CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
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TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO Puoi trovare le retribuzioni relative alla tua qualifica cliccando qui |
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Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Articolo 393. La classificazione del personale del comparto delle Imprese di viaggi e turismo è la seguente: Area Quadri. Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio e di adeguata formazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate: Quadro A. Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda: - capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se ubicate in località diverse. Quadro B. Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizioni di autonomia decisionale e amministrativa: - capo agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica e amministrativa di gestione. Livello 1°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè: -
capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche e amministrative
subordinate; Livello 2°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: -
responsabile di servizio o di reparto tecnico, intendendosi esclusi
i reparti o servizi con attribuzioni puramente esecutive e di ordine
quali archivio, copia e spedizione; Livello 3°. Appartengono
a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente
tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia
operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano
una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante
adeguata preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che,
in possesso delle caratteristiche professionali -
addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o
alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche,
con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza
di lingue; Livello 4°. Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite e cioè: -
addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o
alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche
anche con mezzi di tariffazione automatica; Livello 5°. Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro e cioè: -
hostess; Livello 6° super. Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè: -
personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche mediante
guida di mezzi di trasporto e operazioni complementari; Livello 6°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: -
custode; Livello 7°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplice attività anche con macchine già attrezzate e cioè: -
personale di fatica ed addetto alle pulizie; Chiarimento a verbale. 1)
Le parti si danno atto che per le imprese di viaggi e turismo il "Dirigente
tecnico" o "Direttore tecnico" di cui alle norme RDL
23.11.36 n. 2523, legge 4.4.40 n. 860, Circolare n. 8680 del 25.11.55
del Commissariato per il Turismo, analoghi provvedimenti modificativi
e integrativi, non costituisce una qualifica a sé stante ma deve
essere inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni. A)
imprese che svolgono attività di produzione, organizzazione e
vendita esclusivamente tramite altre agenzie di viaggi (per via terrestre,
marittima e aerea) soggiorni e crociere per singole persone e gruppi; Capo II - APPRENDISTATO Articolo 394. 1)
Le parti, tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale
necessario per l'espletamento delle relative mansioni, -
addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o
alle biglietterie, ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche
anche con mezzi di tariffazione automatica; Capo III - ORARIO DI LAVORO Articolo 395. 1) A decorrere dall'1.7.74, in deroga a quanto previsto dall'art. 90, la durata normale del lavoro è fissata in 45 ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia: -
custodi; 2) Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue. DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE Articolo 396. 1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5 giornate. 2) La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori. 3) Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione. 4)
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto
in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal 5) I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato. 6) Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro. LAVORO STRAORDINARIO Articolo 397. 1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 30%. 2) Salvo quanto disposto dal successivo articolo le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 40%. 3) Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 50%. 4) Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla retribuzione ragguagliata ad ore percepita, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 6 mesi. 5) Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro. Capo IV - FESTIVITA' Articolo 398. 1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 107 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di 40% per lavoro festivo. Capo V - FERIE Articolo 399. 1) L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio interrompe il decorso delle ferie. 2)
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare
il lavoratore prima del termine del periodo di ferie fermo restando
il Capo VI - MISSIONI E TRASFERIMENTI Articolo 400. 1) L'impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. 2) In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze: a)
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute; 3) Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell'indennità di trasferta sarà in ogni caso pari a 10% calcolato come sopra. 4) L'indennità di cui al punto d) non è cumulabile con eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore in servizio, alla data d'entrata in vigore del presente contratto, la facoltà di optare per iscritto, entro 3 mesi, per il trattamento ritenuto più favorevole. 5) Può essere concordata aziendalmente una diaria fissa per gli accompagnatori, hostess e simili. 6) In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti punti a), b) e c) per quanto riguarda l'indennità prevista al punto d), la stessa resta stabilita in 20% calcolato come sopra. 7) Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi, dovranno essere concordati e autorizzati preventivamente, di volta in volta, dall'impresa. 8) Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il costo della classe turistica. 9)
Per quanto attiene alla categoria degli alberghi e ristoranti, all'atto
della partenza saranno fornite al dipendente opportune Articolo 401. 1) I trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti del lavoratore che sia capo famiglia con congiunti a carico, al: a)
rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e
per ogni familiare a carico previa presentazione dei relativi giustificativi; Articolo 402. 1) Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico spettano i rimborsi di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo, mentre l'indennità di cui al punto d) sarà ridotta a 50%. Articolo 403. 1) A norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 2)
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento,
al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua Articolo 404. 1) Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli. 2) In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede. 3) Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nel presente Capo. Capo VII - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI Articolo 405. 1)
Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b),
art. 130, gli eventuali trattamenti salariali aggiuntivi regionali o 2) Alla scadenza del presente contratto le parti s'incontreranno per un riesame sulla destinazione dei predetti trattamenti aggiuntivi. Articolo 406. 1) La paga base nazionale di cui all'art. 134 s'intende comprensiva degli importi delle eccedenze 'ad personam' previsti all'art. 81, colonna C, CCNL 10.4.79, e cioè
PAGA BASE AGENZIE MINORI Articolo 407. 1)
I valori di paga base per le Agenzie di viaggio che svolgono l'attività
- indicata alla lett. B, art. 2, legge regionale Lombardia n.
INDENNITA' DI CONTINGENZA Articolo 408. 1) In conformità a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 14.2.75 il valore del singolo punto dell'indennità di contingenza a decorrere dall'1.7.78 è il seguente: dipendenti
qualificati d'età superiore a 18 anni L. 2.389 2) A decorrere dall'1.5.81 gli importi dell'indennità di contingenza per i dipendenti d'età superiore ai 18 anni sono uniformati a quelli in vigore alla stessa data per il settore alberghi e pubblici esercizi. PROVVIGIONI Articolo 409. 1) Per il personale compensato in tutto o in parte a provvigione la parte fissa di assegni ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso e comunicati per iscritto. Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale di normale capacità una media mensile riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore di almeno 5% rispetto alla paga base nazionale stabilita dall'art. 134 del presente contratto. 2) Dovrà essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo tra stipendio e provvigione non sia raggiunto, e sempre che nei mesi precedenti il lavoratore non abbia percepito di più del minimo tra stipendio e provvigione, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra. INDENNITA' DI CASSA Articolo 410. 1) Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze - compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura di 5% della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche. SCATTI DI ANZIANITA' Articolo 411. A partire dall'1.5.90, ai dipendenti delle Agenzie di viaggio e turismo, verranno riconosciuti 6 scatti triennali secondo le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello d'inquadramento:
NORMA TRANSITORIA Articolo 412. 1)
Ai dipendenti delle agenzie di viaggio in servizio al 30.4.90, continuer
ad essere assicurata la maturazione della serie di 8 scatti
2) Gli scatti che matureranno successivamente all'1.7.93 verranno riconosciuti nella misura di cui all'art. 138 e secondo le modalità ivi previste e i criteri di riproporzionamento utilizzati in base all'art. 313 del presente contratto. CAMBI DI LIVELLO Articolo 413. 1)
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione
contrattuale del nuovo livello; ove il lavoratore percepisca ANZIANITA' CONVENZIONALE Articolo 414. 1) Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità sostitutiva, nonché del TFR in caso di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue: a)
mutilati e invalidi di guerra: 1 anno; 2) Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi. 3) L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo. 4)
Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di
decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il 5) Per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del CCNL 16.2.87 restano ferme le norme di cui all'art. 76, CCNL 23.10.50, in base alle quali i lavoratori stessi per ottenere il riconoscimento dell'anzianità convenzionale, dovranno esibire la documentazione entro 6 mesi, se in servizio al 23.10.50, e denunciare all'atto dell'assunzione i titoli validi, con riserva di presentazione dei documenti entro 6 mesi, se assunti dopo tale data. 6) L'entrata in vigore del presente CCNL non riapre i suddetti termini. 7) Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo d'anzianità convenzionale cui egli ha diritto, retrodatando la data d'inizio del rapporto di lavoro. MENSILITA' SUPPLEMENTARI Articolo 415. 1)
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,
il calcolo dell'importo della 13a mensilità dovrà essere Articolo 416. 1)
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni
o percentuali, il calcolo dell'importo della 14a mensilità Capo VIII - MALATTIA Articolo 417. 1) Durante il periodo di malattia, previsto dall'art. 143, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a)
a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di
malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per i
giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico INPS, ai sensi
dell'art. 74, legge 23.12.78 n. 833, secondo le modalità stabilite,
e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato
dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti
ad INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80
n. 33; -
100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni (periodi di carenza); 2) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla precedente lett. a); se l'indennità stessa è riconosciuta da INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità non corrisposta dall'Istituto. 3) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui agli artt. 148 e 153. 4) Nel caso di malattie o infortuni denunciati dopo la notificazione del preavviso, le norme relative alla conservazione del posto e al relativo trattamento economico, ove dovuto, sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso; nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme medesime sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Capo IX - INFORTUNIO Articolo 418. 1)
Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria
per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del 2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 15 milioni per i casi d'invalidità permanente e 10 milioni in caso di morte. SOSPENSIONE DAL LAVORO Articolo 419. 1) Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo. 2) In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall'impresa al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente CCNL per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro s'intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento per giusta causa, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio. Capo X - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Articolo 420. 1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito nelle misure di cui all'art. 409, CCNL Turismo 30.5.91. Capo XI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE Articolo 421. 1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 24 e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle OOSS stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza. Articolo 422. 1)
Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'art. 421 del presente
CCNL con riferimento al finanziamento delle spese della 2) Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4.6.73 n. 311. Articolo 423. 1) In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente, viene estesa alle Imprese di viaggi e turismo comprese nella sfera di applicazione del presente contratto la Convenzione 1.8.63, modificata con Accordo 3.3.67 per il funzionamento delle commissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del settore del commercio, stipulata tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo e le Federazioni nazionali dei lavoratori del commercio da una parte e INPS dall'altra e con la quale quest'ultimo si è impegnato a provvedere alla riscossione del contributo COVELCO opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti. Articolo 424. 1)
Il contributo di cui all'art. 422 dovrà calcolarsi mediante l'applicazione
delle rispettive aliquote percentuali di cui agli articoli Articolo 425. 1) L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti viene complessivamente fissata nella misura di 0,20% di cui: -
a carico dei lavoratori 0,10%; 2) Tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 426 le aziende sono comunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente versato dai rispettivi dipendenti. Articolo 426. 1) Per ciò che concerne la realizzazione di quanto previsto all'art. 421 del presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a tali livelli, è data facoltà alle Associazioni provinciali delle parti stipulanti di agganciarsi al sistema nazionale di riscossione tramite INPS determinando localmente con appositi accordi aliquote aggiuntive al contributo nazionale di cui all'art. 425 a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (sostitutivi - ove esistano - degli eventuali altri accordi locali sulla materia già esistenti nelle singole province interessate). 2) Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni nazionali stipulanti entro il 31.12.76 in modo che queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli Organi Centrali dell'Istituto esattore. Articolo 427. 1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente Capo. 2)
Le operazioni relative al calcolo e alla raccolta del contributo a carico
dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di
lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei confronti di tutti i lavoratori
compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione
di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di
singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice
copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà
conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa
alla Commissione paritetica territoriale per le vertenze di lavoro presso
l'Associazione 3) Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalità di cui al comma precedente. 4) Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita ed inderogabile accettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto ne avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente contratto. Articolo 428. 1) FIAVET e le OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la firma del presente contratto, si rivolgeranno ad INPS per il formale adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo. Articolo 429. 1) In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "COVELCO - Imprese di viaggi e turismo" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale COVELCO del settore Imprese di viaggi e turismo. |
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