Regolamento di
esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela
delle lavoratrici madri
DECRETO PRESIDENTE
REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 1026
(G.U. 16 marzo
1977, n. 72).
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87,
comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 32,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici
madri;
Udito il parere
del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio
dei Ministri;
Sulla proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1 Le norme
che vietano il licenziamento non escludono il licenziamento per
esito negativo della prova.
Art. 2 Nel caso
che il bambino sia nato morto, o sia deceduto durante il periodo
di interdizione dal lavoro, il divieto di licenziamento cessa
alla fine di tale periodo. Ove il bambino sia deceduto dopo il
periodo di interdizione e prima del compimento di un anno di età,
il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.
Art. 3 Ricorre il
caso di colpa grave previsto dalla lettera a) dell'art. 2 della
legge ove la lavoratrice dia luogo a fatti rientranti nella fattispecie
di cui all'art. 2119 del codice civile. La riconsegna del lavoro,
da parte della lavoratrice a domicilio, di cui all'ultimo comma
dell'art. 18 della legge, è correlata con il divieto di effettuare
prestazioni nei periodi di interdizione dal lavoro, sicchè il
relativo rapporto permane a tutti gli effetti. La lavoratrice
che venga a trovarsi nelle condizioni fissate dal quarto comma
dell'art. 2 della legge, deve produrre alla competente sezione
di collocamento il certificato medico di gravidanza di cui al
successivo art. 14, o il certificato di assistenza al parto di
cui al successivo art. 15, primo comma, necessari all'esercizio
del diritto di precedenza nella riassunzione. Il divieto di sospensione
disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge opera anche
nei casi di riduzione dell'orario di lavoro. La lavoratrice, per
tutto il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento,
nel caso di sospensione del reparto al quale è addetta non avente
autonomia funzionale, sarà spostata ad altro reparto attivo dell'azienda
e potrà essere adibita a mansioni differenti da quelle originarie,
con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della
legge.
Art. 4 Per la determinazione
dell'inizio del periodo di gravidanza ai fini previsti dall'art.
2, secondo comma, della legge, si presume che il concepimento
sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto, indicata nel
certificato medico di cui al successivo art. 14. Il termine di
90 giorni fissato per la presentazione della certificazione decorre
dal giorno successivo a quello nel quale si è determinata la cessazione
effettiva del rapporto di lavoro. La mancata prestazione di lavoro
durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione
effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione
non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità, o gratifica natalizia.
Art. 5 Il divieto
di cui all'art. 3, primo comma, della legge si intende riferito
al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote
su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il
carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi,
pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo,
sono i seguenti: A) Quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante
la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri
ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; B) Quelli
indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione
e per 7 mesi dopo il parto; C) Quelli che espongono alla silicosi
e all'asbestosi, nonchè alle altre malattie professionali di cui
agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) I lavori che comportano
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) I lavori
su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) I
lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) I lavori che
comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o
che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante
la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro; H)
I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando
il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro; I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili
che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) I lavori
di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti
per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante
la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) I lavori agricoli
che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o
altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura
del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) I
lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman
e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. Il periodo
per il quale è previsto, ai sensi del terzo comma dell'art. 3
della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre
mansioni, può essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili,
su disposizione dell'Ispettorato del lavoro, tenuto anche conto
dello stato di salute dell'interessata. L'Ispettorato del lavoro
può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli
agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5 lettera b),
della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti
alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con
particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il certificato
medico di gravidanza dovrà essere presentato il più presto possibile.
Ad ogni modo, eventuali ritardi non comportano la perdita dei
diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però
diventano operanti soltanto dopo la presentazione di detto documento.
Art. 6 Il computo
del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.
4, lettera c), della legge decorre dal giorno successivo a quello
del parto.
Art. 7 I periodi
di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano
ai fini della durata del periodo di apprendistato.
Art. 8 La lavoratrice
che intenda avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro disposto
dall'art. 7, primo comma, della legge, deve darne comunicazione
al datore di lavoro e all'istituto assicuratore, ove quest'ultimo
sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il
periodo dell'assenza, che è frazionabile.
Art. 9 I periodi
di astensione obbligatoria e facoltativa del lavoro di cui agli
articoli 4, 5 e 7 della legge sono considerati utili, agli effetti
del diritto alla pensione e della determinazione della misura
di questa a norma dell'art. 56, n. 3 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge
6 aprile 1936, n. 1155, e dell'articolo unico del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288.
Art. 10 Fermo restando
che i riposi di cui all'art. 10 della legge devono assicurare
alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza diretta
del bambino, la loro distribuzione dell'orario di lavoro deve
essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo
anche conto delle esigenze del servizio. In caso di mancato accordo,
la distribuzione dei riposi sarà determinata dall'Ispettorato
del lavoro. Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.
Art. 11 Le dimissioni
presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'art.
2 della legge, il divieto di licenziamento devono essere comunicate
dalla lavoratrice anche all'Ispettorato del lavoro, che le convalida.
A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Art. 12 Ai fini
dell'applicazione dell'art. 20 della legge, l'interruzione spontanea,
o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del 180°
giorno dall'inizio della gestazione, si considera aborto. È considerata
invece come parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea,
o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio
della gestazione. Per il computo dei periodi di cui ai precedenti
commi del presente articolo, l'inizio dello stato di gravidanza
è stabilito secondo i criteri fissati dal primo comma dell'art.
4 del presente decreto.
Art. 13 Le lavoratrici
agricole, per fruire dei benefici di cui all'art. 15 della legge,
devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione
negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all'art.
4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile
1946, n. 212, a prescindere, rispettivamente, dalla data di pubblicazione
degli elenchi e del rilascio del certificato.
Art. 14 Nel certificato
medico di gravidanza devono essere riportate: a) le generalità
della lavoratrice; b) l'indicazione del datore di lavoro e della
sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni
alle quali è addetta, dell'istituto presso il quale è assicurata
per il trattamento di malattia; c) il mese di gestazione alla
data della visita; d) la data presunta del parto. Gli elementi
di cui alle lettere a) e b) sono inseriti nel certificato sulla
base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della
veridicità. Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato
in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura
della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'istituto
assicuratore. Qualora il certificato non risulti redatto in conformità
al disposto di cui al primo comma del presente articolo, il datore
di lavoro e l'istituto assicuratore possono chiederne la regolarizzazione.
La regolarizzazione è necessaria quando nel certificato non è
indicata la data presunta del parto.
Art. 15 Per i diritti
conseguenti al parto, la lavoratrice deve produrre, entro 15 giorni
dall'evento, al datore di lavoro e all'istituto presso il quale
è assicurata per il trattamento di malattia, il certificato di
assistenza al parto dal quale risulti la data dell'evento medesimo.
Ugualmente, in caso di aborto spontaneo o terapeutico, la lavoratrice
deve produrre, entro 15 giorni, il certificato medico attestante
il mese di gravidanza al momento dell'aborto e quella che sarebbe
stata la data presunta del parto. Si prescinde dall'invio delle
certificazioni indicate nei commi precedenti, nonchè di quelle
di cui al precedente articolo, agli istituti assicuratori, per
le lavoratrici dipendenti dallo Stato, dalle regioni, dalle province,
dai comuni e dagli altri enti pubblici, in quanto tenuti a corrispondere
direttamente il trattamento economico di maternità.
Art. 16 Il datore
di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei
certificati e di ogni altra documentazione dalla stessa prodotta.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a conservare le certificazioni
predette a disposizione dell'Ispettorato del lavoro per tutto
il periodo nel quale la lavoratrice è soggetta alla tutela della
legge.
Art. 17 Il datore
di lavoro o l'istituto assicuratore, ricevuto il certificato medico
di gravidanza, può chiedere una visita medica di controllo all'Ispettorato
del lavoro, che la effettuerà a propria discrezione. Ove l'Ispettorato
ritenga necessario affidare a terzi sanitari accertamenti specialistici,
le relative spese sono a carico del richiedente.
Art. 18 La lavoratrice
nelle condizioni previste dall'art. 5 lettera a), della legge,
per poter fruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro, dovrà
produrre all'Ispettorato del lavoro una domanda corredata del
certificato medico di gravidanza di cui al precedente art. 14,
del certificato medico attestante le condizioni previste dalla
richiamata lettera a), nonchè ogni altra documentazione che ritenga
utile. Il termine di sette giorni previsto dal sesto comma dell'art.
30 della legge decorre dal giorno successivo a quello di ricezione
della documentazione completa. All'atto della ricezione della
documentazione, l'Ispettorato del lavoro rilascerà apposita ricevuta
in duplice copia, una delle quali verrà prodotta al datore di
lavoro a cura della lavoratrice. In ogni caso, qualora entro il
termine di cui al precedente comma non sia stato emanato il provvedimento
dell'Ispettorato del lavoro, la domanda si considera accolta.
L'Ispettorato del lavoro è comunque tenuto ad emanare il provvedimento
anche oltre il settimo giorno per determinare la durata dell'astensione
dal lavoro. Peraltro, qualora il provvedimento dell'Ispettorato
non sia ancora intervenuto, la lavoratrice riprenderà il lavoro
alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da essa
prodotto. Il provvedimento decorrerà, in ogni caso, dalla data
di inizio dell'astensione dal lavoro. Ai fini dei precedenti commi
del presente articolo, l'Ispettorato provinciale competente è
quello nel cui ambito territoriale la lavoratrice risiede abitualmente.
Le visite di controllo per il caso considerato nella lettera a)
dell'art. 5 della legge sono gratuite. Sono a carico dell'istituto
assicuratore di malattia le spese relative alle eventuali ricerche
di laboratorio. Per i casi di astensione dal lavoro indicati alle
lettere b) e c) dell'art. 5 della legge, qualora sia la lavoratrice,
o il datore di lavoro, a presentare l'istanza ai sensi del settimo
comma dell'art. 30 della legge, il provvedimento dell'Ispettorato
del lavoro deve anch'esso essere adottato entro il termine di
cui al secondo comma del presente articolo. L'emanazione del provvedimento
è condizione essenziale per l'astensione dal lavoro, che decorrerà
dalla data del provvedimento stesso. Ferma restando la facoltà
di successivi accertamenti, l'Ispettorato del lavoro può disporre
immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di
lavoro, anche tramite la lavoratrice, secondo la richiamata lettera
c) dell'art. 5 della legge, produca una dichiarazione di quest'ultimo
nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici
attinenti all'organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla
ad altre mansioni. I provvedimenti stabiliti dai commi precedenti
debbono essere comunicati dall'Ispettorato del lavoro alla lavoratrice,
al datore di lavoro e, ove occorra, all'istituto assicuratore,
ai fini del trattamento economico.
Art. 19 La lavoratrice
a domicilio, all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro,
deve far pervenire all'istituto assicuratore, oltre al certificato
di gravidanza redatto nei termini indicati al precedente art.
14, una dichiarazione del committente dalla quale risulti che
sono state ottemperate le condizioni previste dall'ultimo comma
dell'art. 18 della legge. L'osservanza di tali condizioni dovrà
altresì risultare dal libretto di controllo di cui all'art. 10
della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Art. 20 Non sono
computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti
o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia,
i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da
gravidanza, ancorchè non rientrante nei casi previsti dalla lettera
a) dell'art. 5 della legge, o da puerperio.
Art. 21 Il periodo
durante il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge, il mezzadro,
o il concedente, è tenuto, nei casi di provata necessità, a concordare
l'assunzione di una unità lavorativa, non può avere durata superiore
a quella fissata dalle lettere a), b) e c) dell'art. 4 della legge
stessa.
Art. 22 In caso
di permanenza, o di indebita assunzione al lavoro, della lavoratrice
gestante o puerpera durante il periodo di interdizione, ferma
restando la penalità per il datore di lavoro prevista dall'art.
31 della legge, l'istituto assicuratore non corrisponde le indennità
di cui all'art. 15, primo comma, della legge medesima relativamente
al periodo di permanenza al lavoro vietato. L'importo delle giornate
indennizzate indebitamente percepite dalla lavoratrice in conseguenza
della condotta descritta nel comma precedente dovrà essere rimborsato
all'istituto assicuratore. Parimenti la lavoratrice che, assente
dal lavoro ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge, svolga
attività comunque retribuita alle dipendenze di terzi, non ha
diritto all'indennità di cui al secondo comma dell'art. 15 della
legge ed è tenuta a rimborsare all'istituto assicuratore l'importo
dell'indennità indebitamente percepita.
Art. 23 E' abrogato
il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n.
568, recante il regolamento di attuazione della legge 26 agosto
1950, n. 860, sulla tutela delle lavoratrici madri dipendenti
dai privati datori di lavoro.
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