CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
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TITOLO VIII - RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Capo I - RECESSO Articolo 160. 1) Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604/66 e n. 300/70, così come modificate dalla legge n. 108/90, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata r.r., nei termini stabiliti dal successivo art. 161. Capo II - PREAVVISO Articolo 161. 1) Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:
2) Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di 2 ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione. INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO Articolo 162. 1) Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all'art. 312. 2) Il dipendente avrà uguale obbligo d'indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso. 3) Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente. 4) Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la malattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso. Capo III - DIMISSIONI Articolo 163. 1) Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere presentate con disdetta scritta e con i termini di preavviso stabiliti all'art. 161 ferme restando in difetto le norme di cui all'art. 162. 2) Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario l'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto. Articolo 164. 1) Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il TFR di cui all'art. 171. GIUSTA CAUSA Articolo 165. 1)
Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119
CC, ha diritto, oltre al TFR, anche all'indennità sostitutiva
del 2) Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie o atti lesivi per l'onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. 162 e 171, salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali. MATRIMONIO Articolo 166. 1) In conformità dell'art. 1, comma 4, legge 9.1.63 n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di unanno dalla celebrazione stessa sono nulle se non risultano confermate entro 1 mese all'Ufficio del lavoro. 2) La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto sempre che abbia compiuto il periodo di prova al TFR previsto dall'art. 171 con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso. 3) Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 161 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del lavoro entro il termine di un mese. 4) L'indennità di cui al comma 2 del presente articolo sarà corrisposta alla lavoratrice dimissionaria all'atto della esibizione del certificato di matrimonio, purché tale esibizione sia effettuata entro 6 mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Capo IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO Articolo 167. 1)
Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70
n. 300, 11.5.90 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, il a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 CC). b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. 2) Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata r.r., al lavoratore, che può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta. 3) Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace. 4)
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori
in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei 5) In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni: a)
recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) e b), comma 7,
art. 118; Articolo 168. 1) Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. 2) Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento. LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO Articolo 169. 1) Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'art. 4, legge 15.7.66 n. 604, e dell'art. 15, legge 20.5.70 n. 300, come modificato dall'art. 13, legge 9.12.77 n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'art. 18, legge 20.5.70 n. 300, come modificato dalla legge n. 108/90. MATRIMONIO Articolo 170. 1) Ai sensi dell'art. 1, legge 9.1.63 n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di 1 anno dalla celebrazione stessa. 2) Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lett. a), b) e c), comma 3, art. 2, legge 30.12.71 n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione della attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato. 3) Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel comma 1 del presente articolo, si rinvia al precedente art. 166. Capo V - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Articolo 171. 1) In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha diritto ad un TFR. 2)
Per i periodi di servizio prestati a partire dall'1.6.82 il trattamento
di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto 3) Per i periodi di servizio prestati sino al 31.5.82 il trattamento suddetto verrà calcolato, salvo quant'altro stabilito dalla stessa legge n. 297/82, nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto, fermo restando che per le frazioni di anno il trattamento verrà computato per dodicesimi e le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero, mentre quelle inferiori non verranno prese in considerazione. 4)
Ai fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica
non impiegatizia, in caso di promozione a categoria 5) Per quant'altro non espressamente previsto in materia di TFR si applicano le norme della legge 29.5.82 n. 297 (allegato M). Chiarimento a verbale. Il TFR è costituito da quanto di competenza dei lavoratori in base alle norme del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo d'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi di quanto stabilito nell'allegato B, CCNL 8.7.82. Articolo 172. 1) Il TFR deve essere corrisposto al dipendente all'atto della cessazione dal servizio. 2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica centralizzata delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del trattamento dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3) In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il personale conserva i diritti acquisiti. 4) Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario. 5)
In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto all'indennità
di preavviso e al TFR stabiliti dal presente contratto e il Articolo 173. 1) In caso di decesso del dipendente, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile. Capo VI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Articolo 174. 1) Alla cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà riconsegnare al dipendente, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro e ogni altro documento di sua pertinenza, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore d'opera è stato alle sue dipendenze e le mansioni dallo stesso svolte, il modello 101 o una dichiarazione fiscale sostitutiva, nonché il modello 01/MS. 2) La consegna dei documenti, ivi compreso il certificato di servizio, dovrà effettuarsi in ogni caso, indipendentemente cioè dalle eventuali divergenze o vertenze tra l'azienda e il dipendente, entro il termine di 3 giorni dalla data di cessazione del rapporto, salvo che per il modello 01/MS e il modello 101 o la dichiarazione fiscale sostitutiva che dovranno essere consegnati appena regolarizzati e comunque non oltre i termini di legge. |
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