CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
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TITOLO XI - COMPLESSI
TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
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Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Articolo 230. La classificazione del personale per il comparto dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta è la seguente. Area Quadri. Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate. Quadro A. Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda. - direttore. Quadro B. Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa e cioè: -
direttore di campeggio o villaggio turistico nel quale la natura e la
struttura del servizio nonché la semplicità dei modelli
organizzativi adottati escluda la figura di direttore di categoria A; Livello 1°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè: -
capo settore commerciale responsabile del complesso di operazioni attinenti
alla ristorazione e vendita di alimenti e merci varie, intendendosi
per tale colui che abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione. Livello 2°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito e in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: -
responsabile di settore commerciale o di servizio (ristorazione, vendita
di alimenti e merci varie) senza autonomia amministrativa di gestione; Livello 3°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico- funzionale di altri lavoratori e cioè: -
segretario di direzione corrispondente in lingue estere; Livello 4°. Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: -
capo squadra elettricisti, capo squadra idraulici, capo squadra falegnami,
capo squadra dipintori, capo squadra muratori, coordinatori del lavoro
degli operai inquadrati ai livelli inferiori; Livello 5°. Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: -
centralinista; Livello 6° super. Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè: -
commis di cucina; Livello 6°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: -
operaio comune e/o generico; Livello 7°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè: -
personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici; Capo II - APPRENDISTATO Articolo 231. 1)
Tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario
per l'espletamento delle relative mansioni, la durata Articolo 232. 1) Ai sensi dell'art. 2, legge 19.1.55 n. 25, l'apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: chef de rang, operaio specializzato, centralinista; addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo clienti e movimento personale, con mansioni d'ordine, operaio qualificato, cameriere al bar, barista, banconiere di tavola calda, cameriere, pizzaiolo, ecc. Capo III - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE Articolo 233. 1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall'art. 70. Articolo 234. 1) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'art. 1 del presente contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno. Articolo 235. 1) I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato. 2) Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività stagionale. Articolo 236. 1)
Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori
stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si 2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali. Articolo 237. 1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di 10 giorni lavorativi per tutto il personale. 2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. 3) La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate. Articolo 238. 1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13a e la 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Articolo 239. 1) La disposizione dell'art. 113 (Licenza matrimoniale) non si applica alle aziende a carattere stagionale. Articolo 240. 1) Agli effetti della conservazione del posto di cui all'art. 114 (Disgrazie familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria per un periodo non superiore a giorni 6. Articolo 241. 1) Fermi restando i valori della paga-base nazionale, i contratti integrativi territoriali determineranno le quote di maggiorazione della retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della stagione convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori. Articolo 242. 1) I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle percentuali di maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore a quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo. Articolo 243. 1) Analogo trattamento di cui agli artt. 241 e 242 competerà al personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad apertura annuale site in località specificamente climatiche o balneari. Articolo 244. 1) Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di 15 giorni. Articolo 245. 1) Nelle aziende stagionali, l'apposizione del termine della durata del contratto di lavoro deve risultare da atto scritto, una copia del quale sarà consegnata dal datore di lavoro al dipendente. 2) Nel contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato motivo o per effetto di chiusura dell'azienda per colpa o fatto dell'imprenditore, durante il periodo di stagione, avrà diritto ad un indennizzo pari all'ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite. 3) Uguale indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale, con diritto ad esso datore di lavoro, di trattenersi l'ammontare di tale indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente. 4) Tale diritto permane anche nel verificarsi dell'ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente. Articolo 246. 1) Il personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall'estero). 2) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale in caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova nonché nell'ipotesi di licenziamento - nel contratto a tempo determinato - prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'imprenditore. Articolo 247. 1) In caso di epidemia o di altra causa di forza maggiore che obbligasse il proprietario a chiudere l'esercizio o a diminuire il personale prima della fine della stagione, le Organizzazioni competenti locali decideranno a norma dell'art. 2119 CC. Capo IV - ORARIO DI LAVORO DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE Articolo 248. 1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza. 2) La norma di cui al comma 2, art. 95, può essere derogata previa intesa in sede aziendale. RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO Articolo 249. 1)
Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più
funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero 2) Salve le condizioni di migliore favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale. LAVORO NOTTURNO Articolo 250. 1) Le ore di lavoro svolto dalle ore 24 alle 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata di 25%. 2) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. Articolo 251. 1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno. LAVORATORI NOTTURNI Articolo 252. 1) Ai fini di cui al comma 1, art. 101, il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23 e le 6 del mattino. 2) A decorrere dall'1.7.01, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1, art. 101, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art. 250 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23 alle 6 del mattino. LAVORO STRAORDINARIO Articolo 253. 1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 30% se diurno e 60% se notturno. 2) Per lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le ore 24 e le 6. 3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore. 4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni. Capo V - FESTIVITA' Articolo 254. 1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 107 è dovuta oltre la normale retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di 20% per lavoro festivo. Capo VI - FERIE Articolo 255. 1) Il periodo di ferie di cui all'art. 109 potrà essere prolungato previ accordi tra le parti con l'obbligo di comunicazioni alla Commissione paritetica territorialmente competente. 2) Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna retribuzione. 3) La disciplina di cui al comma 2 può essere applicata anche in caso di sospensione dell'attività aziendale di durata non superiore a unmese a causa di riparazioni. 4) Il calcolo della frazione di mese per la valutazione del rateo di ferie non godute viene rapportato a ventiseiesimi. Capo VII - ELEMENTI ECONOMICI PAGA BASE AZIENDE MINORI Articolo 256. 1) Per i campeggi con un numero di presenze - licenza non superiore a 1.200, la paga base di cui all'art. 134 del presente contratto verrà ridotta dei seguenti importi arrotondati:
2) Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al 5° livello. TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI Articolo 257. 1)
Costituiscono trattamenti integrativi di cui alla lett. b), art. 130,
le eventuali quote salariali aggiuntive determinate nei contratti Articolo 258. 1) Poiché dalla nuova classificazione di cui all'art. 230 possono determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote 'ad qualificam' aziendali o comunque definite nel settore dei campeggi, se stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le parti convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna perequazione. SCATTI DI ANZIANITA' - NORMA TRANSITORIA Articolo 259. 1) La misura degli scatti d'anzianità spettante al singolo dipendente deve tener conto della norma transitoria di cui all'art. 229, CCNL Turismo 30.5.91. CALCOLO DEI RATEI Articolo 260. 1) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13a, 14a, ferie e permessi, il calcolo della frazione di mese viene rapportato a ventiseiesimi. 2) Sono fatti salvi i diversi trattamenti già corrisposti al 30.6.01, per effetto delle disposizioni dettate in materia dall'Ipotesi d'accordo 22.1.99. Capo VIII - MALATTIA Articolo 261. 1) Durante il periodo di malattia, previsto dall'art. 143 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a)
a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di
malattia dal
4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per i giorni di malattia
dal 21° in poi, posta a carico INPS ai sensi dell'art. 74, legge
23.12.78 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata
dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato
ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato dal
datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti
ad INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80
n. 33; 2) L'integrazione è dovuta per 180 giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto. 3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di 2 anni le giornate d'integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari. 4) L'integrazione non è dovuta se INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta da INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità non corrisposta dall'Istituto. 5) Il periodo di carenza stabilito da INPS è a carico del lavoratore per il 1° giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro. 6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali. Articolo 262. 1)
Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è
in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo
d'infermità 2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi. 3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro. Capo IX - INFORTUNIO Articolo 263. 1)
Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria
per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del 2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 15 milioni in caso d'invalidità permanente e 10 milioni in caso di morte. Capo X - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Articolo 264. 1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito nelle misure di cui agli artt. 234 e 235, CCNL Turismo 30.5.91. Capo XI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE Articolo 265. 1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 24 e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle OOSS stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza. Articolo 266. 1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'art. 265 del presente CCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all'Accordo nazionale stipulato tra le parti contraenti il 7.11.72, che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli. 2) Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4.6.73 n. 311. Articolo 267. 1)
In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente, viene estesa
ai campeggi compresi nella sfera di applicazione del presente contratto,
la Convenzione 1.8.63 modificata con Accordo 3.3.67 per il funzionamento
delle Commissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del
settore del commercio - stipulato tra la Confederazione Generale Italiana Articolo 268. 1)
Il contributo di cui all'art. 266 dovrà calcolarsi mediante l'applicazione
delle rispettive aliquote percentuali di cui agli articoli Articolo 269. 1) L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti viene complessivamente fissata nella misura di 0,20% di cui 0,10% a carico dei lavoratori e 0,10% a carico dei datori di lavoro. 2) Tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 271 le aziende sono comunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente versato dai rispettivi dipendenti. Articolo 270. 1) Per ciò che concerne la realizzazione di quanto previsto all'art. 265 del presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per il settore campeggi a tali livelli, è data facoltà alle Associazioni periferiche delle parti stipulanti di agganciarsi al sistema nazionale di riscossione tramite INPS determinando localmente con appositi accordi aliquote aggiuntive al contributo nazionale di cui all'art. 269 a carico dei datori di lavoro (sostitutivi - ove esistano - degli eventuali altri accordi locali sulla materia già esistenti nelle singole province interessate). 2) Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni nazionali firmatarie entro 3 mesi dalla data di stipulazione in modo che queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli Organi centrali dell'Istituto esattore. Articolo 271. 1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente titolo. 2) Le operazioni relative al calcolo e alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla Commissione locale per le vertenze di lavoro presso l'Associazione territoriale FAITA. 3) Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalità di cui al comma precedente. 4) Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita, inderogabile accettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente contratto. Articolo 272. 1) FAITA e le OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la firma del presente contratto, si rivolgeranno ad INPS per il formale adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo. Articolo 273. 1)
In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali
e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale
"COVELCO - campeggi" mentre la Commissione nazionale vertenze
di lavoro assumerà le funzioni di Comitato nazionale COVELCO
del settore campeggi. |
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