Tutela
del lavoro delle donne e dei fanciulli
(G.U. 27 aprile
1934, n. 99, suppl. straord.).
LEGGE 26 aprile
1934, n. 653
N.B.: Le norme della
presente legge relative alla tutela del lavoro dei fanciulli e
degli adolescenti sono state abrogate dall'art. 27, L. 17 ottobre
1967, n. 977.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente
legge:
Campo di applicazione
Art. 1 Il lavoro
delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro
è disciplinato dalle norme della presente legge. Tali norme debbono
essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve
dei laboratori-scuola eserciti con fine di speculazione. Dette
norme non si applicano nei riguardi:
a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti
al normale svolgimento della vita della famiglia;
b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo
grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed
a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;
c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio,
salvo il disposto dell'art. 5;
d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle province
e dei comuni;
e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato,
quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto
un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;
f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo
il disposto dell'art. 11;
g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi; h) del personale
femminile religioso addetto agli istituti pubblici di assistenza
e di beneficenza.
Art. 2 Il Ministro
per le corporazioni può estendere l'applicazione, in tutto o in
parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola
che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto
della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso
si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale. Per
i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli istituti di beneficenza
il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il ministro
per l'interno. Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti
associazioni sindacali, può limitare, in tutto o in parte, l'applicazione
delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando
i lavori, cui è addetto il fanciullo o la donna non siano faticosi
o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di
lunga durata.
Art. 3 Salvo una
diversa specificazione si intendono: a) per "fanciulli" le persone
di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni; b) per "donne
minorenni" quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto
i 21 anni. Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati
datori di lavoro.
Art. 4 Si presumono
addetti al lavoro le donne, i fanciulli ed i minori, di cui agli
articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali
è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata
la loro presenza con motivi attendibili. La giustificazione deve
essere data dal datore di lavoro. Requisiti di età
Art. 5 Salvo i casi
in cui, a norma degli art. 6 e 7, sia prescritto un diverso limite
di età è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni
14. ----------- N.B.: Articolo abrogato dall'art. 5, L. 29 novembre
1961, n. 1325.
Art. 6 E' vietato
adibire:
a) I minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere
e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonchè le donne
di qualsiasi età nei lavori sotterranei delle cave, miniere e
gallerie anche se esista trazione meccanica.
b) I minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto
di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando
tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio o pericolo;
nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia.
c) Le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei
motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono
in moto, nonchè nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che
saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge.
d) I minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella
preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni
date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi
i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi
scopi educativi. Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso
scritto del genitore o del tutore, può autorizzare l'occupazione
di uno o più fanciulli, anche se di età inferiore ai 12 anni,
nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che
non abbiano luogo in ore avanzate della notte ed in località insalubri
o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza
di condizioni idonee a garantire la salute e la moralità del fanciullo.
e) I minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori,
ascendenti e tutori nei mestieri girovaghi di qualunque natura.
f) I minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di
bevande alcooliche. In qualunque caso il prefetto, per ragioni
di moralità e di ordine pubblico, può estendere il divieto alle
donne di qualsiasi età. Il divieto, di cui al comma f), di adibire
minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche,
non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre
il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo
carico. g) I minori degli anni 18, nella manovra e nel traino
dei vagonetti.
Requisiti di istruzione
Art. 7 In deroga
all'art. 5 ed alla lettera d) dell'art. 6 della presente legge,
il ministro per le corporazioni, inteso il parere delle associazioni
sindacali, ha facoltà di autorizzare l'occupazione in determinati
lavori di fanciulli di età non inferiore ai 12 anni compiuti,
sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della
tutela della salute e della moralità del fanciullo e quando ciò
sia richiesto da particolari condizioni aziendali o locali o da
speciali esigenze tecniche del lavoro o sia necessario per la
formazione delle maestranze. Nei casi suddetti per essere ammessi
al lavoro i fanciulli, oltre ai requisiti fisici di cui all'articolo
seguente, devono avere ottenuto la promozione dalla quinta classe
elementare o dalla classe elementare più elevata esistente nel
comune o nella frazione in cui abbiano residenza, salvo il caso
di incapacità intellettuale certificato dall'ispettorato scolastico
o dal direttore didattico e salva autorizzazione del ministro
per le corporazioni, sentito il ministro per l'educazione nazionale,
nel caso di occupazioni limitate ai periodi delle vacanze scolastiche.
-----------
N.B.: Articolo abrogato
dall'art. 5, L. 29 novembre 1961, n. 1325.
Idoneità fisica,
visita medica preventiva e certificato medico
Art. 8 I fanciulli
e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove
non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti
al lavoro. Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente
idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10
e 11, dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali
non possono essere addetti. Non possono essere addetti al lavoro
fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto
di lavoro, le cui norme saranno determinate dal ministro per le
corporazioni con apposito decreto, e nel quale sarà inserita fra
gli elementi la scheda sanitaria.
Art. 9 Gli ufficiali
sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare
gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.
Possono essere autorizzati dal ministro per le corporazioni ad
eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza
spesa, anche i medici dell'opera nazionale maternità ed infanzia
ed i medici di istituzioni assistenziali. Lavori faticosi, pericolosi
ed insalubri
Art. 10 Con decreto
reale, sentiti il consiglio superiore di sanità e il consiglio
nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei
fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita
l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.
Trasporto e sollevamento
di pesi
Art. 11 I carichi,
di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni
diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto
e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli,
non possono superare i seguenti limiti: a) trasporto a braccia
o a spalla: maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15; maschi dai
15 ai 17 anni, chilogrammi 25; femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi
5; femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15; femmine sopra i
17 anni, chilogrammi 20; b) trasporto con carretti a tre od a
quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla
lettera a), compreso il peso del veicolo; c) trasporto con carretti
su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso
il peso del veicolo. Per quanto riguarda le donne in istato di
gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della
legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.
Lavoro notturno
Art. 12 Nelle aziende
industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte
per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto,
salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti (1). Tale
divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini
del datore di lavoro, indicati dall'art. 1, lettera b), quando
siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui
siano occupate anche altre persone. Con decreto reale, udito il
consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro
notturno per le donne di qualunque età e per i minori degli anni
diciotto può essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie,
ad altre categorie di aziende o di attività; ove queste siano
direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovrà essere
udito altresì il ministero dell'interno. ----------- (1) Con sentenza
9 luglio 1986, n. 210, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma limitatamente alle parole "per
le donne di qualunque età e".
Art. 13 Col termine
"notte" si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente
l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della
legge sulla panificazione. ----------- N.B.: La legge 7 dicembre
1951, n. 1630, interpretando autenticamente il presente articolo,
ha disposto che il rinvio alle disposizioni di legge sulla panificazione
- in esso contenuto - si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso
maschile e di età inferiore ai 18 anni.
Art. 14 Il divieto
del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto
gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per
la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno
e notte: a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano
forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione di lamiere
e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;
b) vetrerie; c) cartiere; d) zuccherifici in cui si elabora lo
zucchero grezzo; e) riduzione del minerale d'oro; nonchè adibiti
eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del
ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.
Art. 15 Il divieto
di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto
gli anni 16 e per le donne di qualunque età, quando si verifichi
un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale
dell'azienda. Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione
all'ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti
la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati,
gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro
notturno. Dovrà altresì successivamente comunicare all'ispettorato
la data della cessazione del lavoro notturno. L'ispettorato corporativo
potrà imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.
Contro il provvedimento dell'ispettorato è ammesso ricorso al
ministero delle corporazioni.
Art. 16 Il Ministro
per le corporazioni ha facoltà: a) di ridurre la durata del periodo
di notte per le donne a 10 ore per non più di 60 giorni ogni anno,
allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle
stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo
richiedano; b) di ridurre la durata del periodo di notte per le
donne a 10 ore nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni
speciali di clima; c) di autorizzare il lavoro notturno delle
donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in
cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione
suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario
per salvare tali materie da una perdita inevitabile; d) di autorizzare,
per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei
giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico
lo richieda.
Orario di lavoro
Art. 17 Nei casi
in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro è consentito
superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non può superare
le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per
le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori
limitazioni stabilite da dette leggi. Parimenti, nel caso di lavoro
a turno, il lavoro di ciascuna squadra non può superare le otto
ore e mezzo. L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata
nell'azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente
i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti. I turni
a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai
contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'ispettorato
corporativo, sentite le competenti associazioni sindacali. L'orario
di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età non può
durare senza interruzione più di sei ore. Tuttavia l'ispettorato
corporativo può, in casi particolari, prescrivere la riduzione
di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni
in cui si svolge il lavoro. E' vietato adibire le persone, di
cui all'art. 11, al trasporto di pesi, più di quattro ore durante
la giornata di lavoro.
Riposi intermedi
Art. 18 Qualora
l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere
interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di
un'ora almeno; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio
deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo. I contratti collettivi
potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario
superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.
In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione
può essere autorizzata dall'ispettorato corporativo, sentite le
competenti associazioni sindacali.
Art. 19 Il riposo
intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata
superiore può essere distribuito in due periodi di durata non
inferiore a mezz'ora. Durante il riposo intermedio non può essere
richiesta alcuna prestazione. Provvedimenti a tutela della igiene,
della sicurezza e della moralità
Art. 20 Nei casi
in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene
sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori
ed i refettori: a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare
a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene
e della sicurezza dei lavoratori; b) debbono avere una cubatura
ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti
dannosa, debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere
liberi di umidità, compatibilmente con le esigenze del lavoro,
essere forniti di acqua potabile e provveduti di latrine distinte
per uomini e per donne in numero non minore di una ogni 40 persone.
L'ispettorato corporativo può proibire la permanenza nei locali
di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi.
L'ispettorato, nei casi in cui non fossero soddisfatte le condizioni
previste dal presente articolo, può ordinare le misure e i lavori
di adattamento occorrenti. Contro i provvedimenti dell'ispettorato
è ammesso il ricorso al ministero delle corporazioni.
Visite mediche
periodiche
Art. 21 Per le categorie
di attività o di aziende che saranno determinate con decreto del
ministro per le corporazioni, è fatto obbligo al datore di lavoro
di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche
periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere
il lavoro nel quale sono occupati. Per i lavoratori di cui all'art.
10 l'obbligo del datore di lavoro di far eseguire dette visite
può essere dal ministro per le corporazioni esteso anche ai minori
degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi età. Le suddette visite
sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.
Art. 22 L'ispettorato
corporativo può prescrivere che la visita sia ripetuta, quando
reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del
minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al
quale sono addetti. L'ispettorato potrà anche far eseguire direttamente
la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario
o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali,
a ciò autorizzati. La visita medica è gratuita.
Art. 23 Coloro che
dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino
non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo
ulteriormente addetti.
Art. 24 Chiunque
contravvenga alle disposizioni contenute nei primi 19 articoli
della presente legge nonchè alle norme del decreto ministeriale,
di cui all'ultimo comma dell'art. 8, ove non sia prevista una
pena maggiore dalle altre leggi è punito con l'ammenda da lire
10.000 (1) a lire 10.000 (1) per ogni persona occupata nel lavoro
ed alla quale la contravvenzione si riferisce. L'ammenda non può
essere complessivamente superiore a lire 2.000.000 (1) nè inferiore
a lire 4.000 (1). Le contravvenzioni all'art. 20 sono punite con
l'ammenda da lire 40.000 (1) a lire 200.000 (1) e quelli agli
artt. 21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 (1)
a lire 100.000 (1). ---------- (1) Importo così elevato a norma
dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, L. 24
novembre 1981, n. 689.
Art. 25 Dalla entrata
in vigore della presente legge sono abrogati: 1° il testo unico
delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con
R.D. 1° novembre 1907, n. 818, modificato dalla L. 3 luglio 1910,
n. 425, e dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 748, convertito in L. 17
aprile 1925, n. 473; 2° la L. 26 giugno 1913, n. 886, concernente
i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro
negli stabilimenti industriali; 3° il R.D. 15 luglio 1920, n.
1180, che approva l'elenco dei Comuni agli effetti del grado di
istruzione richiesto dalla L. 26 giugno 1913, n. 886; 4° il regolamento
approvato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione
della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; 5° l'art.
39, 1°, 2°, 3° e 4° comma, del regolamento generale per l'igiene
del lavoro approvato con R.D. 14 aprile 1927, n. 530; 6° gli artt.
76, secondo e terzo comma, 79, 101 comma terzo e quarto del T.U.
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza;
7° l'art. 203 del R.D. 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione
del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre
1926, n. 1848; 8° l'art. 12, comma 1°, del R.D.L. 21 ottobre 1926,
n. 1904, che modifica la L. 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione
e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. Art. 26 La presente
legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui all'art. 8,
ultimo comma. |