Il giorno 19 del mese di luglio
2003
tra
FEDERALBERGHI - FIPE - FAITA -
FIAVET - FEDERRETI
con la partecipazione di CONFCOMMERCIO
e
FILCAMS - CGIL / FISASCAT
-CISL / UILTuCS - UIL
in applicazione di quanto stabilito dagli
articoli 175 e 176 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 si è stipulata
la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo
Premessa
Il Protocollo sulla politica dei redditi
e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce
il quadro di riferimento sulle cui linee le parti confermano di sviluppare,
ad ogni livello, il proprio confronto.
Il presente contratto ne realizza, per quanto
di propria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema
di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva una funzione primaria per la
gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto
ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono
un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione
di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire
ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici
ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del
lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità
offerte dalle risorse umane;
- definendo il complesso normativo ed economico che dovrà essere
assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di
un provvedimento legislativo che garantisca l'efficacia del sistema
contrattuale.
Le parti - nel rispetto della piena autonomia
imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità
e funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori - hanno inteso realizzare con il presente contratto non
solamente una fase negoziale, bensì un confronto globale teso
al consolidamento ed allo sviluppo delle potenzialità del turismo,
dandosi atto reciprocamente della necessità di favorire lo
sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento
della base produttiva, anche attraverso una adeguata politica che
incentivi la qualità del lavoro, nonché il superamento
della stagionalità, ed un recupero della capacità competitiva
delle imprese sui mercati internazionali.
In tale ottica, le parti si impegnano comunemente a richiedere l'eliminazione
degli elementi di carattere fiscale e tariffario che costituiscono
una penalizzazione per il settore e una distorsione della concorrenza
su base comunitaria.
In questo quadro, le parti intendono intraprendere una prassi di iniziative
congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla
ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali
ed a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema
produttivo nazionale, cui destinare, in una visione globale di strategia
economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza
del turismo nella formazione della ricchezza e della occupazione del
Paese.
Attraverso tale metodo le parti intendono affrontare congiuntamente
il nodo delle politiche nazionali di sostegno alle crisi congiunturali
e/o strutturali del settore, anche legate a fattori esogeni al sistema
economico
Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello
locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione,
attraverso la valorizzazione della realtà dei diversi mercati
del lavoro a livello locale, per garantire il rispetto dell'autonomia
e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali
ai vari livelli di competenza.
Per favorire l'adozione di politiche di inclusione, le parti promuoveranno
la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il
confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche
legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono
ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonché le
materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Analogamente, le parti convengono di mettere in atto le opportune
iniziative nei confronti della Unione europea, al fine di utilizzare
al meglio le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria
in materia di turismo, ivi compreso il turismo sociale e lo sviluppo
del sistema dei buoni vacanza di cui alla legge n 135 del 2001.
Le parti concordano, inoltre, sull'esigenza di partecipare attivamente
affinché lo sviluppo del dialogo sociale, in sede comunitaria,
affronti l'analisi e l'approfondimento delle politiche settoriali
e dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative in tema
di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento
agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei
titoli professionali
Le parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della
struttura contrattuale, sono impegnate a sviluppare organicamente
e a tutti i livelli le relazioni sindacali
Per il raggiungimento di questo obiettivo le parti, a tutti i livelli,
anche con riferimento alla realtà delle aziende multilocalizzate,
sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti,
attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi
del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni
sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine
di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere
di conflittualità tra le parti, anche nell'ottica di favorire
lo sviluppo dei CAE.
In questo senso, le parti assegnano rilievo al sistema degli Enti
bilaterali e dei centri di servizio, ai fini della promozione e del
monitoraggio di politiche attive del mercato del lavoro.In tale ambito,
le parti convengono sull'opportunità di valorizzare il ricorso
alle procedure di conciliazione e di arbitrato come strumenti utili
ad affrontare la realtà del lavoro nel settore, così
come definiti nel CCNL.
A fronte della concorde valutazione sulla necessità di politiche
di investimento, riorganizzazione e sviluppo qualificato e stabile
del settore turismo, le parti hanno inteso non solo concorrere ad
individuare le conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema
di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze
sia delle imprese sia dei lavoratori del settore nonché funzionale
alla individuazione delle potenzialità e degli aspetti innovativi
espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali.
Ai fini del processo di recupero e sviluppo di efficienza e produttività,
le parti - ciascuna nell'ambito delle proprie possibilità e
competenze - riconoscono la necessità di porre in essere iniziative
atte a rafforzare e valorizzare il ruolo del settore turismo nel quadro
della programmazione nazionale, anche tramite appositi provvedimenti
legislativi e finanziari tesi ad una efficace tutela dei livelli produttivi
e occupazionali e per il riequilibrio delle condizioni che sfavoriscono
la situazione italiana rispetto al contesto europeo.In particolare,
le parti convengono di elaborare interventi congiunti ed iniziative
nei confronti del Governo e delle regioni al fine di non pregiudicare
le prospettive di mantenimento o di potenziale sviluppo dell'occupazione
nel Mezzogiorno d'Italia e nelle attività stagionali, con particolare
riferimento alla disciplina degli incentivi per l'occupazione e per
la sua stabilizzazione.
Le parti, inoltre - tenuto conto della specifica caratteristica di
intersettorialità del turismo e della sua forte dipendenza
dal contesto economico con particolare riferimento alle problematiche
dell'ambiente, del trasporto, ed, in generale, delle carenze infrastrutturali
nel suo insieme - intendono promuovere ad ogni livello iniziative
idonee al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed
istituzionale efficace per lo sviluppo del turismo ed, in particolare,
per porre in essere condizioni omogenee rispetto agli altri settori.
In tale contesto le parti valutano indifferibile l'adozione di strumenti
e l'impegno di risorse che consentano una organica politica di promozione
del sistema Paese adeguata rispetto al contributo offerto dal turismo
alla formazione della ricchezza nazionale.
Le parti ribadiscono la centralità del lavoro nel processo
di realizzazione e di erogazione del servizio turistico, ed in considerazione
di tale interesse si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti
istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti
degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento
al ruolo degli Enti bilaterali e delle fondazioni per la formazione
continua.
Inoltre, le parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale
di confronto sul turismo tra Governo e parti sociali con particolare
riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla
formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché
simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello
regionale.
In questo quadro, le parti, considerata la competenza assegnata alle
regioni ed alle province in materia di formazione professionale e
di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite
gli Enti bilaterali, con gli Assessorati regionali alla formazione
professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie
tra le rispettive iniziative.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti, in coerenza con quanto
stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire
la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende,
richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato
alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale,
anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione
di secondo livello.
Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o
qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti
il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula
del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è
automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
Inscindibilità delle norme contrattuali
Il comma 2 dell'articolo 2 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
sostituito dal seguente:
(2) Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile
e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo
ed inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui al precedente
articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento di
benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 e dell'articolo 3 del decreto
legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993,
n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.Secondo livello di
contrattazione
L'articolo 10 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito
dal seguente:
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Articolo
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello
aziendale o territoriale.
(2) I relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali
che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo
livello si svolge:a) a livello aziendale per le aziende che occupano
più di quindici dipendenti;b) a livello territoriale per le
aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le
aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle
stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di
viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello
regionale; c) a livello provinciale per le imprese della ristorazione
collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione
a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere
operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa
aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto
integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti.
A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti
il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte
a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa saranno garantite
condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in
particolare del ricorso ad agitazioni, per un periodo di due mesi
dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino
a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda
e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle
Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli
di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge
per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati
dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà
di partecipare ai relativi negoziati.
Dopo l'articolo 11 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito
il seguente:
INDICATORI
Articolo
(1) Fermo restando quanto previsto dal protocollo del
23 luglio 1993, per l'acquisizione delle informazioni necessarie per
la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione
territoriale, le parti opereranno prioritariamente riferimento alle
fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli
accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali
il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo
restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente
in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della
riservatezza dei dati aziendali e personali.
(2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio
di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno
essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti
elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:aziende
alberghiere- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali
e/o territoriali per il turismo)- presenze turistiche (ISTAT, Enti
pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)- dipendenti (INPS,
ISTAT)- giornate lavorate (INPS)complessi turistico ricettivi dell'aria
aperta- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali
e/o territoriali per il turismo)- presenze turistiche (ISTAT, Enti
pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)- dipendenti (INPS,
ISTAT)- giornate lavorate (INPS)pubblici esercizi e stabilimenti balneari-
produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale- Pil pro
capite provinciale (Unioncamere)- consumi energia elettrica per uso
non domestico (Distributori)- flussi turistici (Enti pubblici regionali
e/o territoriali per il turismo)- dipendenti (INPS, ISTAT)ristorazione
collettiva- fatturato- ore lavorate- dipendentiimprese viaggi e turismo-
composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT)- vendita
biglietteria aerea (IATA/BSP)- vendita biglietteria ferroviaria- dipendenti
(INPS, ISTAT)(3) Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al
comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti concordano di apportare le seguenti modificazioni/integrazioni
alla classificazione del personale:
LIVELLO TERZO
Responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata
da pluralità di locali con identità di logo e standardizzazione
di prodotto e di processi operativi) intendendosi per tale colui che
in subordine alla direzione del punto vendita, direttamente interessato
alla fase lavorativa, opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni
di autonomia operativa e di coordinamento tecnico funzionale di altri
lavoratori.
(Pubblici esercizi)
LIVELLO QUARTO
Barman-barwoman
(Alberghi)
LIVELLO QUINTO
Operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la
propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura
del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli
organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati,
non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali
previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche
fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura
di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni
di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature.
(Pubblici esercizi e Alberghi)
Addetto alla sicurezza (discoteche, locali da ballo, ecc), intendendosi
per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività
similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso
e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda.
Enti bilaterali
Dopo l'articolo 18 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserita
la seguente:
DICHIARAZIONE A VERBALE
E' istituita una commissione paritetica incaricata di esaminare le
problematiche concernenti la bilateralità e di proporre alle
parti le relative soluzioni entro il 31 dicembre 2003.
In tale ambito, sarà elaborata una proposta di nuovo statuto
tipo degli enti bilaterali del turismo e di regolamento per il funzionamento
del sostegno al reddito.
FINANZIAMENTO
I commi 3 e 4 dell'articolo 20 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 sono
abrogati, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.Il comma 7 dell'articolo
20 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito dal seguente:
(7) Sulle somme riscosse per il tramite della convenzione in essere
tra l'INPS e le organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL,
la quota di competenza dell'EBNT è ridotta al dieci per cento,
con decorrenza dal 1° gennaio 2004.
Il comma 9 dell'articolo 20 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
sostituito dal seguente:
(9) I contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali del turismo
sono riscossi per il tramite dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, ai sensi della convenzione stipulata tra l'INPS e le parti
stipulanti il presente CCNL il 1° luglio 2002 e dell'accordo nazionale
del 7 giugno 2002.
Lavoro a tempo parziale
Dopo il comma 5 dell'articolo 65 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999
è inserito il seguente:
(6) Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche
in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità
stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione
di secondo livello.
Il comma 2 dell'articolo 67 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
sostituito dal seguente:
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di
ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza
di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in
presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito
il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180
ore annue, salvo comprovati impedimenti.
Lavoro a tempo determinato, lavoro temporaneo,
lavoro extra
Gli articoli 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del CCNL Turismo
22 gennaio 1999 sono sostituiti dai seguenti:Articolo
(1) Nella
lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali
è apposto il termine al contratto di lavoro.Articolo
(1)
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,
che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano
carattere temporaneo o contingente, quali:- temporanei incrementi
dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili
di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;-
impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente
occupate;- adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento
o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità,
controllo di gestione, controllo di qualità;- supporto tecnico
nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;- lavorazioni connesse
a vincolanti termini di esecuzione.
La contrattazione integrativa,
territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi
di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.
(2) Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato
nelle ipotesi di cui al presente articolo sarà contenuto in
ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati,
che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale
e/o territoriale:
base di computo n. lavoratori
0 - 4 45 - 9 610 - 25 726 - 35 936 - 50 12oltre 50 20%
Tali limiti si applicano anche ai contratti a tempo determinato di
cui all'articolo
. (intensificazioni dell'attività lavorativa
in determinati periodi dell'anno) nel caso previsto al comma 3 dello
stesso articolo.
(3) La base di computo è costituita dai lavoratori occupati
all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente
articolo.
Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato
e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti
dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione.
Articolo
(1) I contratti a tempo determinato instaurati dalle
aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno
di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime
dell'organizzazione aziendale e comunque non oltre i dodici mesi,
che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione
integrativa, territoriale e/o aziendale.
Articolo
(1) Le parti convengono, nell'ambito della propria
autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione
e il relativo affiancamento di lavoratori, quali:
- lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia,
maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato
rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o
ad altra sede;
- lavoratori impegnati in attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato
da tempo pieno a tempo parziale.
(2) L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla
metà della durata della sostituzione.
(3) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà
indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.
Articolo
(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano,
nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
(2) Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,
che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità
le attività già previste nell'elenco allegato al decreto
del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato
dal decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
(3) Per i lavoratori dipendenti da aziende di stagione, il limite
di cui all'articolo 102 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è
fissato in tre ore giornaliere.
DICHIARAZIONE A VERBALE
(1) Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate
soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle
aziende di stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione
dei relativi strumenti ed istituti contrattuali attraverso l'istituzione
di una Commissione paritetica per la stagionalità.
(2) Le Parti, inoltre, condividendo l'analisi delle caratteristiche
strutturali dell'impiego nelle aziende di stagione, concordano di
elaborare soluzioni condivise sulle principali problematiche del lavoro
stagionale in materia fiscale, previdenziale, da sottoporre congiuntamente
alle competenti autorità.
Articolo
(1) Le parti convengono,
nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei
casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto
di lavoro subordinato le intensificazioni dell'attività lavorativa
in determinati periodi dell'anno, quali:- periodi connessi a festività,
religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività
in seno ad aziende ad apertura annuale.
(2) Nell'ambito delle informazioni rese ai sensi dell'articolo
.,
sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al
presente articolo.
(3) In assenza di tali informazioni, si applicheranno ai suddetti
contratti i limiti quantitativi previsti dall'articolo
.
Articolo
(1) Le parti convengono, nell'ambito della propria
autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze
connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità
naturali.
Articolo
(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo
e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema
di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa
che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica quadrimestralmente
alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle
organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti
il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato
stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite
della associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca
mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a
carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche
delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà
attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle
comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine
idonea modulistica.
(4) All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente
articolo l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento
una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal
Centro di servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione
della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli
obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Articolo
(1) I lavoratori che abbiano prestato attività
lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui
agli articoli
(stagionalità) e
. (intensificazioni
dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno)
hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità
produttiva e con la medesima qualifica.
(2) Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può
esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà
al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro
tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. La eventuale
rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per
iscritto in tempo utile per consentire all'azienda di provvedere alla
conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi
alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
(3) Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso
dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano
stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione
integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione.
Articolo
(1) Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo
determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili possono
essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo
adeguato dell'impresa o dello stabilimento o presso l'ente bilaterale
territoriale competente.
(2) In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente
eventuali richieste presentate dai lavoratori a tempo determinato
in forza.
Articolo
(1) Le parti concordano di affidare alla rete degli
enti bilaterali del turismo il compito di sviluppare iniziative utili
ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità
di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne
la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
Articolo
(1) Come già previsto dal terzo comma dell'articolo
23 della legge n. 56 del 1987 e successive modifiche ed integrazioni,
è consentita l'assunzione di lavoratori extra nei seguenti
casi:
- banquetting;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale
organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni,
presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi
similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze
in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale
e/o aziendale.
(2) I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati
all'Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, in adempimento delle
normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela
della privacy.
(3) Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato
libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal
testo unico 20 giugno 1965, n. 1124.
(4) Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data
comunque precedenza ai lavoratori non occupati.
Articolo
(1) Il ricorso al contratto di fornitura di prestazione
di lavoro temporaneo, ai sensi e per gli effetti del secondo comma,
lettera a), dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997, è
consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione
integrativa, aziendale e/o territoriale, nelle ipotesi di seguito
indicate:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi
non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il
normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi
non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con
il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative
diverse da quelle già previste dall'articolo 1, lettera b)
della legge n. 230 del 1962;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile
far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza
preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di
personale idoneo alla mansione.
(2) In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori
impiegati con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo
di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 1, sarà contenuto
entro l'otto per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di
tre prestatori di lavoro temporaneo.
(3) La base di computo è costituita dai lavoratori occupati
all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente
articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo
indeterminato e i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità,
sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni
di unità si computano per intero.
(4) La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore
ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità
dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la
volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del
presente contratto.
Articolo
(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo
e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema
di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa
che ricorra alla fornitura di lavoro temporaneo comunica alle rappresentanze
sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali
delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della
stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni
di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa
fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i motivi dei contratti
di fornitura di lavoro temporaneo conclusi nell'anno precedente, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite
della associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca
mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a
carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche
delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà
attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle
comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine
idonea modulistica.
Articolo
(1) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo
potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi
finanziamenti.
ORARIO DI LAVORO
Nel capo IV del titolo V del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, sono inseriti
i seguenti articoli:
Articolo
(1) Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo
4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.
(2) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può
ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive,
tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
Articolo
(1) Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo
17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività di
lavoro a turni settimanali o plurisettimanali, qualora il lavoratore
cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una
squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo
di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma
frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno
essere consecutivi.
Dichiarazione a verbale
La dichiarazione a verbale che segue l'articolo 96 del CCNL Turismo
22 gennaio 1999, è sostituita dalla seguente:Le parti convengono
di incontrarsi entro il mese di marzo 2004 al fine di verificare il
rapporto tra il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia
di orario di lavoro e le relative normative previste dal presente
contratto.
Assistenza sanitaria integrativa
Dopo l'articolo 142 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserito
il seguente:
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Articolo
(1) Le parti istituiranno, con criteri di rappresentanza
paritetica, un fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori
del settore turismo, che risponda ai requisiti previsti all'articolo
12, comma 3, lettera f), legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive
modifiche ed integrazioni.
(2) Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per
definire, entro il termine del 31 ottobre 2003, lo statuto ed il regolamento
del fondo stesso.
(3) A decorrere dal 1° luglio 2004, sono iscritti al fondo i lavoratori
dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato
con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali
continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di
cui all'articolo
del presente contratto. All'atto dell'iscrizione
è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a diciotto euro
per ciascun iscritto, di cui quindici euro a carico del datore di
lavoro e tre euro a carico del lavoratore.
(4) A decorrere dal 1° luglio 2005, sono iscritti al fondo i lavoratori
dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato
con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali
continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di
cui all'articolo
del presente contratto. All'atto dell'iscrizione
è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a dieci euro
per ciascun iscritto, di cui otto euro a carico del datore di lavoro
e due euro a carico del lavoratore.
(5) Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari
a:- per il personale assunto a tempo pieno, dieci euro mensili per
ciascun iscritto, di cui sette euro a carico del datore di lavoro
e tre euro a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio
2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, sette euro mensili per
ciascun iscritto, di cui cinque euro a carico del datore di lavoro
e due euro a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio
2006.
(6) Il contributo di cui al comma 5 è comprensivo di una quota
di assistenza contrattuale di competenza delle rispettive organizzazioni
imprenditoriali nazionali stipulanti il presente contratto, pari al
venti per mille del contributo a carico delle imprese, il quale verrà
contabilizzato in una voce specifica.
(7) I contributi sono versati al fondo con la periodicità e
le modalità stabilite dal regolamento.
(8) E' consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con
contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi,
a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per
iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero
onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la
trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.
L'ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato
ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i lavoratori a tempo
pieno e per i lavoratori a tempo parziale.
(9) Il regolamento del fondo può consentire l'iscrizione di
altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria
da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei
requisiti richiesti per l'iscrizione. Formazione continua
Dopo l'articolo 142 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserito
il seguente:
FORMAZIONE CONTINUA
Articolo
(1) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione
dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento
al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori
dei settori commercio turismo e servizi (For.Te).
(2) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che
il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali
del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento
di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
RETRIBUZIONE
Il comma 1 dell'articolo 134 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
sostituito dal seguente:
(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale
corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che
si raggiunge entro il 1° luglio 2005 con le gradualità
e le decorrenze sottoindicate:
Inquadramento |
luglio 2003
|
dicembre
2003 |
settembre
2004 |
luglio 2005 |
Quadro a
|
1074.58 |
1117.33 |
1160.08 |
1185.73 |
Quadro b
|
959.89 |
999.39 |
1038.89 |
1062.59 |
1° livello
|
858.00 |
895.00 |
932.00 |
954.20 |
2° livello
|
743.32 |
777.07 |
810.82 |
831.07 |
3° livello
|
674.35 |
706.10 |
737.85 |
756.90 |
4° livello
|
609.65 |
639.65 |
669.65 |
687.65 |
5° livello
|
541.47 |
569.72 |
597.97 |
614.92 |
6s° livello
|
502.72 |
529.72 |
556.72 |
572.92 |
6° livello
|
488.00 |
514.75 |
541.50 |
557.55 |
7° livello
|
426.78 |
451.78 |
476.78 |
491.78 |
(2) Per le imprese di viaggi e turismo, le parti, in considerazione
dell'evoluzione della dinamica del mercato, degli attuali e futuri
scenari nei rapporti intercorrenti con vettori ed altri fornitori
di servizi, che hanno determinato nel triennio precedente, così
come si prevede avvenga anche in futuro, significative riduzioni dei
livelli di remunerazione nei confronti della rete distributiva, si
danno atto e convengono che tali peculiari situazioni rendono indispensabile
prevedere un differimento, rispetto alla tempistica generale, degli
aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.
Pertanto, i nuovi valori di paga base nazionale conglobata mensile
sono raggiunti con la seguente gradualità:
Inquadramento |
luglio 2003
|
dicembre
2003 |
dicembre
2004 |
settembre
2005 |
Quadro
a
|
1046.08 |
1117.33 |
1145.83 |
1185.73 |
Quadro
b
|
933.55 |
999.39 |
1025.72 |
1062.59 |
1°
livello
|
833.34 |
895.00 |
919.67 |
954.20 |
2°
livello
|
720.82 |
777.07 |
799.57 |
831.07 |
3°
livello
|
653.19 |
706.10 |
727.27 |
756.90 |
4°
livello
|
589.65 |
639.65 |
659.65 |
687.65 |
5°
livello
|
522.63 |
569.72 |
588.55 |
614.92 |
6s°
livello
|
484.72 |
529.72 |
547.72 |
572.92 |
6°
livello
|
470.16 |
514.75 |
532.58 |
557.55 |
7°
livello
|
410.12 |
451.78 |
468.45 |
491.78 |
Dopo l'articolo 135 del CCNL Turismo
22 gennaio 1999 è inserito il seguente:
RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI EXTRA E DI SURROGA
Articolo
(1) La definizione
della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata
alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo
per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe
dell'esercizio e delle condizioni locali.
(2) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto
dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili
e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo
dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà
pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza
andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.
(3) In mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le
condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo
lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato
nella seguente misura:
Inquadramento
|
luglio
2003
|
dicembre
2003
|
settembre
2004
|
luglio
2005
|
4°
livello
|
10.39 |
10.66 |
10.94 |
11.10 |
5°
livello
|
9.90 |
10.16 |
10.43 |
10.58 |
6s°
livello
|
9.47 |
9.72 |
9.97 |
10.12 |
6°
livello
|
9.35 |
9.60 |
9.85 |
10.00 |
7°
livello
|
8.76 |
8.99 |
9.22 |
9.36 |
Il compenso orario qui definito è
comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici
diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale
e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima
mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.
(4) Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni
temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione
maggiorata del 20 per cento.
Dopo l'articolo 135 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito
il seguente:
NORMA TRANSITORIA
Articolo ...(1) La retribuzione dei lavoratori minorenni è
determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e
contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello,
secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94%
dal 1° gennaio 2004 96%
dal 1° gennaio 2005 98%
dal 1° gennaio 2006 100%
Indennità di vacanza contrattuale
L'articolo 177 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito
dal seguente:
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - NORMA
TRANSITORIA
Articolo
(1) In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993,
le Parti confermano che gli importi mensili dell'indennità
di vacanza contrattuale erogati ai lavoratori dipendenti da aziende
del settore Turismo nel periodo aprile 2002 - giugno 2003 sono i seguenti.
|
da
aprile 2002
|
da
luglio 2002
|
Quadro
A
|
7.96 |
13.26 |
Quadro
B
|
7.37 |
12.28 |
1°
livello
|
6.86 |
11.44 |
2°
livello
|
6.27 |
10.45 |
3°
livello
|
5.92 |
9.86 |
4°
livello
|
5.58 |
9.30 |
5°
livello
|
5.23 |
8.72 |
6s°
livello
|
5.04 |
8.39 |
6°
livello
|
4.96 |
8.27 |
7°
livello
|
4.65 |
7.75 |
(2) Con lo stesso metodo sono stati determinati
gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale dovuti agli
apprendisti, ai lavoratori minori ed ai lavoratori dipendenti delle
aziende definite minori dalle parti speciali del CCNL.
(3) Resta inteso che, a decorrere dal mese di luglio 2003, l'indennità
di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
UNA TANTUM
Dopo l'articolo 134 del CCNl Turismo 22 gennaio 1999 è inserito
il seguente:
Articolo
(1) In relazione al periodo 1 gennaio 2002 - 30 giugno
2003 (carenza contrattuale), a tutto il personale in forza alla data
di stipula del presente contratto - compresi i giovani assunti con
contratto di formazione e lavoro - che abbia prestato servizio continuato
per tutto il suddetto periodo, verrà erogato un importo una
tantum secondo i seguenti importi:
Livelli
|
agosto
2003
|
gennaio
2004
|
Quadri
A - B
|
190.00 |
210.00 |
Livelli
1- 2- 3
|
160.00 |
180.00 |
Livelli
4- 5
|
140.00 |
160.00 |
Livelli
6S- 6- 7
|
110.00 |
130.00 |
(2) Per i dipendenti delle imprese di viaggio
e turismo, le erogazioni di cui sopra avverranno nei mesi di settembre
2003 e marzo 2004.
(3) Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale
di servizio, l'ammontare dell'una tantum è determinato in euro
200, di cui 94 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2003
e 106 da erogarsi con il foglio paga del mese di gennaio 2004.
(4) Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale,
l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
(5) Per i casi di anzianità
minore gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in ragione
di diciottesimi.
(6) Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato
luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto.
(7) L'una tantum non verrà erogata al personale assunto con
contratto a termine.
(8) Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti
del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento
di fine rapporto.
(9) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti
delle aziende di ristorazione collettiva.
CHIARIMENTO A VERBALE
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal sesto comma del
presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento
verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori,
nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.
Infortunio
Dopo l'articolo 149 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserito
il seguente:
ANTICIPAZIONE INDENNITA' INAIL
Articolo
(1) In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale,
alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà
al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione,
l'indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiederà
il rimborso all'Istituto assicuratore.
(2) Per il recupero della somma erogata, all'atto della denuncia di
infortunio l'azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni
dell'articolo 70 del decreto presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. Qualora l'INAIL non riconosca il diritto all'indennità
o, comunque, non ne rimborsi l'importo al datore di lavoro, l'anticipazione
sarà detratta dalla retribuzione, ratealmente.
(3) Le Parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto
dal presente articolo è soggetta all'autorizzazione dell'INAIL.
Al fine di agevolare le relative procedure, le Parti notificheranno
all'istituto il contenuto del presente articolo.
MATERNITA'
Dopo l'articolo 154 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è aggiunto
il seguente:
Articolo
(1) Durante l'astensione obbligatoria, la lavoratrice
ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un'integrazione dell'indennità
a carico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio
carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del cento
per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto
in caso di normale svolgimento del rapporto.
(2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai periodi
di astensione obbligatoria che abbiano inizio dopo il 1° agosto
2003.
VITTO E ALLOGGIO
Al paragrafo E/1 dell'allegato E al CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è
aggiunta la seguente lettera:
d 4) a decorrere dal 1° agosto 2003 il prezzo di cui sopra è
determinato come segue:
un pranzo € 0,50
una prima colazione € 0,10
un pernottamento € 0,60
All'allegato E, alla nota a verbale che segue il paragrafo E/1 è
aggiunto il seguente periodo
:A decorrere dal 1° agosto 2003 eventuali valori del vitto e dell'alloggio
provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 4) della
presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di €
0,09 per un pranzo, di € 0,01 per una prima colazione e di €
0,12 per un pernottamento.
All'allegato E, alla nota a verbale che segue il paragrafo E/2 è
aggiunto il seguente periodo:
A decorrere dal 1° agosto 2003, il prezzo del vitto in atto nelle
varie province è aumentato di € 0,09 a pasto.
Parte speciale aziende alberghiere
SFERA DI APPLICAZIONE
Alla sfera di applicazione sono aggiunti: i centri benessere integrati
in aziende alberghiere; i collegi, convitti e residenze universitarie.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti entro il 30 settembre 2003 si incontreranno in apposita commissione
paritetica allo scopo di verificare l'inquadramento dei sommelier.
La commissione, comunque, concluderà i propri lavori entro
e non oltre il 31 marzo 2004. Dopo l'articolo 214 del CCNL Turismo
22 gennaio 1999 sono aggiunti i seguenti
NORME PER GLI OSTELLI
Articolo
(1) Non si applicano ai dipendenti degli ostelli le
riduzioni retributive previste per le aziende minori ai sensi dell'articolo
134, comma 2 e dell'articolo 205 del ccnl turismo 22 gennaio 1999.
NORME PER LE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
Articolo
(1) Ai fini dell'applicazione delle riduzioni retributive
previste per le aziende minori ai sensi dell'articolo 134, comma 2
e dell'articolo 205 del ccnl turismo 22 gennaio 1999, le residenze
turistico alberghiere sono inquadrate a norma della legislazione regionale
applicabile.
NORME PER I CENTRI BENESSERE
Articolo
Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica
per l'esame delle problematiche concernenti i Centri benessere, al
fine di favorire l'adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo
delle attività di beauty farm, fitness, wellness, health through
water e similari in seno alle aziende alberghiere.
NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI
Dopo l'articolo 215 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito
il seguente:
FORMAZIONE
Articolo
(1) Le parti assegnano alla formazione professionale
una funzione strategica orientata a favorire una maggiore e migliore
qualificazione tecnico professionale dei lavoratori e, per tal via,
il raggiungimento degli obiettivi aziendali di efficienza e di qualità
del servizio offerto alla clientela.
(2) Per sviluppare tale funzione, le organizzazioni stipulanti promuoveranno
l'organizzazione di iniziative tese a valorizzare le risorse umane
mediante l'addestramento individuale e/o la partecipazione ai corsi
di formazione (lingue; nuove tecnologie; informatica; sicurezza sul
lavoro; ecc.) anche avvalendosi dei servizi offerti dalla rete degli
enti bilaterali del turismo.
Dopo l'articolo 215 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, è inserita
la seguente
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano ad attivare una sede di confronto per l'esame
delle materie che influenzano le condizioni di sviluppo del settore.
Da tale confronto potrà scaturire l'adozione di orientamenti
condivisi da sottoporre all'esame delle istituzioni, nonché
la proposta di attivare tavoli di concertazione, ai vari livelli.La
classificazione del personale dei porti e degli approdi turistici
è modificata come segue:
QUADRO A- Direttore del porto
QUADRO B- Vice Direttore del porto;
LIVELLO PRIMO- Responsabile tecnico o amministrativo
del porto; Nostromo (qualora al Nostromo siano attribuite anche le
mansioni di responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza e le
mansioni di responsabile tecnico dei mezzi nautici e incarichi di
progettazione, lo stesso potrà essere inquadrato al livello
superiore)- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SECONDO- Capo ufficio tecnico o
amministrativo;- Responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza;-
Responsabile tecnico dei mezzi nautici;- Altre qualifiche di valore
equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO- Impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore
(qualora le mansioni di sommozzatore siano svolte con carattere di
saltuarietà, lo stesso sarà inquadrato al quarto livello);
operaio specializzato provetto;- Addetto alla torre di controllo;-
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUARTO- Ormeggiatore con cumulo
di mansioni (qualora all'ormeggiatore vengano attribuite con carattere
di continuità anche le mansioni di addetto alla torre di controllo,
lo stesso sarà inquadrato al terzo livello); operaio specializzato
con cumulo di mansioni; impiegato d'ordine;- Altre qualifiche di valore
equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUINTO- Operaio qualificato addetto
ai servizi portuali, ivi compresi quelli di ausilio all'ormeggio in
banchina;- Giardiniere;- Altre qualifiche di valore equivalente non
espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER- Operaio comune addetto
ai servizi portuali;- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO- Operatore unico dei servizi
di pulizia;- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente
comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SETTIMO- Inserviente generico;-
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese
nella suddetta elencazione.Parte speciale aziende pubblici esercizi
SFERA DI APPLICAZIONEAlla sfera di applicazione
sono aggiunti i parchi a tema.All'articolo 274 del CCNL Turismo 22
gennaio 1999, sono aggiunti i seguenti commi:
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo
(2) Le parti entro il 30 settembre 2003 si incontreranno
in apposita commissione paritetica allo scopo di verificare il corretto
inquadramento delle seguenti qualifiche:- dietista;- operatore pluriservizio;-
addetto di cucina di ristorazione a catena;
(3) Per quanto riguarda le ultime due qualifiche, le parti verificheranno
se analoghe qualifiche degli altri comparti del settore turismo siano
rapportabili o meno alle funzioni espletate.
(4) La commissione, comunque, concluderà i propri lavori entro
e non oltre il 31 marzo 2004.
Dopo l'articolo
del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserito
il seguente capo:
SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE
Articolo
(1) Considerato che il mercato della ristorazione e
somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso
attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite
la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono essere composti
e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie
di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza, un'adeguata
qualità del servizio, il rispetto degli obblighi previsti dal
CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale / territoriale stipulata
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia
di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto
dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed agli oneri previdenziali
conseguenti, le parti, nell'obiettivo di favorire la creazione di
un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti
in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in
termini di qualità che di capacità professionali e di
rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori
interessati, convengono di estendere l'area di applicazione degli
articoli da 326 a 334 alle ipotesi di subentro di nuovo operatore
ad altro, in successivi rapporti di concessione.
L'articolo 339 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito
dal seguente:
INDENNITA' SPECIALE
Articolo
(1) Ai soli dipendenti della ristorazione collettiva
in servizio alla data del 1° gennaio 2004 che abbiano prestato
servizio continuato nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno
2003, verrà corrisposta, per 24 mesi consecutivi a partire
dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2005 una "indennità
speciale" pari ai seguenti importi mensili lordi, ai vari livelli
Quadri
A-B |
€ 17.00
|
Livelli
1-2-3 |
€ 14.00
|
Livelli
4-5 |
€ 12.50
|
Livelli
6s-6-7 |
€ 10.00
|
(2) Ai fini di cui sopra si considera servizio
continuato, sempre nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno
2003, anche il lavoro prestato presso le precedenti gestioni nell'esclusivo
caso di riassunzione del personale in base alle norme di cui al presente
capo.
(3) Per i casi di anzianità minore, l'importo di cui sopra
verrà erogato in diciottesimi pro quota. Analogamente di procederà
per i casi in cui non sia stata corrisposta retribuzione a norma di
legge o di contratto.
(4) Per il personale in servizio a tempo parziale l'erogazione avverrà
con criteri di proporzionalità. La suddetta indennità
non competerà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
L'indennità speciale, data la sua natura temporanea, non sarà
utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di
legge ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'erogazione dell'indennità
speciale è a carico delle gestioni in atto alla data del 1°
gennaio 2004.
(5) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti
a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di
gestione che si verificheranno nel corso del periodo di erogazione,
al lavoratore interessato verrà corrisposta la parte residua;
nel caso di cambio di gestione la parte residua verrà corrisposta
dall'azienda subentrante.
CHIARIMENTO A VERBALE
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del
presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento
verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori,
nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.
Dopo l'articolo 334 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è inserita
la seguente:
DICHIARAZIONE A VERBALE
(1) Le parti confermano che per
i centri di cottura viene applicata la normativa dei cambi di gestione.
(2) In sede di confronto settoriale le parti affronteranno la problematica
relativa ai centri di produzione pasti.
Parte speciale imprese di viaggi e turismo
Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 407 del CCNL Turismo 22 gennaio
1999, si definiscono agenzie minori le imprese di viaggi e turismo
che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita
diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie di viaggi (per
via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole
persone o per gruppi.Decorrenza e durata
L'articolo 175 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 è sostituito
dal seguente:
DECORRENZA E DURATA
Articolo
(1) Le parti, nel riconfermare la propria adesione
allo spirito del protocollo interconfederale del 23 luglio 1993 ed
a quanto dallo stesso stabilito in tema di assetti contrattuali, tenuto
conto della particolare situazione nazionale ed internazionale, convengono
di adottare in via eccezionale una disposizione speciale in ordine
alla durata del presente CCNL.
(2) Pertanto, il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze
espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1°
gennaio 2002 e sarà valido sino al 31 dicembre 2005, sia per
la parte normativa che per la parte retributiva.
(3) Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata
data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata
almeno tre mesi prima della scadenza.
(4) Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti
anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza
del successivo accordo di rinnovo.
PIATTAFORMA DELLE
RICHIESTE SINDACALI PER IL RINNOVO DEL CCNL