CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
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TITOLO X - AZIENDE
ALBERGHIERE
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Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Articolo 178. 1) La classificazione del personale per il comparto delle aziende alberghiere è la seguente. Area Quadri. Ai
sensi della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati
Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non
appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34,
RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio
o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Quadro A. Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda. - direttore. Quadro B. Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa e cioè: -
vice direttore; Livello 1°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè: -
responsabile di ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture
particolarmente complesse dotate di ristorante con elevato livello di
servizio, sovrintende,coordina e gestisce tutta l'attività relativa
al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di
ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso
idonee azioni di marketing e Livello 2°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè: -
capo ricevimento; Livello 3°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè: -
impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo; Livello 4°. Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: -
segretario, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di precise
e dettagliate istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite, svolga
operazioni di rilevazione ed elaborazione e attività di corrispondenza; Livello 5°. Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico - pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: -
centralinista; Livello 6° super. Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè: -
commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque
acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione
delle relative mansioni; Livello 6°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: -
addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi
e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro; Livello 7°. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè: -
personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino
e relative dotazioni;
Fermo restando che il rapporto di lavoro nel settore termale è disciplinato dal CCNL 29.6.79, laddove a livello territoriale siano stati stipulati accordi per effetto dei quali ai lavoratori addetti al servizio delle cure termali all'interno di strutture alberghiere sia stata concordata l'applicazione del CCNL Turismo 10.4.79 si conviene che il loro inquadramento verrà coordinato, a livello territoriale, d'intesa con le Organizzazioni nazionali, con la classificazione del presente contratto. Capo II - CLASSIFICA ESERCIZI ALBERGHIERI Articolo 179. 1) Per la classifica degli esercizi alberghieri, ai fini della applicazione del presente contratto, si fa riferimento a quella determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2) Pertanto, allo stato, tutti gli esercizi alberghieri vengono suddivisi nelle seguenti categorie: -
alberghi: 5 stelle (ex ctg. lusso); 4 stelle (ex prima); 3 stelle (ex
seconda): 2 stelle (ex terza); 1 stella (ex quarta); 3) Nei casi di diversa classificazione ufficiale degli esercizi alberghieri stabilita dalle apposite leggi regionali, le parti si incontreranno per adeguare ad essa la disciplina contrattuale che risultasse difforme rispetto al nuovo assetto classificatorio. Capo III - APPRENDISTATO Articolo 180. 1) Ai sensi dell'art. 2, legge 9.1.55 n. 25, l'apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: segretario portiere, chef de rang, barman, seconda governante, operaio specializzato, centralinista; addetto: all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine; cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato, ecc. Articolo 181. 1)
Tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario
per l'espletamento delle relative mansioni, la durata STAGIAIRES Articolo 182. 1)
Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici,
gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende Capo IV - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE Articolo 183. 1) La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70. 2) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'art. 1 del presente contratto che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno. Articolo 184. 1) I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termini fisso per la stagione o a tempo indeterminato. 2) Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività stagionale. Articolo 185. 1) Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale. 2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali. Articolo 186. 1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di 10 giorni lavorativi per tutto il personale. 2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. 3) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 6 giornate. Articolo 187. 1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13a e la 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Articolo 188. 1) La disposizione dell'art. 113 (Licenza matrimoniale) non si applica alle aziende a carattere stagionale. Articolo 189. 1) Agli effetti della conservazione del posto di cui all'art. 114 (Disgrazie familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria per un periodo non superiore a 6 giorni. Articolo 190. 1)
Fermi restando i valori della paga base nazionale, i contratti integrativi
territoriali determinano le quote di maggiorazione della Articolo 191. 1) I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle percentuali di maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore a quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo. Articolo 192. 1) Analogo trattamento di cui agli artt. 190 e 191 competerà al personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad apertura annuale site in località specificamente climatiche o balneari. Articolo 193. 1) Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di 15 giorni. Articolo 194. 1) Nelle aziende stagionali, l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro deve risultare da atto scritto, una copia del quale sarà consegnata dal datore di lavoro al dipendente. 2) Nel contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato motivo o per effetto di chiusura dell'azienda per colpa e fatto dell'imprenditore, durante il periodo di stagione, avrà diritto ad un indennizzo pari all'ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite. 3) Uguale indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale, con diritto ad esso datore di lavoro di trattenersi l'ammontare di tale indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente. 4) Tale diritto permane anche nel verificarsi dell'ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente. Articolo 195. 1) Il personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall'estero). 2) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova nonché nell'ipotesi di licenziamento - nel contratto a tempo determinato - prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'imprenditore. Articolo 196. 1)
In caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore che obbligassero
il proprietario a chiudere l'esercizio o a diminuire il Capo V - ORARIO DI LAVORO DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE Articolo 197. 1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza. RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO Articolo 198. 1)
Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più
funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero 2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale. LAVORO NOTTURNO Articolo 199. 1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata di 25%, fatte salve le condizioni di miglior favore. 2) A decorrere dall'1.6.90, al personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella misura di 12% in quanto della specificità delle loro prestazioni si è già tenuto conto ai fini dell'inquadramento e dei relativi livelli retributivi. 3) Al personale che, peraltro, sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa, compete la normale maggiorazione di 25%. Articolo 200. 1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno. LAVORATORI NOTTURNI Articolo 201. 1) Ai fini di cui al comma 1, art. 101, il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.30 e le 6.30 del mattino. 2) A decorrere dall'1.7.01, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1, art. 101, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art. 199 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23.30 alle ore 6.30 del mattino, salvo diverse previsioni della contrattazione integrativa. LAVORO STRAORDINARIO Articolo 202. 1) Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 30%. 2) Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 60%. 3) Per lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le ore 24 e le 6. 4) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore. 5) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni. 6) Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente. Capo VI - FESTIVITA' Articolo 203. 1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 107 è dovuta, oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di 20% per lavoro festivo. Capo VII - FERIE Articolo 204. 1) Il periodo di ferie di cui all'art. 109 potrà essere prolungato previ accordi tra le parti con l'obbligo di comunicazione alla Commissione paritetica territorialmente competente. 2) Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna retribuzione. 3) La disciplina di cui al comma 2 può essere applicata anche in caso di sospensione dell'attività aziendale di durata non superiore a 1 mese a causa di riparazioni. Capo VIII - ELEMENTI ECONOMICI PAGA BASE AZIENDE ALBERGHIERE MINORI Articolo 205. 1) Negli alberghi di 2 e 1 stelle e nelle pensioni e locande, le paghe base indicate all'art. 134 del presente contratto, sono ridotte dei seguenti importi:
2) Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al 5° livello. TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI Articolo 206. 1)
Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b),
art. 130, le eventuali quote salariali aggiuntive determinate nei Articolo 207. 1) Poiché dalla nuova classificazione di cui all'art. 178 possono determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote "ad qualificam aziendali" o comunque definite nel settore degli alberghi, se stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le parti convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna perequazione. CALCOLO DEI RATEI Articolo 208. 1) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13a, 14a, ferie e permessi, il calcolo della frazione di mese viene rapportato a ventiseiesimi. 2) Sono fatti salvi i diversi trattamenti già corrisposti al 30.6.01, per effetto delle disposizioni dettate in materia dall'Ipotesi d'accordo 22.1.99. SCATTI DI ANZIANITA'- NORME TRANSITORIE Articolo 209. 1) La misura degli scatti d'anzianità spettante al singolo dipendente deve tener conto delle norme transitorie di cui all'art. 184, CCNL Turismo 30.5.91. PREMIO DI ANZIANITA' Articolo 210. 1) Il premio d'anzianità di cui all'art. 153, CCNL 8.7.82 con decorrenza dal 31.5.86 viene soppresso. 2)
Vengono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori in servizio al
31.5.86 per i quali l'istituto continua a produrre i suoi effetti Capo IX - MALATTIA Articolo 211. 1) Durante il periodo di malattia previsto dall'art. 143, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a)
a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di
malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per giorni
di malattia dal 21° in poi, posta a carico INPS ai sensi dell'art.
74, legge 23.12.78 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata
dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato
ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato dal
datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti
ad INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80
n. 33; 2) L'integrazione è dovuta per 180 giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto. 3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di 2 anni le giornate d'integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari. 4) L'integrazione non è dovuta se INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta da INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità non corrisposta dall'Istituto. 5) Il periodo di carenza stabilito da INPS è a carico del lavoratore per il primo giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro. 6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali. Articolo 212. 1)
Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è
in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo
d'infermità 2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per i medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi. 3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro. Capo X - INFORTUNIO Articolo 213. 1)
Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria
per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del 2)
Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono
stabilite con un massimale di almeno 15 milioni per l'invalidità Capo XI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Articolo 214. 1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito nelle misure di cui agli artt. 189 e 190, CCNL Turismo 30.5.91. Capo XII - NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI Articolo 215. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Ferme restando le declaratorie previste, per ciascun livello, all'art. 45 del presente contratto, la classificazione del personale per i porti e gli approdi turistici è la seguente. Quadro A. - direttore del porto. Quadro B. - vice direttore del porto. Livello 1°. -
responsabile tecnico o amministrativo del porto; nostromo; Livello 2°. -
capo ufficio tecnico o amministrativo; Livello 3°. -
impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore; operaio specializzato
provetto; Livello 4°. -
ormeggiatore con cumulo di mansioni (qualora all'ormeggiatore vengano
attribuite con carattere di continuità anche le mansioni di addetto
alla torre di controllo, lo stesso sarà inquadrato al 3°
livello); operaio specializzato con cumulo di mansioni; impiegato d'ordine; Livello 5°. -
operaio qualificato addetto ai servizi portuali; Livello 6° super. -
operaio comune addetto ai servizi portuali; Livello 6°. -
operatore unico dei servizi di pulizia; Livello 7°. -
inserviente generico; Dichiarazione a verbale. Le
parti si danno atto che la definizione della classificazione del personale
non pregiudica le facoltà di cui all'art. 49 del presente SCATTI DI ANZIANITA' Articolo 216. 1)
Entro il 30.9.95 le parti s'incontreranno per disciplinare il raccordo
tra la disciplina degli scatti d'anzianità di cui all'art. 116
e 2) Tale raccordo sarà definito in base ai seguenti criteri: a)
salvaguardia degli importi maturati all'1.8.95; TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Articolo 217. 1)
Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82, il TFR è
stabilito nelle misure di cui alle normative aziendalmente applicate
nei PREMIO DI ANZIANITA' Articolo 218. 1) Il premio d'anzianità di cui all'art. 153, CCNL 8.7.82 (allegato N) non trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei porti e degli approdi turistici, salvo che in precedenza non venisse applicato il presente contratto. DISPOSIZIONI DI RACCORDO Articolo 219. 1) Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla parte speciale aziende alberghiere. Articolo 220. 1) Le parti si danno reciprocamente atto che la definizione della disciplina di cui al presente Capo ha costituito il comune presupposto per la applicazione del CCNL Turismo ai porti e agli approdi turistici. 2) Il presente Capo, costituendo trattamento complessivo di miglior favore, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto, fatto salvo quanto qui espressamente previsto, le norme di tutti i CCNL in precedenza applicati. 3) L'applicazione del presente contratto ai porti e agli approdi turistici decorre dal 1° agosto 1995. Dichiarazione a verbale. Le parti, preso atto delle problematiche indotte dall'applicazione ai porti turistici del decreto del Ministero della marina mercantile 2.2.82, s'impegnano ad incontrarsi per esaminare la materia e formulare una proposta di soluzione volta a salvaguardare le professionalità esistenti, tenendo conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro. Capo XIII - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE Articolo 221. 1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 24 e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle OOSS stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza. Articolo 222. 1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'art. 221 del presente CCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all'Accordo Nazionale stipulato tra le parti contraenti il 7.11.72, che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli. 2)
Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale
o assistenziale in applicazione della legge 4.6.73 n. 311 e Articolo 223. 1)
In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente, viene estesa
alle aziende alberghiere comprese nella sfera di applicazione del presentecontratto
la Convenzione 1.8.63 modificata con l'Accordo 3.3.67 per il funzionamento
delle Commissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del
settore del commercio - stipulata tra la Confederazione Articolo 224. 1)
Il contributo di cui all'art. 222 dovrà calcolarsi mediante l'applicazione
delle rispettive aliquote percentuali di cui agli articoli Articolo 225. 1) L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti viene complessivamente fissata nella misura di 0,20% di cui 0,10% a carico dei lavoratori e 0,10% a carico del datore di lavoro. 2) Tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 227, le aziende sono comunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente versato dai rispettivi dipendenti. Articolo 226. 1) Per ciò che concerne la realizzazione di quanto previsto dall'art. 221 del presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per gli alberghi a tali livelli, è data facoltà alle Associazioni provinciali delle parti stipulanti degli albergatori e dei lavoratori di agganciarsi al sistema nazionale di riscossione tramite INPS determinando localmente con appositi accordi aliquote aggiuntive al contributo nazionale di cui all'art. 225 a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (sostitutivi - ove esistano - degli eventuali altri accordi locali sulla materia già esistenti nelle singole province interessate). 2) Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni nazionali stipulanti entro 3 mesi dalla data di stipulazione, in modo che queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli Organi centrali dell'Istituto esattore. Articolo 227. 1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente Capo. 2) Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico di lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla paga base nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà trasmessa alla Commissione locale per le vertenze di lavoro presso l'Associazione territoriale degli albergatori. 3) Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalità di cui al comma precedente. 4) Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita, inderogabile accettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente contratto. Articolo 228. 1) FAIAT e le OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la firma del presente contratto, si rivolgeranno ad INPS per il formale adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo. Articolo 229. 1) In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "COVELCO - Alberghi" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale COVELCO del settore alberghiero. |
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