MATERNITA’
E LAVORO
Dalla tutela
del lavoro delle donne e dei fanciulli alle leggi di tutela della
maternità, fino ai congedi di paternità. Un po’ di storia
Fin dal 1902, a tutela del lavoro
delle donne e dei fanciulli, viene sancito il diritto ad un congedo
di quattro settimane dopo il parto, obbligatorio ma non pagato.
Nel 1910 viene istituita la cassa
di maternità, per consentire l’erogazione di un sussidio fisso
alle madri.
Nel 1934 la legge di tutela delle
lavoratrici madri eleva a dieci settimane il periodo di astensione
obbligatoria; viene affermato il divieto di licenziamento durante
tale periodo e viene stabilito un trattamento protettivo per gestanti
e puerpere rispetto all’orario e ai lavori pesanti.
Nel 1956 lo Stato interviene
nuovamente: viene esteso il periodo di interdizione dal lavoro;
vengono previsti riposi per l’allattamento del bambino fino ad
un anno di età, viene riconosciuta un’indennità giornaliera per
il periodo di astensione obbligatoria dell’80% della retribuzione;
viene vietato il licenziamento nel periodo della gestazione e
fino ad un anno di età del bambino.
La legge 1204 “Tutela delle lavoratrici
madri” e il relativo regolamento di esecuzione, DPR n. 1026/76,
contengono le norme a cui i datori di lavoro e le lavoratori devono
oggi fare riferimento.
Infine sostanziali modifiche
sono state apportate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 relative
ai congedi genitoriali.
Le leggi a favore delle lavoratrici
in periodo di gravidanza e puerperio si possono riassumere come
segue:
Divieto di licenziamento dall’inizio
della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Divieto di adibire le lavoratrici
a lavori gravosi o pregiudizievoli e a turni notturni
Astensione obbligatoria dal lavoro,
con conservazione del posto di lavoro, a decorrere da due mesi
prima la data presunta del parto, fino a tre mesi dopo la data
effettiva del parto. L'astensione prima del parto puo' essere
anticipata (con autorizzazione) in casi particolari. Il padre
lavoratore ha diritto all'astensione dal lavoro durante i tre
mesi dopo il parto, in caso di decesso o grave infermità della
madre. Con l’art. 12 della legge n. 53/00, viene inserita la possibilità
di rendere flessibile il periodo di astensione obbligatoria, concedendo
alla lavoratrice la facoltà di posticipare di un mese dell’astensione
prima del parto, usufruendone poi nel periodo successivo al parto.
Diritto ad un trattamento economico
previdenziale a carico dell'INPS (generalmente anticipato dal
datore di lavoro) ovvero, in mancanza o ad integrazione dello
stesso, a trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva;
Diritto al computo dei periodi
di assenza per maternità come anzianità di servizio a tutti gli
effetti (comprese ferie e tredicesima)
Diritto a prolungare l'assenza
dal lavoro con conservazione del posto per un ulteriore periodo
di 6 mesi entro il primo anno di vita del bambino, trascorso il
periodo di astensione obbligatoria di 3 mesi dopo il parto.
Le attuali leggi in materia di
parità di diritti tra uomini e donne prevedono che, in alternativa
alla madre e in determinate condizioni, molti diritti di cui sopra
possano essere beneficiati dal padre. |