complessivamente fissata nella misura di 0,20% di cui:

- a carico dei lavoratori 0,10%;
- a carico dei datori di lavoro 0,10%.

2) Tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 426 le aziende sono comunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente versato dai rispettivi dipendenti.

Articolo 426.

1) Per ciò che concerne la realizzazione di quanto previsto all'art. 421 del presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a tali livelli, è data facoltà alle Associazioni provinciali delle parti stipulanti di agganciarsi al sistema nazionale di riscossione tramite INPS determinando localmente con appositi accordi aliquote aggiuntive al contributo nazionale di cui all'art. 425 a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (sostitutivi - ove esistano - degli eventuali altri accordi locali sulla materia già esistenti nelle singole province interessate).

2) Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni nazionali stipulanti entro il 31.12.76 in modo che queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli Organi Centrali dell'Istituto esattore.

Articolo 427.

1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente Capo.

2) Le operazioni relative al calcolo e alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla Commissione paritetica territoriale per le vertenze di lavoro presso l'Associazione
territoriale Imprese di viaggi e turismo.

3) Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalità di cui al comma precedente.

4) Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita ed inderogabile accettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto ne avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente contratto.

Articolo 428.

1) FIAVET e le OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la firma del presente contratto, si rivolgeranno ad INPS per il formale adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo.

Articolo 429.

1) In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "COVELCO - Imprese di viaggi e turismo" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale COVELCO del settore Imprese di viaggi e turismo.

PREMESSA TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE TITOLO X- AZIENDE ALBERGHIERE TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO ALLEGATO A - MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE ALLEGATO B -CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ALLEGATO C - STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO ALLEGATO D - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ALLEGATO E - LAVORO STRAORDINARIO
ALLEGATO F - VITTO E ALLOGGIO ALLEGATO G - MERCATO DEL LAVORO- ALLEGATO H - LAVORATORI STAGIONALI
ALLEGATO I - STATUTO DEI LAVORATORI ALLEGATO L- DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ALLEGATO M - PARITA' UOMO - DONNA
ALLEGATO N - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLEGATO O - PREMIO DI ANZIANITA' AZIENDE ALBERGHIERE ALLEGATO P - ACCORDO INTERCONFEDERALE COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Contratto Nazionale di Lavoro Dirigenti di Albergo Decalogo del Perfetto Assenteista
Indagine salariale semiseria