CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE
TURISMO
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TITOLO I - VALIDITA'
E SFERA DI APPLICAZIONE
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Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE Articolo 1. 1) Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente: I) AZIENDE ALBERGHIERE a)
alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno
degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole
calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale
dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza
di esercizio alberghiero; II) COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL'ARIA APERTA a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere. III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI a)
ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods,
trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, - piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di 9 camere per alloggio; -
caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie,
latterie e ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti
e - chioschi di vendita di bibite, gelati e simili; - gelaterie, cremerie; - negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa; c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale; d) posti di ristoro sulle autostrade; -
posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali,
marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di - aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering e altre); - aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa; - spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili); e)
pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini,
fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente; g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande. IV) STABILIMENTI BALNEARI a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali. V) ALBERGHI DIURNI VI) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9, legge 17.5.83 n. 217; b)
operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose,
studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività VII) PORTI E APPRODI TURISTICI a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio. VIII) RIFUGI ALPINI Dichiarazione a verbale. Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro l'1.7.01 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all'art. 16, legge 13.5.99 n. 133 e al Decreto del Ministero delle finanze 31.1.00 n. 29 (sale bingo). Nota a verbale. Il presente contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera. Chiarimento a verbale. 1)
Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato
il termine "alberghi" ci si è intesi riferire alle
"aziende alberghiere" di cui al punto I, art. 1. Articolo 2. 1)
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio
della Repubblica italiana i rapporti di lavoro a tempo 2) Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente art. 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, legge 5.8.78 n. 502 e successive modificazioni. 3) Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti CCNL e Accordi speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo. 4) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. 5) Restano salve le condizioni di miglior favore. Articolo 3. 1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare o una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto. 2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi. |