CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
TITOLO X - AZIENDE ALBERGHIERE

Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 178.

1) La classificazione del personale per il comparto delle aziende alberghiere è la seguente.

Area Quadri.

Ai sensi della legge 13.5.85 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34, RDL n. 1130 dell'1.7.26, siano in possesso d'idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.

Quadro A.

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.

- direttore.

Quadro B.

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale e operativa e cioè:

- vice direttore;
- Food and Beverage Manager, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in struttureorganizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della conduzione e pianificazione di tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell'organizzazione dei servizi e formulando standard di qualità, quantità e costo;
- Room Division Manager, intendendosi per tale colui che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, gestisce, con funzioni di supervisione, il settore comprendente i servizi di ricevimento, portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e determinando indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari servizi, fornendo inoltre proiezione di dati che possono essere usati per la compilazione di situazioni relative all'attività gestionale;
- capo settore commerciale - capo settore marketing, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della direzione esecutiva, dell'organizzazione e pianificazione delle varie attività di programmazione, promozione e vendita, delle quali analizza criticamente i risultati, formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive;
- capo settore amministrativo - capo settore personale, intendendosi per tali quei lavoratori che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, provvedono con autonomia tecnica di gestione alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o attinenti all'amministrazione delpersonale, formulando sintesi di situazioni preventive e/o consuntive;
- capo settore acquisti - economato, intendendosi per tale colui che, in particolari e complesse strutture organizzative con elevato livello di servizio articolate in vari settori, abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione, pianificando, in collaborazione con gli altri capi dei settori interessati, la politica di tutti gli acquisti;
- capo settore tecnico, intendendosi per tale colui che in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, abbia piena autonomia tecnica ed amministrativa di gestione, coordini e organizzi l'attività dei responsabili degli impianti tecnici, attuando in piena autonomia soluzioni e proposte fornitegli;
- capo centro EDP, intendendosi per tale colui che in autonomia esecutiva ha la responsabilità delle direttive e dei programmi aziendali di un centro di elaborazione dati, organizza e pianifica risorse umane e tecniche in funzione dei progetti intendendo per tali una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa e integrata di un sistema informativo aziendale;
- capo settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse, abbia la responsabilità della direzione, organizzazione e pianificazione delle varie attività - programmazione, promozione, vendita - che si svolgono in una sede congressuale alberghiera, analizzando criticamente i risultati e formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive.

Livello 1°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative e autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda e cioè:

- responsabile di ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante con elevato livello di servizio, sovrintende,coordina e gestisce tutta l'attività relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing e
di relazioni esterne;
- responsabile dei servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse coordina con adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione del settore turistico, l'attività del servizio, sovrintende alla sua
gestione, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;
- responsabile vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell'ambito di strutture commerciali articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina e sovrintende all'attività della rete di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali e implementati gli obiettivi di marketing dell'azienda;
- responsabile tecnico di area;
- analista sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria attività in assoluta autonomia tecnica anc he se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa e integrata di un sistema informativo aziendale;
-responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
- capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 2°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:

- capo ricevimento;
- 1° portiere;
- 1° maitre d'hotel;
- capo cuoco;
- prima governante;
- responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l'attività del personale addetto, nonché nei villaggi turistici svolga funzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;
- capo barman, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti contemporaneamente e/o autonomamente;
- coordinatore del centro prenotazioni;
- capo servizio amministrativo;
- capo servizio personale;
- capo CED;
- analista - programmatore CED;
- assistente del Direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa, nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla Direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori;
- funzionario di vendita;
- cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende con strutture organizzative complesse, svolga con autonoma iniziativa nell'ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo, collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 3°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:

- impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
- controllo amministrativo;
- corrispondente in lingue estere;
- segretario ricevimento cassa o amministrazione (il 1° Segretario di cui al CCNL 14.7.76, che svolga funzioni di Capo ricevimento, verrà inquadrato al 2° livello come Capo ricevimento, restando, viceversa, al 3° livello con le qualifiche di segretario ricevimento e cassa o amministrazione, il 1° Segretario che non svolga le funzioni di Capo ricevimento; la figura di cassiere di cui al CCNL 14.7.76 confluisce in quella di Segretario ricevimento e cassa o amministrazione);
- portiere unico;
- segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
- prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l'incarico di predisporre sulla base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e coordini l'attività delle altre guardarobiere;
- dietologo diplomato;
- infermiere diplomato professionale;
- fisiochinesiterapista diplomato;
- coordinatore reparto cure sanitarie;
- cuoco unico;
- sotto capo cuoco;
- governante unica;
- capo operaio;
- primo barman (nei casi in cui il primo barman svolga funzioni di capo dei servizi di bar va inquadrato al 2° livello);
- maitre (nella nuova qualifica di maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di 2° maitre in subordine a un capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale d'inquadramento superiore o direttamente dal Gerente);
- capo centralinista, intendendosi per tale il lavoratore che in complesse strutture organizzative sia responsabile del controllo, verifica e coordinamento dell'attività dei centralinisti e svolga altresì mansioni complesse che comportano una specifica ed adeguata conoscenza professionale delle comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed internazionali, con adeguata conoscenza delle lingue estere;
- barman unico;
- economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori;
- portiere di notte;
- operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico-specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità d'intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione
e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
- programmatore CED;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 4°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:

- segretario, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione ed elaborazione e attività di corrispondenza;
- stenodattilografa con funzioni di segreteria;
- addetto a macchine elettrocontabili;
- guardarobiera unica consegnataria;
- portiere (ex 2° portiere ed ex turnante);
- cuoco capo partita;
- chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore;
- seconda governante;
- barman;
- capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere;
- centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
- capo garage;
- capo giardiniere;
- operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti e attrezzature;
- addetto fangoterapia;
- massoterapista;
- infermiere;
- estetista;
- istruttore di nuoto con brevetto;
- istruttore di ginnastica correttiva;
- operatore CED, intendendosi per tale colui che pur operando a livello di procedura non è in grado di agire in completa autonomia tecnica ma svolge funzioni raccogliendo informazioni e dati necessari onde valutare ed operare nella struttura procedurale informatica nonché intervenire su programmi preesistenti secondo istruzioni logiche;
- conducente di automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che in possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a kg. 3.500;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 5°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico - pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

- centralinista;
- telescriventista;
- magazziniere comune con funzioni operaie;
- assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio);
- addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine;
- cassiere bar ristorante;
- dattilografo;
- conduttore con lingue;
- autista;
- giardiniere;
- pulitore, lavatore a secco;
- lavandaio unico;
- capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica;
- caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici;
- facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti;
- guardia giurata;
- cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
- conducente automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a kg. 3.500, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri; motoveicoli con peso a vuoto superiore a kg. 400;
- operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti e attrezzature;
- demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- cuoco, cameriere, barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu fisso e avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende alberghiere minori;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico;
- addetto alle operazioni di trasporto del fango;
- addetto alle inalazioni;
- assistente di portineria, intendendosi per tale colui che con conoscenza di lingue straniere, su precise e dettagliate disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanea;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 6° super.

Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:

- commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione delle relative mansioni;
- addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad un unico operatore;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 6°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:

- addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
- addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato;
- addetto portineria;
- lavandaio;
- conduttore;
- garagista;
- rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle
relative dotazioni;
- cameriera villaggi turistici;
- addetto mensa personale;
- vetturiere;
- aiuto reparto cure sanitarie;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 7°.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:

- personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni;
- vestiarista;
- addetto al mangano e alla stiratura con apparecchi automatici;
- commissioniere;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.


Nota a verbale.

Fermo restando che il rapporto di lavoro nel settore termale è disciplinato dal CCNL 29.6.79, laddove a livello territoriale siano stati stipulati accordi per effetto dei quali ai lavoratori addetti al servizio delle cure termali all'interno di strutture alberghiere sia stata concordata l'applicazione del CCNL Turismo 10.4.79 si conviene che il loro inquadramento verrà coordinato, a livello territoriale, d'intesa con le Organizzazioni nazionali, con la classificazione del presente contratto.

Capo II - CLASSIFICA ESERCIZI ALBERGHIERI

Articolo 179.

1) Per la classifica degli esercizi alberghieri, ai fini della applicazione del presente contratto, si fa riferimento a quella determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2) Pertanto, allo stato, tutti gli esercizi alberghieri vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

- alberghi: 5 stelle (ex ctg. lusso); 4 stelle (ex prima); 3 stelle (ex seconda): 2 stelle (ex terza); 1 stella (ex quarta);
- pensioni: 3 stelle (ex ctg. prima); 2 stelle (ex seconda); 1 stella (ex terza).
Locande: 1 stella.

3) Nei casi di diversa classificazione ufficiale degli esercizi alberghieri stabilita dalle apposite leggi regionali, le parti si incontreranno per adeguare ad essa la disciplina contrattuale che risultasse difforme rispetto al nuovo assetto classificatorio.

Capo III - APPRENDISTATO

Articolo 180.

1) Ai sensi dell'art. 2, legge 9.1.55 n. 25, l'apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali ad esempio: segretario portiere, chef de rang, barman, seconda governante, operaio specializzato, centralinista; addetto: all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine; cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato, ecc.

Articolo 181.

1) Tenuto conto dell'elevato livello di qualificazione professionale necessario per l'espletamento delle relative mansioni, la durata
dell'apprendistato per la qualifica di cuoco capo partita è fissata in 4 anni.

STAGIAIRES

Articolo 182.

1) Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende
alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Capo IV - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 183.

1) La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall'art. 70.

2) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall'art. 1 del presente contratto che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno.

Articolo 184.

1) I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termini fisso per la stagione o a tempo indeterminato.

2) Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell'attività stagionale.

Articolo 185.

1) Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.

2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Articolo 186.

1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di 10 giorni lavorativi per tutto il personale.

2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.

3) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 6 giornate.

Articolo 187.

1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13a e la 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Articolo 188.

1) La disposizione dell'art. 113 (Licenza matrimoniale) non si applica alle aziende a carattere stagionale.

Articolo 189.

1) Agli effetti della conservazione del posto di cui all'art. 114 (Disgrazie familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria per un periodo non superiore a 6 giorni.

Articolo 190.

1) Fermi restando i valori della paga base nazionale, i contratti integrativi territoriali determinano le quote di maggiorazione della
retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della stagione convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori.

Articolo 191.

1) I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle percentuali di maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore a quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.

Articolo 192.

1) Analogo trattamento di cui agli artt. 190 e 191 competerà al personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad apertura annuale site in località specificamente climatiche o balneari.

Articolo 193.

1) Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di 15 giorni.

Articolo 194.

1) Nelle aziende stagionali, l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro deve risultare da atto scritto, una copia del quale sarà consegnata dal datore di lavoro al dipendente.

2) Nel contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato motivo o per effetto di chiusura dell'azienda per colpa e fatto dell'imprenditore, durante il periodo di stagione, avrà diritto ad un indennizzo pari all'ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.

3) Uguale indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale, con diritto ad esso datore di lavoro di trattenersi l'ammontare di tale indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente.

4) Tale diritto permane anche nel verificarsi dell'ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente.

Articolo 195.

1) Il personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall'estero).

2) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova nonché nell'ipotesi di licenziamento - nel contratto a tempo determinato - prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell'imprenditore.

Articolo 196.

1) In caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore che obbligassero il proprietario a chiudere l'esercizio o a diminuire il
personale prima della fine della stagione, le competenti Organizzazioni locali decideranno a norma dell'art. 2119 CC.

Capo V - ORARIO DI LAVORO

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

Articolo 197.

1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.

RIPARTIZIONE ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

Articolo 198.

1) Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero
reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.

2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

LAVORO NOTTURNO

Articolo 199.

1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata di 25%, fatte salve le condizioni di miglior favore.

2) A decorrere dall'1.6.90, al personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella misura di 12% in quanto della specificità delle loro prestazioni si è già tenuto conto ai fini dell'inquadramento e dei relativi livelli retributivi.

3) Al personale che, peraltro, sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa, compete la normale maggiorazione di 25%.

Articolo 200.

1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.

LAVORATORI NOTTURNI

Articolo 201.

1) Ai fini di cui al comma 1, art. 101, il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.30 e le 6.30 del mattino.

2) A decorrere dall'1.7.01, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1, art. 101, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall'art. 199 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23.30 alle ore 6.30 del mattino, salvo diverse previsioni della contrattazione integrativa.

LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 202.

1) Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 30%.

2) Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata di 60%.

3) Per lavoro straordinario notturno s'intende quello prestato tra le ore 24 e le 6.

4) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.

5) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

6) Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.

Capo VI - FESTIVITA'

Articolo 203.

1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art. 107 è dovuta, oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di 20% per lavoro festivo.

Capo VII - FERIE

Articolo 204.

1) Il periodo di ferie di cui all'art. 109 potrà essere prolungato previ accordi tra le parti con l'obbligo di comunicazione alla Commissione paritetica territorialmente competente.

2) Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna retribuzione.

3) La disciplina di cui al comma 2 può essere applicata anche in caso di sospensione dell'attività aziendale di durata non superiore a 1 mese a causa di riparazioni.

Capo VIII - ELEMENTI ECONOMICI

PAGA BASE AZIENDE ALBERGHIERE MINORI

Articolo 205.

1) Negli alberghi di 2 e 1 stelle e nelle pensioni e locande, le paghe base indicate all'art. 134 del presente contratto, sono ridotte dei seguenti importi:

livello di inquadramento
+ 18 anni
- 18 anni
Quadro A
22.000
= = =
Quadro B
20.000
= = =
1° livello
20.000
= = =
livello
17.000
15.000
3° livello
15.000
13.000
4° livello
13.000
11.000
5° livello
12.000
10.000
6° livello super
11.000
9.000
6° livello
11.000
9.000
7° livello
10.000
8.000

2) Le riduzioni di cui al presente articolo non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al 5° livello.

TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

Articolo 206.

1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lett. b), art. 130, le eventuali quote salariali aggiuntive determinate nei
contratti integrativi e le quote salariali aggiuntive aziendali di cui all'art. 39, CCNL 16.3.72.

Articolo 207.

1) Poiché dalla nuova classificazione di cui all'art. 178 possono determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote "ad qualificam aziendali" o comunque definite nel settore degli alberghi, se stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le parti convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna perequazione.

CALCOLO DEI RATEI

Articolo 208.

1) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di 13a, 14a, ferie e permessi, il calcolo della frazione di mese viene rapportato a ventiseiesimi.

2) Sono fatti salvi i diversi trattamenti già corrisposti al 30.6.01, per effetto delle disposizioni dettate in materia dall'Ipotesi d'accordo 22.1.99.

SCATTI DI ANZIANITA'- NORME TRANSITORIE

Articolo 209.

1) La misura degli scatti d'anzianità spettante al singolo dipendente deve tener conto delle norme transitorie di cui all'art. 184, CCNL Turismo 30.5.91.

PREMIO DI ANZIANITA'

Articolo 210.

1) Il premio d'anzianità di cui all'art. 153, CCNL 8.7.82 con decorrenza dal 31.5.86 viene soppresso.

2) Vengono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori in servizio al 31.5.86 per i quali l'istituto continua a produrre i suoi effetti
(allegato N).

Capo IX - MALATTIA

Articolo 211.

1) Durante il periodo di malattia previsto dall'art. 143, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

a) a un'indennità pari a 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione per giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23.12.78 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti ad INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33;
b) a un'integrazione dell'indennità a carico INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura di 75% per i giorni dal 4° al 20° e di 100% per i giorni dal 21° in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

2) L'integrazione è dovuta per 180 giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.

3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di 2 anni le giornate d'integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.

4) L'integrazione non è dovuta se INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se l'indennità stessa è riconosciuta da INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità non corrisposta dall'Istituto.

5) Il periodo di carenza stabilito da INPS è a carico del lavoratore per il primo giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni l'intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.

6) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.

Articolo 212.

1) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell'azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo d'infermità
nell'azienda stessa oppure di richiedere l'allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per
difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.

2) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per i medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.

3) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell'azienda - per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero - le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.

Capo X - INFORTUNIO

Articolo 213.

1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del
datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.

2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 15 milioni per l'invalidità
permanente e 10 milioni per la morte.

Capo XI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Articolo 214.

1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82 il TFR è stabilito nelle misure di cui agli artt. 189 e 190, CCNL Turismo 30.5.91.

Capo XII - NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI

Articolo 215.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Ferme restando le declaratorie previste, per ciascun livello, all'art. 45 del presente contratto, la classificazione del personale per i porti e gli approdi turistici è la seguente.

Quadro A.

- direttore del porto.

Quadro B.

- vice direttore del porto.

Livello 1°.

- responsabile tecnico o amministrativo del porto; nostromo;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 2°.

- capo ufficio tecnico o amministrativo;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 3°.

- impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore; operaio specializzato provetto;
- addetto alla torre di controllo;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 4°.

- ormeggiatore con cumulo di mansioni (qualora all'ormeggiatore vengano attribuite con carattere di continuità anche le mansioni di addetto alla torre di controllo, lo stesso sarà inquadrato al 3° livello); operaio specializzato con cumulo di mansioni; impiegato d'ordine;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 5°.

- operaio qualificato addetto ai servizi portuali;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 6° super.

- operaio comune addetto ai servizi portuali;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 6°.

- operatore unico dei servizi di pulizia;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Livello 7°.

- inserviente generico;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Dichiarazione a verbale.

Le parti si danno atto che la definizione della classificazione del personale non pregiudica le facoltà di cui all'art. 49 del presente
contratto.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste per i lavoratori dalla contrattazione integrativa aziendale o territoriale vigente.
Eventuali controversie concernenti la classificazione del personale saranno esaminate con le procedure di cui all'art. 47 del presente contratto.

SCATTI DI ANZIANITA'

Articolo 216.

1) Entro il 30.9.95 le parti s'incontreranno per disciplinare il raccordo tra la disciplina degli scatti d'anzianità di cui all'art. 116 e
le prassi aziendali in atto.

2) Tale raccordo sarà definito in base ai seguenti criteri:

a) salvaguardia degli importi maturati all'1.8.95;
b) corresponsione degli scatti d'anzianità in base alla disciplina di cui all'art. 138, fermo restando l'assorbimento, sino a concorrenza, degli importi di cui alla precedente lett. a);
c) riconoscimento di un'anzianità convenzionale massima di 3 anni nei confronti di coloro che, all'1.8.95, non percepiscono importi comunque denominati, a titolo di scatti d'anzianità.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Articolo 217.

1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31.5.82, il TFR è stabilito nelle misure di cui alle normative aziendalmente applicate nei
corrispondenti periodi.

PREMIO DI ANZIANITA'

Articolo 218.

1) Il premio d'anzianità di cui all'art. 153, CCNL 8.7.82 (allegato N) non trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei porti e degli approdi turistici, salvo che in precedenza non venisse applicato il presente contratto.

DISPOSIZIONI DI RACCORDO

Articolo 219.

1) Per quanto non espressamente stabilito dal presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla parte speciale aziende alberghiere.

Articolo 220.

1) Le parti si danno reciprocamente atto che la definizione della disciplina di cui al presente Capo ha costituito il comune presupposto per la applicazione del CCNL Turismo ai porti e agli approdi turistici.

2) Il presente Capo, costituendo trattamento complessivo di miglior favore, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto, fatto salvo quanto qui espressamente previsto, le norme di tutti i CCNL in precedenza applicati.

3) L'applicazione del presente contratto ai porti e agli approdi turistici decorre dal 1° agosto 1995.

Dichiarazione a verbale.

Le parti, preso atto delle problematiche indotte dall'applicazione ai porti turistici del decreto del Ministero della marina mercantile 2.2.82, s'impegnano ad incontrarsi per esaminare la materia e formulare una proposta di soluzione volta a salvaguardare le professionalità esistenti, tenendo conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.

Capo XIII - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE

Articolo 221.

1) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale di cui all'art. 22 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all'art. 24 e allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle OOSS stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

Articolo 222.

1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'art. 221 del presente CCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione l'apposito contributo di assistenza a favore delle Organizzazioni nazionali stipulanti e delle rispettive Associazioni provinciali, di cui all'Accordo Nazionale stipulato tra le parti contraenti il 7.11.72, che forma parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti e del quale si riportano le norme di cui ai seguenti articoli.

2) Tale contributo sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4.6.73 n. 311 e
successive integrazioni.

Articolo 223.

1) In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente, viene estesa alle aziende alberghiere comprese nella sfera di applicazione del presentecontratto la Convenzione 1.8.63 modificata con l'Accordo 3.3.67 per il funzionamento delle Commissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del settore del commercio - stipulata tra la Confederazione
Generale Italiana del Commercio e del Turismo e le Federazioni nazionali dei lavoratori del commercio da una parte e INPS dall'altra e con la quale quest'ultimo si è impegnato a provvedere alla riscossione del contributo COVELCO - opportunamente modificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Articolo 224.

1) Il contributo di cui all'art. 222 dovrà calcolarsi mediante l'applicazione delle rispettive aliquote percentuali di cui agli articoli
seguenti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.

Articolo 225.

1) L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti viene complessivamente fissata nella misura di 0,20% di cui 0,10% a carico dei lavoratori e 0,10% a carico del datore di lavoro.

2) Tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 227, le aziende sono comunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente versato dai rispettivi dipendenti.

Articolo 226.

1) Per ciò che concerne la realizzazione di quanto previsto dall'art. 221 del presente CCNL con riferimento al finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per gli alberghi a tali livelli, è data facoltà alle Associazioni provinciali delle parti stipulanti degli albergatori e dei lavoratori di agganciarsi al sistema nazionale di riscossione tramite INPS determinando localmente con appositi accordi aliquote aggiuntive al contributo nazionale di cui all'art. 225 a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (sostitutivi - ove esistano - degli eventuali altri accordi locali sulla materia già esistenti nelle singole province interessate).

2) Tali nuovi accordi dovranno quindi essere inviati alle Organizzazioni nazionali stipulanti entro 3 mesi dalla data di stipulazione, in modo che queste ultime possano provvedere alle relative comunicazioni nei confronti degli Organi centrali dell'Istituto esattore.

Articolo 227.

1) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente Capo.

2) Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico di lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla paga base nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà trasmessa alla Commissione locale per le vertenze di lavoro presso l'Associazione territoriale degli albergatori.

3) Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai sensi e con le modalità di cui al comma precedente.

4) Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita, inderogabile accettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente contratto.

Articolo 228.

1) FAIAT e le OOSS nazionali dei lavoratori stipulanti, subito dopo la firma del presente contratto, si rivolgeranno ad INPS per il formale adempimento di quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Capo.

Articolo 229.

1) In ogni provincia la Commissione paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato paritetico locale "COVELCO - Alberghi" mentre la Commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato nazionale COVELCO del settore alberghiero.

PREMESSA TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE TITOLO X- AZIENDE ALBERGHIERE TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO ALLEGATO A - MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE ALLEGATO B -CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ALLEGATO C - STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO ALLEGATO D - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ALLEGATO E - LAVORO STRAORDINARIO
ALLEGATO F - VITTO E ALLOGGIO ALLEGATO G - MERCATO DEL LAVORO- ALLEGATO H - LAVORATORI STAGIONALI
ALLEGATO I - STATUTO DEI LAVORATORI ALLEGATO L- DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ALLEGATO M - PARITA' UOMO - DONNA
ALLEGATO N - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLEGATO O - PREMIO DI ANZIANITA' AZIENDE ALBERGHIERE ALLEGATO P - ACCORDO INTERCONFEDERALE COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE