I lavoratori hanno diritto ad un
premio di anzianità nelle seguenti misure:
- una mensilità di retribuzione
dopo un decennio di continuato servizio;
- una mensilità e mezza di retribuzione
al compimento del quindicesimo anno;
- due mensilità di retribuzione
dopo il secondo decennio;
- tre mensilità di retribuzione
dopo il terzo decennio.
L'anzianità utile ai fitti della
corresponsione del premio decorre per gli impiegati dal 1° gennaio 1950
e per gli intermedi e salariati dal 18 dicembre 1949.
Dopo il decimo anno di anzianità,
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente avrà diritto
ai ratei ulteriori maturati in frazione di anni. La retribuzione sulla
quale si calcola il premio viene determinata con gli stessi criteri
di cui all'articolo 115 del presente contratto.
NOTA A VERBALE
I premi di anzianità maturati e
liquidati agli intermedi e salariati fino al 30 settembre 1971 non sono
soggetti a rivalutazione secondo le misure previste dal presente allegato.
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