CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dirigenti delle aziende alberghiere Mancano |
||||||||||||||||||
L'anno 2000, il giorno 27 del mese di gennaio, in Roma tra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI - rappresentata dal proprio Presidente Alberto Sangregorio, con la partecipazione della Commissione sindacale composta dal Vice Presidente vicario Massimo Bettoja, Bernabò Bocca, Presidente del Sindacato Italiano Grandi Alberghi, Vanni Cecchinelli, Presidente dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, Alessandro Giorgetti, Presidente del Comitato Nazionale Attività Stagionali, Armando Petromilli, Presidente del Comitato Nazionale Mezzogiorno, Marco Ponziglione, Presidente del Comitato Nazionale Piccola Impresa, assistita dal Direttore Generale Alessandro Cianella, dal Vice Direttore Alberto Piccardo, dal Capo Servizio Sindacale Alessandro Massimo Nucara e da Angelo Candido e Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali (FeNDAC), dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario avanzato rappresentata dal proprio Presidente Lorenzo Guerriero, con la partecipazione della delegazione sindacale costituita dai sigg. Giorgio Botton, Peter Giovannelli, Manlio Palmero e Franco Strazzullo, con l'assistenza del Direttore FeNDAC, Massimo Fiaschi visto il CCNL per i Dirigenti di aziende alberghiere del 14.1.98 nonché l'Accordo di rinnovo 27.01.00 si è stipulato il presente CCNL per i Dirigenti di aziende alberghiere. Titolo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Art. 1 - Applicabilità. 1.
Sono dirigenti, a norma dell'art. 2094 C.C., e agli effetti del presente
contratto, quei direttori che, rispondendo direttamente 2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa e il fine della sua utilità sociale. 3. L'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento, da parte dell'azienda, della qualifica di dirigente e l'applicazione del presente contratto. 4. Sono altresì da considerare dirigenti, a tutti gli effetti, coloro ai quali tale qualifica sia stata assegnata dall'azienda. 5. In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, le relative controversie saranno sottoposte al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 29 costituito tra le Associazioni periferiche delle organizzazioni stipulanti, sempre che non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. 6. Su tale argomento può adire il Collegio direttamente l'Associazione Sindacale dei Dirigenti su mandato degli interessati. 7. Tutte le forme di tutela, previdenza, assistenza e assicurazione previste dal presente contratto si applicano ai dirigenti iscritti ai Sindacati aderenti alla FeNDAC. Dichiarazione a verbale. Le
organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle
azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento dell'effettiva
parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte
le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di
carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati all'appartenenza
all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie
a che unico metro di valutazione e di scelta per la Art. 2 - Assunzione. 1. L'assunzione o la nomina del dirigente deve risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato: a)
la data d'inizio del rapporto di lavoro e la decorrenza dalla nomina; 2. Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente. 3. Ogni variazione delle condizioni di assunzione che intervenga nel corso del rapporto deve essere comunicata per iscritto. 4. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio con altra qualifica non interrompe il rapporto di lavoro agli effetti del preavviso e del TFR. Art. 3 - Contratto a termine. 1. L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine; in tal caso valgono le disposizioni di legge. 2. Al dirigente assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la 13a e 14a mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al dirigente il TFR previsto dall'art. 35 del presente contratto. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di legge. Art. 4 - Periodo di prova. 1. L'eventuale determinazione del periodo di prova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2096 C.C., potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi 6. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto. 2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché il TFR con espressa esclusione del preavviso. Titolo II - TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 5 - Determinazione degli elementi della retribuzione. 1.
Il trattamento economico sarà fissato fra l'imprenditore e il dirigente
e sarà oggetto di specificazione nell'atto scritto di cui 2. Esso dovrà comprendere: a)
minimo contrattuale mensile; 3. In considerazione delle specificità tipiche dell'attività alberghiera e della necessità di esercitare con continuità le funzioni direttive nonché di controllo e di vigilanza del complesso aziendale e della qualità dei servizi offerti è prevista la fruizione del vitto e dell'alloggio di servizio adeguata alle funzioni del dirigente, o, in mancanza, dell'indennità sostitutiva nella misura di cui al successivo comma. 4. La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in 12 mensilità è determinata dall'1.1.00 in £. 330.000 lorde mensili (vitto £. 190.000 e alloggio £. 140.000)(1). 5. In ogni caso il trattamento economico del dirigente dovrà essere superiore al trattamento globale effettivo del dipendente meglio retribuito appartenente allo stesso albergo. 6. A decorrere dall'1.1.85, verrà erogata, per 12 mensilità, a titolo di elemento autonomo rispetto agli altri elementi del trattamento economico, la somma di £. 50.000 lorde mensili, elevate a £. 120.000 lorde mensili a decorrere dall'1.1.86, non computabili agli effetti del TFR e di tutti gli altri istituti contrattuali. I dirigenti assunti o nominati a decorrere dall'1.1.98 non percepiranno l'elemento autonomo di cui al presente comma. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che la valutazione del vitto e alloggio tiene già conto specificatamente dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nonché del fatto che l'istituzione dell'elemento distinto della retribuzione è correlata al nuovo assetto economico e normativo del vitto e alloggio. (1) La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva è stata determinata con decorrenza dall'1.1.75 in £. 70.000 lorde mensili (vitto £. 40.000 e alloggio £. 30.000); con decorrenza dall'1.1.81 in £. 100.000 lorde mensili (vitto £. 60.000 e alloggio £. 40.000); con decorrenza dall'1.1.83 in £. 140.000 lorde mensili (vitto £. 90.000 e alloggio £. 50.000); con decorrenza dall'1.1.85 in £. 180.000 lorde mensili (vitto £. 90.000 e alloggio £. 90.000); con decorrenza dall'1.1.95 in £. 230.000 lorde mensili (vitto £. 115.000 e alloggio £. 115.000); con decorrenza dall'1.1.96 in £. 280.000 lorde mensili (vitto £. 140.000 e alloggio £. 140.000). In precedenza vigevano valori differenziati in relazione alle diverse categorie di aziende. Art. 6 - Minimo contrattuale mensile (cfr. allegato D). 1. Con decorrenza 1.1.00, il minimo contrattuale mensile è determinato in £. 4.220.000 lorde per tutti i dirigenti di aziende alberghiere. 2. Tale misura è comprensiva dell'importo di £. 1.432.249 mensili lorde maturate, all'1.11.91, a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni (indennità di contingenza), soppresso ai sensi dell'art. 4, Accordo 10.6.92 (cfr. allegato C). 3. In virtù della definizione di un nuovo minimo contrattuale unico per tutti i dirigenti, la relativa differenza retributiva spettante ai dirigenti assunti o nominati entro il 31.12.97, pari a £. 1.460.000 mensili lorde, andrà ad aumentare quanto individualmente maturato a titolo di superminimo contrattuale. Tale importo, non assorbibile da alcuna altra voce retributiva, dovrà intendersi utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge. Art. 7 - Superminimo contrattuale (cfr. allegato F e allegato G, art. 3, per importo 'una tantum' da erogare nel mese di febbraio 2000). 1. Ai dirigenti in forza al 31.10.97 compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a £. 325.000 mensili lorde dall'1.11.97 e a £.225.000 mensili lorde dall'1.1.98. 2. Gli aumenti di cui al comma precedente potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31.12.95 a titolo di acconto o anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione. 3. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1.11.97-31.12.97 compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a £. 225.000 mensili lorde dall'1.1.98. 4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il dirigente ha facoltà di richiedere che, in luogo degli aumenti retributivi stabiliti ai commi 1 e 3 del presente articolo, sia aumentato di pari importo l'ammontare del contributo a favore dell'assicurazione e previdenza polivalente supplementare. Il dirigente è tenuto a darne formale comunicazione all'azienda. Tale opzione deve intendersi valida sino al 31.12.98 e non revocabile fino allo scadere di detto periodo. 5. Fermo restando il minimo contrattuale di cui al precedente art. 6, ai dirigenti in servizio all'1.1.00 è corrisposto, a titolo di superminimo contrattuale, un aumento retributivo pari a £. 200.000 dall'1.1.00 e ad ulteriori £. 400.000 dall'1.7.00. 6. Fermo restando il minimo contrattuale mensile previsto all'art. 6, ai dirigenti assunti o nominati dal 2.1.00 al 30.6.00 compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a £. 400.000 mensili lorde dall'1.7.00. 7. L'aumento di £. 200.000 mensili corrisposto dall'1.1.00 ai sensi del comma 5 potrà essere assorbito soltanto da somme concesse dalle aziende dall'1.1.99 esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali. L'aumento di £. 400.000 mensili corrisposto dall'1.7.00 ai sensi dei commi 5 e 6 eccezionalmente non è assorbibile in nessun caso né può assorbire alcuna voce retributiva. Art. 8 - Elemento di maggiorazione. 1. Con decorrenza dall'1.1.95, l'elemento di maggiorazione di cui all'art. 6, CCNL 10.6.92 è pari al 12% degli elementi della retribuzione individuale di fatto, considerati utili ai fini del calcolo del TFR2. 2. L'importo derivante dalla maggiorazione di cui al comma 1 rimane congelato in cifra fissa, a far data dall'1.10.95. 3. Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, il congelamento avverrà con le cadenze relative alla corresponsione dei predetti elementi retributivi, afferenti al periodo 1.1.95-31.12.95. 4. L'importo complessivo derivante dal precedente comma sarà corrisposto, su base annua, suddiviso per il numero di mensilità previste dal presente contratto. 5. I dirigenti assunti o nominati dopo il 30.9.95 non percepiranno l'elemento di maggiorazione. 2 L'elemento di maggiorazione, previsto dall'1.1.81 nella misura dell'8%, era stato elevato al 9% con decorrenza dall'1.1.88 e al 10% conecorrenza dall'1.1.92. Art. 9 - Scatti di anzianità (cfr. allegato B). 1. Al compimento di ciascun biennio d'anzianità nella qualifica con un massimo di 11 bienni, il dirigente avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione di fatto, a scatti d'anzianità nella misura di £. 250.000 lorde mensili3. 2. Tali scatti, che decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna altra voce retributiva. 3.
In occasione della maturazione di ogni scatto saranno rivalutati in 4. L'istituto degli scatti d'anzianità è abrogato a decorrere dal 31.12.99. 5.
Ai dirigenti in servizio al 27.1.00, data di stipula dell'accordo abrogativo,
quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente Norma transitoria. Ai dirigenti che abbiano maturato l'intera serie degli scatti prima dell'1.1.92, sarà riconosciuta la rivalutazione degli stessi a far data dall'1.1.92. 3 Il valore degli scatti d'anzianità, stabilito in £. 175.000 a decorrere dall'1.1.84, è stato successivamente elevato a £. 190.000 dall'1.1.85, a £. 200.000 dall'1.1.88, a £. 225.000 dall'1.1.90. In precedenza vigeva un sistema di scatti in percentuale. Art. 10 - Retribuzione variabile e soglia di accesso. 1. Le parti convengono di istituire un'apposita Commissione paritetica nazionale con l'incarico di esaminare il tema della retribuzione del dirigente del settore alberghiero con particolare riferimento da una parte alla soglia di accesso e dall'altra alle erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. 2. La Commissione presenterà alle parti una relazione definitiva relativamente alle materie sopraindicate entro il 30.9.96. Titolo III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO Art. 11 - Etica del servizio. 1. Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del Codice quadro sull'Etica del Servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nella prospettiva dell'integrazione del mercato unico europeo dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee guida di riferimento. 2. A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull'opportunità di apportare il loro significativo contributo all'interno del Comitato permanente "Etica del Servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente. 3.
In questa ottica le parti s'impegnano a promuovere all'interno delle imprese
l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio
nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione,
anche tramite la valorizzazione dell'impegno deontologico del dirigente,
con riferimento alle funzioni attribuitegli e alle responsabilità
e autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive
e alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di Art. 12 - Prestazione lavorativa. 1. In considerazione della posizione delle funzioni e delle responsabilità del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario normale praticato dall'unità operativa specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti. Art. 13 - Ferie. 1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie non inferiore a 30 giorni in una o più soluzioni concordate tra le parti compatibilmente con le necessità aziendali. 2. Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettante per legge e le festività infrasettimanali considerate tali dalla legge. 3. Le ferie sono irrinunciabili. Qualora eccezionalmente non risultino fruite in tutto o in parte entro il 1° semestre dell'anno successivo, al dirigente verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un'indennità pari alla normale retribuzione di fatto da liquidare entro il mese di luglio di detto anno. 4. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 5. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal dirigente. 6. In caso d'interruzione o rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda. 7. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia che per la sua natura e durata pregiudichi il godimento delle ferie stesse. 8. I dirigenti che alla data d'entrata in vigore del presente contratto già godono di un periodo di ferie superiore in base alle norme del precedente CCNL conservano le condizioni di miglior favore. 9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente ha diritto a tanti 12simi di ferie quanti sono i mesi di servizio prestati nel corso dell'anno. Art. 14 - Congedo matrimoniale. 1. In caso di matrimonio spettano al dirigente 15 giorni di calendario per congedo matrimoniale. Durante tale periodo decorre la normale retribuzione. Art. 15 - Festività. 1. Per il trattamento economico e normativo delle festività nazionali (25 aprile e 1° maggio) e infrasettimanali, nonché di quelle soppresse dalla legge 5.3.77 n. 54, valgono le norme contrattuali collettive in vigore per i Quadri di categoria "A" dipendenti dall'azienda nella quale il dirigente presta la sua attività. 2. Conseguentemente, non sarà operata alcuna variazione della normale retribuzione del dirigente che non sia chiamato a prestare servizio in occasione delle suddette festività. 3. Fermo restando il diritto alle festività di cui al comma precedente, ai dirigenti non si applicano gli ulteriori permessi di cui all'art. 70, CCNL Turismo 6.10.94. Art. 16 - Aspettativa. 1. Al dirigente che ne faccia richiesta, per eccezionali giustificati motivi, deve essere concesso un periodo di aspettativa fino a 6 mesi con facoltà, da parte dell'azienda, di non corrispondere - in tutto o in parte - la retribuzione. 2. Il periodo di aspettativa di cui al precedente comma può essere eccezionalmente prolungato a mesi 12 in caso di malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio. 3. Il periodo di aspettativa di cui al punto precedente sarà considerato come trascorso in servizio agli effetti del preavviso e del TFR. 4. Per i dirigenti chiamati a funzioni pubbliche elettive a qualsiasi livello o a ricoprire cariche sindacali valgono le norme di legge. Art. 17 - Trasferimento (vedi dichiarazione a verbale in calce all'art. 24). 1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive dell'azienda. 2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di almeno 4 mesi ovvero di 6 mesi per coloro che abbiano familiari a carico. 3. Qualora particolari ragioni d'urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta, salvo che usufruisca di vitto e alloggio in albergo, sino alla scadenza dei suddetti termini. 4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso. 5. Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e al TFR, a un'indennità supplementare pari a 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato. 6. In caso di licenziamento non determinato da giusta causa, intervenuto entro 3 anni dal trasferimento, competerà al dirigente e/o alla sua famiglia il rimborso delle spese effettive per il rientro nel luogo di prima assunzione o in altro luogo che non comporti oneri superiori. 7. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche: membro del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali, provinciali o comunali, per tutta la durata della carica. 8. Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese preventivamente concordate cui va incontro per effetto del trasferimento per sé e per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del mobilio. 9.
Il datore di lavoro corrisponderà inoltre per una durata da convenirsi
tra le parti l'eventuale differenza di canone, esistente 10.
Nel caso di trasferimento all'estero, il dirigente che non sia accompagnato
dalla famiglia avrà diritto a un minimo di 2 rientri Art. 18 - Trasferte. 1. Per eventuali trasferte o missioni, concordate con l'azienda, al dirigente compete il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità. Compete altresì il rimborso di ogni altra spesa sostenuta in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda. 2. Nel caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dirigente, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico la cui misura sarà definita tra le parti sulla base di parametri desumibili dalle tariffe ACI. Art. 19 - Malattia e infortunio. 1. In caso di malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione. 2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, è facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'art. 16 del presente contratto. 3. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle parti, sarà dovuta al dirigente, oltre al TFR, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 31, senza pregiudizio per quanto altro spettante per forme di assistenza e previdenza in atto. 4. Nel caso d'interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio o da malattia professionale prevista dalla legge, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai 24 mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o ha avuto inizio la malattia. 5.
L'azienda deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente,
una polizza contro i rischi e gli infortuni e malattie a)
in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso d'invalidità
permanente causata da infortunio o malattia professionale che non consenta
la prosecuzione del lavoro, una somma pari a 6 annualità della
retribuzione di fatto; Art. 20 - Maternità. 1. Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla maternità, l'azienda conserverà all'interessata il suo posto di lavoro, corrispondendole l'intera retribuzione mensile. 2. Per il periodo di astensione facoltativāpost-partum', fino a 6 mesi, sarà corrisposto il 30% della retribuzione. 3. Tali trattamenti sono sostitutivi di quelli previsti dalle leggi vigenti in materia. Art. 21 - Trasferimento di proprietà dell'azienda (vedi dichiarazione a verbale in calce all'art. 24). 1.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 2112 C.C., in caso di trasferimento
di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di 2. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale, il dirigente il quale, nei casi sopra previsti, non intenda continuare il proprio rapporto potrà procedere, entro 180 giorni dall'avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà, alla risoluzione del rapporto stesso con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 31. Art. 22 - Aggiornamento e formazione professionale (cfr. Protocollo d'intesa (allegato E). 1. Le parti - allo scopo di offrire alle aziende e ai dirigenti opportunità di formazione e aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà della UE - concordano di aderire alle attività espletate a favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto dal Centro di Formazione per il Management del Terziario (CFMT). 2. Tali attività saranno realizzate attraverso: a)
corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti; 3. I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito. 4. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - per quanto riguarda le eventuali spese di viaggio e di permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse saranno considerate lavorative. 5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - per quanto riguarda le eventuali spese di viaggio e di permanenza - a carico del dirigente e le giornate stesse saranno detraibili dal monte ferie individuale. 6. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo viene finanziata, a decorrere dall'1.7.92, mediante un contributo pari a £. 250.000 annue a carico dell'azienda e a £. 250.000 annue a carico del dirigente trattenute dall'azienda sulla retribuzione. 7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di Previdenza "Mario Negri" con i criteri, le modalità e i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso. Art. 23 - Responsabilità civili e penali. 1. Ogni responsabilità civile verso terzi, per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, è a carico dell'azienda. 2. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. 3. E' in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda. 4.
Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio
delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé 5. Le garanzie e le tutele di cui al comma 2 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. 6. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato. Art. 24 - Mutamento di posizione. 1. Il dirigente che a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al TFR, anche all'indennità sostitutiva del preavviso per il caso di licenziamento. Dichiarazione a verbale. Le parti chiariscono che le disposizioni contenute nei commi 4 e 5, art. 17 (Trasferimento), nel comma 2, art. 21 (Trasferimento di proprietà dell'azienda) e nell'art. 24 (Mutamento di posizione) si applicano solo nel caso in cui l'evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confronti di quest'ultimo una effettiva situazione di detrimento. Titolo IV - PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVE Art. 25 - Previdenza integrativa. 1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi gestito dal Fondo "Mario Negri". 2. A decorrere dall'1.1.99 detto trattamento viene finanziato mediante un contributo riferito a una retribuzione convenzionale annua di £. 99.060.285, elevata a £. 104.013.300 a decorrere dall'1.1.00, nella misura dell'11,60% a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, e dell'1% a carico del dirigente. 3. Tale contributo viene versato con cadenza trimestrale per 12 mensilità ed è comprensivo dei ratei delle mensilità supplementari. 4. Il Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo. Art. 26 - Previdenza integrativa individuale. 1.
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente
contratto viene istituito un trattamento di previdenza 2. L'Associazione "Antonio Pastore" è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione, nonché all'esazione dei contributi da versare come premi alle imprese di assicurazione prescelte. 3. A decorrere dall'1.10.97 verrà versato un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito a una retribuzione convenzionale annua di £. 75.000.000, elevata a £. 87.000.000 a decorrere dall'1.1.00, e un contributo del 10% a carico del dirigente, riferito a una retribuzione convenzionale annua di £. 9.000.000, elevata a £. 15.000.000 a decorrere dall'1.1.00. 4. Tale contributo viene versato con cadenza trimestrale per 12 mensilità ed è comprensivo dei ratei delle mensilità supplementari. 5. A decorrere dal 30.9.97 cessa la forma di assicurazione e previdenza supplementare di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) e all'art. 25, comma 2, lett. b), CCNL 3.7.95. Art. 27 - Assistenza sanitaria integrativa. 1.
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente
contratto è istituito un Fondo di assistenza sanitaria, 2. Il contributo al Fondo "Mario Besusso" è fissato nel 5,7% a carico dell'azienda e nell'1,95% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua elevata a £. 81.497.000 a partire dall'1.1.95 e a £. 85.572.000 a partire dall'1.1.96, comprensivo della quota a titolo di contributo sindacale. 3. Tale contributo va versato con cadenza trimestrale per 12 mensilità ed è comprensivo dei ratei delle mensilità supplementari. Dichiarazione a verbale. La FeNDAC ribadisce il proprio impegno a svolgere le azioni opportune a consentire la partecipazione di FEDERALBERGHI alla gestione del Fondo "Mario Negri" e del Fondo "Mario Besusso". Protocollo d'intesa. Le
parti, nel riconfermare che l'iscrizione ai Fondi di Previdenza e di Assistenza
integrative è consentita esclusivamente alle aziende e ai dirigenti
aderenti, convengono che laddove manchi tale requisito associativo, dietro
istanza degli interessati e previo consenso delle rispettive organizzazioni,
potranno accordare, con provvedimenti di assenso esonerativi e sostitutivi
del requisito associativo predetto, l'iscrizione ai Fondi, fermo restando
l'accollo dell'aliquota contributiva ricompresa nella contribuzione prevista
dalla contrattazione collettiva e dagli specifici accordi. Titolo V - FORME DI TUTELA DEL RAPPORTO Art. 28 - Rappresentanze sindacali aziendali (RSA). 1. I Sindacati dei dirigenti competenti per territorio ed aderenti a FeNDAC possono istituire proprie rappresentanze sindacali nelle aziende. 2. In tal caso gli stessi sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza, oltre che a FeNDAC, alle aziende interessate e all'organizzazione imprenditoriale competente. 3. Per le aziende i cui dirigenti sono dislocati in località diverse, potrà essere costituita una rappresentanza sindacale unica a livello nazionale e in questo caso direttamente a cura di FeNDAC. Art. 29 - Collegio di conciliazione e arbitrato. 1. E' istituito, a cura delle Associazioni territoriali competenti aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale, che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto. 2. Il Collegio è composto da 3 membri, 2 dei quali designati rispettivamente da ciascuna delle due organizzazioni territorialmente competenti, e un terzo, con funzioni di Presidente scelto di comune accordo dalle due organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata. 3. Alla designazione del supplente del Presidente si provvederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo. 4. Il Collegio dura in carica 1 anno ed è rinnovabile. 5. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. 6. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle organizzazioni territoriali competenti. 7. Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata a.r. dell'organizzazione territoriale competente di FeNDAC che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 60 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi del comma 4, art. 30. 8. Copia dell'istanza e del ricorso devono, sempre a mezzo raccomandata a.r. essere trasmesse contemporaneamente, a cura dell'organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente organizzazione territoriale imprenditoriale, e, per conoscenza, al datore di lavoro interessato. 9. La competenza territoriale, fatto salvo eventuale diverso accordo, è stabilita con riferimento alla sede di lavoro del dirigente ove ha avuto luogo la risoluzione del rapporto. 10. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'organizzazione imprenditoriale. 11. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà in via preliminare il tentativo di conciliazione. 12. Ove non si raggiunga la conciliazione il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al comma 10, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura. 13. Durante i mesi di agosto e dicembre sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello di cui al comma 4 del successivo art. 30. 14. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termine dell'art. 30 disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, a titolo risarcitorio, un indennizzo graduabile, in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, fra: -
un minimo pari alle mensilità di preavviso spettante al dirigente
ai sensi dell'art. 31; 15. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le organizzazioni per quelle afferenti alla partecipazione del Presidente; le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che: a)
il Collegio di Conciliazione e Arbitrato ha natura irrituale ed è
istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11.8.73 n. 533; Dichiarazione a verbale. Ai fini del calcolo dell'indennità supplementare di cui al comma 14 del presente articolo nel confermare il richiamo all'art. 31, le parti chiariscono che quanto disposto dal comma 7, art. 31 citato risulta incompatibile con la natura giuridica dell'indennità supplementare stessa e, pertanto, non si applica. Dichiarazione congiunta. Le
parti s'impegnano a modificare entro il 30.6.00 la disciplina contrattuale
dell'attività di conciliazione ed arbitrato al fine di Titolo VI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO Art. 30 - Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte. 2. In caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione. 3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 29. 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'organizzazione territoriale FeNDAC a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 5. Il ricorso al Collegio non sospende il diritto del dirigente a percepire le indennità di cui agli artt. 31 e 35. 6. Le disposizioni dei 3 commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente sessantacinquenne se uomo e sessantenne se donna che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia. Norma transitoria. Le parti concordano che quanto previsto all'art. 30, comma 6, sarà automaticamente modificato secondo la progressione prevista dalla vigente normativa sull'età per il pensionamento obbligatorio. Art. 31 - Preavviso o indennità sostitutiva. 1. Salvo il caso di licenziamento in tronco, in ogni altro caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da parte dell'azienda, superato il periodo di prova - se previsto - è dovuto al dirigente un preavviso in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: -
6 mesi, fino a 4 anni di servizio; validi agli effetti dell'anzianità e delle indennità relative. 2. Durante tale periodo, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore, e loro eventuali variazioni. 3. L'eventuale insorgere di malattia o il verificarsi d'infortunio durante il periodo di preavviso effettuato in servizio, sospende - per la sua durata - i termini dello stesso e subentrano le norme dell'art. 19. 4. In caso d'inosservanza, in tutto o in parte, dei termini sopra indicati o negli altri casi previsti dal presente contratto, è dovuta al dirigente un'indennità pari a tante mensilità globali di fatto, quanti sono i mesi di mancato preavviso. 5. Tali mensilità retribuite vanno computate interamente come anzianità maturata, ai fini del TFR e in ogni altro caso. 6. Per tutto il periodo indennizzato sono inoltre dovuti i ratei delle mensilità supplementari (13a e 14a). 7. L'indennità sostitutiva di cui ai punti precedenti è soggetta al versamento - distinto per mese - di tutti i contributi previdenziali e assistenziali di legge contrattuali per l'intero periodo da essa coperto. 8. Il periodo di preavviso - o indennità sostitutiva - avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data della comunicazione di risoluzione del rapporto. 9. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altri, di pari grado, che dovrà sostituirlo. 10. Ove il dirigente rinunci di sua spontanea volontà ad usufruire, in tutto o in parte, del periodo di preavviso da effettuare in servizio, perde il diritto all'indennità sostitutiva per la quota di preavviso non prestato e nessun indennizzo è da lui dovuto all'azienda. Art. 32 - Outplacement. 1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement. 2. Resta inteso che il relativo importo di spesa sarà versato dall'azienda alla società di outplacement, deducendolo dalle relative competenze di fine rapporto del dirigente. Art. 33 - Dimissioni. 1. In caso di dimissioni sarà corrisposto al dirigente dimissionario il TFR nella stessa misura prevista per il caso di licenziamento dall'art. 35. 2. Il dirigente che rassegni le dimissioni è tenuto a darne comunicazione all'azienda con il seguente preavviso: -
2 mesi, fino a 2 anni d'anzianità; 3. Il mancato rispetto di tale preavviso implica la trattenuta, da parte dell'azienda, di uguale numero di mensilità dalle di lui spettanze. 4. L'azienda che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione in servizio, sia all'inizio, sia durante il preavviso, può troncare il rapporto senza che da ciò gli derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. In tal caso, il dirigente dimissionario che usufruisca dell'alloggio di servizio potrà continuare ad usufruirne per un periodo di durata non superiore alla metà del periodo di preavviso residuo. 5. Per i casi di maternità ove la dirigente rassegni le dimissioni con tale motivazione, entro i 6 mesi dal termine del periodo di assenza prevista dall'art. 20 o alla conclusione dell'eventuale periodo di aspettativa, di cui all'art. 16, le spetterà, oltre l'indennità di anzianità, quella sostitutiva del preavviso nei termini previsti dall'art. 31. 6. Uguale norma si applica per le dimissioni di un dirigente motivate da matrimonio, sempre che presentate entro i 6 mesi successivi alla celebrazione. Art. 34 - Dimissioni per giusta causa. 1. Il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa formalmente allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili all'azienda, può ricorrere al Collegio di Conciliazione e Arbitrato di cui all'art. 29. 2. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa spetta al dirigente. 3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale FeNDAC a mezzo raccomandata che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni per giusta causa. 4. Ove il Collegio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, allegata e comprovata, dispone contestualmente a carico dell'azienda la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all'art. 31, maggiorata di un'indennità supplementare pari a 1/3 dell'indennità del preavviso stesso. 5. In caso contrario, ferma restando la validità delle dimissioni, al dirigente si applicano le disposizioni di cui all'art. 33. Art. 35 - Trattamento di fine rapporto. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, a un TFR calcolato nella misura e con le modalità previste dalla legge 29.5.82 n. 297. 2. Ai fini del calcolo del TFR, a decorrere dall'1.1.85 devono essere esclusi dalla retribuzione annuale, da assumersi ex art. 1, legge n. 297/82 a base per il computo, la misura del vitto e alloggio, nonché, l'EDR, di cui all'art. 5, comma 6 del presente contratto, in quanto nella loro determinazione si è già tenuto conto della loro incidenza ai fini del TFR. 3.
Ai sensi dell'art. 5, legge n. 297/82, per i dirigenti in servizio all'entrata
in vigore della legge medesima, l'indennità di anzianità Norma di attuazione. 1)
Per l'anzianità maturata sino al 31.12.80, si procederà
a quantificare la maggiore indennità spettante in base all'art.
23, CCNL Art. 36 - Anzianità convenzionale. 1. Ai dirigenti che si trovino nelle condizioni appresso indicate e salvo quanto previsto al successivo comma 5 verrà riconosciuta in caso di cessazione del rapporto, agli effetti del preavviso o della relativa indennità sostitutiva nonché del TFR, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue: a)
mutilati e invalidi di guerra: 1 anno; 2. Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi. 3. L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta anche nel caso di prestazione presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni, sia pure con qualifiche diverse rispetto a quella di dirigente: il datore di lavoro ha pertanto diritto di chiedere idonea documentazione. 4.
Il dirigente di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza,
al datore di lavoro, i propri titoli validi ad ottenere il 5. La valutazione dell'anzianità convenzionale agli effetti del TFR non può essere fatta valere dai dirigenti assunti successivamente al 31.5.82. 6. Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del dirigente il periodo d'anzianità convenzionale cui egli ha diritto. Norma transitoria. I dirigenti in possesso dei requisiti suddetti che non abbiano ancora fatto valere il riconoscimento dell'anzianità convenzionale, possono presentare la relativa documentazione all'azienda, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL 15.4.85. Art. 37 - Indennità in caso di morte. 1. In caso di morte del dirigente l'azienda corrisponderà agli aventi diritto l'indennità d'anzianità e quella sostitutiva del preavviso e ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per Fondi di previdenza, per assicurazione infortuni e per ogni altra causa. Titolo VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 38 - Condizioni di miglior favore. 1. Il presente contratto non modifica le condizioni di miglior favore derivanti da accordi individuali, aziendali o da usi e consuetudini. Art. 39 - Disposizioni generali. 1. Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono - in quanto giuridicamente applicabili e in quanto compatibili con la figura del dirigente - le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene, con esclusione del premio d'anzianità di cui all'allegato O del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo 6.10.94. Art. 40 - Controversie di applicazione. 1. Per la risoluzione delle vertenze che potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, viene istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (FEDERALBERGHI) e della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato (FeNDAC). 2. Il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato dal Regolamento annesso al presente contratto (cfr. allegato A). Art. 41 - Decorrenza e durata. 1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1999, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicembre 2002. 2. La parte relativa al trattamento retributivo, della formazione e di previdenza e assistenza integrativa scadrà il 31 dicembre 2000. Allegato A REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA Articolo 1. 1. La Commissione paritetica prevista dall'art. 40 del CCNL per i dirigenti d'albergo è composta da 6 membri, di cui 3 designati da FeNDAC e 3 da FEDERALBERGHI. 2. La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie d'interpretazione e applicazione dei CCNL per dirigenti di albergo che si sono succeduti nel tempo. Articolo 2. 1. La Commissione si riunisce su istanza di una delle organizzazioni stipulanti il predetto contratto, la quale rimetterà alla Commissione stessa tutti gli elementi utili all'esame del caso controverso. Articolo 3. 1. Le riunioni della Commissione avranno luogo di norma presso la sede di FEDERALBERGHI. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti, entro 3 mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. Articolo 4. 1. Al termine dell'esame verrà redatto in triplice copia il verbale conclusivo dal quale dovrà risultare se la decisione è stata adottata all'unanimità o a maggioranza, senza indicazione, in quest'ultimo caso, dei nominativi dei votanti. 2. Qualora non si raggiunga alcuna decisione, e cioè in caso di parità, i singoli membri della Commissione potranno far constatare a verbale le "dichiarazioni di voto" che riterranno opportune. 3. Copia del verbale sarà inviata alle organizzazioni stipulanti per i provvedimenti di loro competenza. Allegato B SCATTI DI ANZIANITA' Norma transitoria (norma estratta dal CCNL 16.10.86). 1. Per i dirigenti in servizio alla data di stipula del presente accordo, che siano stati assunti o abbiano maturato lo scatto triennale nel periodo compreso tra l'1.1.84 e il 31.12.85, il biennio utile ai fini della maturazione dello scatto decorre rispettivamente dalla data di assunzione o nomina nel primo caso e dalla data di maturazione dello scatto triennale nel secondo caso. Ad esempio: a)
il dirigente assunto l'1.1.84 maturerà il 1° scatto biennale
dall'1.1.86; Qualora, invece, alla data dell'1.1.86 il dirigente abbia maturato un'anzianità superiore a 24 mesi, lo scatto biennale decorrerà da tale data. Ad esempio: a)
al dirigente che abbia maturato l'ultimo scatto triennale l'1.11.83, andrà
riconosciuto il successivo scatto biennale dall'1.1.86; Il numero degli scatti triennali maturati anteriormente all'1.1.86 è comunque utile al raggiungimento degli 11 scatti biennali. Ad esempio: Il dirigente che abbia maturato 7 scatti triennali avrà diritto a maturare ulteriori 4 scatti biennali. Allegato C INDENNITA' DI CONTINGENZA DIRIGENTI DI AZIENDE ALBERGHIERE decorrenza
indennità di contingenza (4) contingenza confluita nel minimo contrattuale mensile Allegato D MINIMI CONTRATTUALI MENSILI decorrenza
minimo (5)
Contingenza confluita nel minimo contrattuale mensile. Allegato E PROTOCOLLO D'INTESA TRA FEDERALBERGHI E FENDAC. Premesso 1) che FEDERALBERGHI e FeNDAC con il CCNL 10.6.92 hanno previsto la costituzione di un Ente per la formazione dei Dirigenti di Albergo, istituendo a tal fine, a decorrere dall'1.7.92 un apposito contributo a carico delle imprese e dei dirigenti la cui riscossione è stata affidata al Fondo "Mario Negri" ed è avvenuta, secondo quanto contrattualmente convenuto, con i criteri, le modalità e i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso; 2) che il Centro di Formazione per il Management del Terziario (CFMT), costituito dalla stessa FeNDAC e da CONFCOMMERCIO cui FEDERALBERGHI aderisce, è in grado di assolvere alle esigenze specifiche di aggiornamento e formazione professionale dei dirigenti di albergo; 3) che FEDERALBERGHI e FeNDAC hanno manifestato interesse ad avvalersi, per l'aggiornamento professionale dei dirigenti di albergo, del suddetto CFMT e si sono impegnate con il successivo CCNL 14.1.98 a definire la destinazione delle risorse di cui al precedente punto 1; 4) che FEDERALBERGHI attesa la specificità del settore alberghiero ha manifestato interesse e intende partecipare alla vita degli organi del suddetto CFMT. Tutto ciò premesso, le parti contraenti convengono quanto in appresso: 1)
la premessa è parte integrante del presente accordo; Letto, confermato e sottoscritto. Roma, lì 12 maggio 1999 Allegato F SUPERMINIMO CONTRATTUALE Gli accordi economici 31.10.97 e 27.1.00 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina o assunzione. Gli importi relativi sono i seguenti: -
dal 1.11.97: £. 325.000 lorde mensili (8); In virtù della definizione di un nuovo minimo contrattuale unico per tutti i dirigenti, la differenza retributiva pari a £. 1.460.000 mensili lorde spettante a coloro che sono stati assunti o nominati entro il 31.12.97, dovrà aggiungersi a quanto individualmente maturato a titolo di superminimo contrattuale. Nella seguente tabella riepiloghiamo gli importi dovuti a titolo di superminimo contrattuale per l'anno 2000:
(8)
Per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, CCNL 14.1.98, il dirigente aveva
facoltà di richiedere che, in luogo degli aumenti retributivi,
fosse aumentato di pari importo l'ammontare del contributo a favore dell'assicurazione
e previdenza polivalente supplementare. 10
Dagli importi devono essere sottratte le somme eventualmente destinate
a favore dell'assicurazione e previdenza polivalente supplementare, ex
art. 7, comma 4, CCNL 14.1.98. Allegato G ACCORDO 27 GENNAIO 2000 L'anno 2000, il giorno 27 del mese di gennaio in Roma tra - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - (FEDERALBERGHI) e - Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Commerciali, del Trasporti, del Turismo, dei Servizi, Ausiliarie, del Terziario Avanzato (FeNDAC) si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 14.1.98 per i dirigenti di aziende alberghiere. Art. 1 - Minimo contrattuale mensile. Con decorrenza 1.1.00, il minimo contrattuale mensile è determinato in £. 4.220.000 lorde per tutti i dirigenti di aziende alberghiere. Tale misura è comprensiva dell'importo di £. 1.432.249 mensili lorde maturate, all'1.11.91, a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni (indennità di contingenza), soppresso ai sensi dell'art. 4, Accordo 10.6.92. In virtù della definizione di un nuovo minimo contrattuale unico per tutti i dirigenti, la relativa differenza retributiva spettante ai dirigenti assunti o nominati entro il 31.12.97, pari a £. 1.460.000 mensili lorde, andrà ad aumentare quanto individualmente maturato a titolo di superminimo contrattuale. Tale importo, non assorbibile da alcuna altra voce retributiva, dovrà intendersi utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge. Art. 2 - Aumento retributivo. 1. Fermo restando il minimo contrattuale di cui al precedente art. 1, ai dirigenti in servizio all'1.1.00 è corrisposto, a titolo di superminimo contrattuale, un aumento retributivo pari a £. 200.000 dall'1.1.00 e ad ulteriori £. 400.000 dall'1.7.00. 2. Fermo restando il minimo contrattuale mensile previsto all'art. 1, ai dirigenti assunti o nominati dal 2.1.00 al 30.6.00 compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a £. 400.000 mensili lorde dall'1.7.00. 3. L'aumento di £. 200.000 mensili corrisposto dall'1.1.00 ai sensi del comma 1 potrà essere assorbito soltanto da somme concesse dalle aziende dall'1.1.99 esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali. L'aumento di £. 400.000 mensili corrisposto dall'1.7.00 ai sensi dei commi 1 e 2 eccezionalmente non è assorbibile in nessun caso né può assorbire alcuna voce retributiva. Art. 3 - Una tantum. 1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1.1.99-31.12.99) ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di febbraio 2000, un importo una tantum' di £. 2.000.000 lorde. 2. L'importo di cui al precedente comma 1 sarà erogato 'pro quota' in rapporto ai mesi d'anzianità di servizio maturata durante il periodo 1.1.99-31.12.99. 3. L'importo di cui al precedente comma 1 potrà essere assorbito, sino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31.12.98, a titolo di acconto o anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione. 4. L'importo di cui al precedente comma 1 non è utile agli effetti del computo del TFR né di alcun altro istituto contrattuale, ad eccezione del preavviso o dell'indennità sostitutiva. Art. 4 - Vitto. Con decorrenza 1.1.00, la misura del vitto, di cui al comma 4 dell'art. 5, CCNL 14.1.98, è incrementata di £. 50.000 mensili lorde. Art. 5 - Scatti di anzianità. L'art. 9, CCNL 14.1.98 è sostituito dal seguente: 1. "Al compimento di ciascun biennio d'anzianità nella qualifica con un massimo di 11 bienni, il dirigente avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione di fatto, a scatti d'anzianità nella misura di £. 250.000 lorde mensili. 2. Tali scatti, che decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna altra voce retributiva. 3. In occasione della maturazione di ogni scatto saranno rivalutati in base ai nuovi importi tutti gli scatti maturati in precedenza. 4. L'istituto degli scatti d'anzianità è abrogato a decorrere dal 31.12.99. 5.
Ai dirigenti in servizio al 27.1.00, data di stipula dell'accordo abrogativo,
quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente Art. 6 - Previdenza integrativa (Fondo "Mario Negri"). La retribuzione convenzionale annua di cui all'art. 25, comma 2, CCNL 14.1.98 è elevata a £. 99.060.285 a decorrere dall'1.1.99 e a £. 104.013.300 a decorrere dall'1.1.00. Art. 7 - Previdenza integrativa individuale (Associazione "Antonio Pastore"). A decorrere dall'1.1.00, le retribuzioni convenzionali annue di cui all'art. 26, comma 3, CCNL 14.1.98, vengono incrementate nelle seguenti misure: -
da £. 75.000.000 a £. 87.000.000 per la determinazione del
contributo a carico dell'azienda; Art. 8 - Collegio di conciliazione e arbitrato. 1. Le parti concordano di abrogare, con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo, il comma 15, art. 29, CCNL 14.1.98. 2.
Le parti s'impegnano a modificare entro il 30.6.00 la disciplina contrattuale
dell'attività di conciliazione e arbitrato al fine di Art. 9 - Preavviso o indennità sostitutiva. Con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo, il comma 1, art. 31, CCNL 14.1.98 è sostituito dal seguente: 1. "Salvo il caso di licenziamento in tronco, in ogni altro caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da parte dell'azienda, superato il periodo di prova - se previsto - è dovuto al dirigente un preavviso in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: -
6 mesi, fino a 4 anni di servizio; validi agli effetti dell'anzianità e delle indennità relative". Art. 10 - Dimissioni. Con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo, il comma 4, art. 33, CCNL 14.1.98 è sostituito dal presente: "L'azienda che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione in servizio, sia all'inizio, sia durante il preavviso, può troncare il rapporto senza che da ciò gli derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. In tal caso, il dirigente dimissionario che usufruisca dell'alloggio di servizio potrà continuare ad usufruirne per un periodo di durata non superiore alla metà del periodo di preavviso residuo". Art. 11 - Decorrenza e durata. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1999, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicembre 2002. La parte relativa al trattamento retributivo, della formazione e di previdenza e assistenza integrative scadrà il 31 dicembre 2000. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||