Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

(G.U. 27 aprile 1934, n. 99, suppl. straord.).

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

N.B.: Le norme della presente legge relative alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti sono state abrogate dall'art. 27, L. 17 ottobre 1967, n. 977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Campo di applicazione

Art. 1 Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge. Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori-scuola eserciti con fine di speculazione. Dette norme non si applicano nei riguardi:
a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;
b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;
c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5;
d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle province e dei comuni;
e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;
f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11;
g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi; h) del personale femminile religioso addetto agli istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

Art. 2 Il Ministro per le corporazioni può estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale. Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il ministro per l'interno. Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti associazioni sindacali, può limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui è addetto il fanciullo o la donna non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.

Art. 3 Salvo una diversa specificazione si intendono: a) per "fanciulli" le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni; b) per "donne minorenni" quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni. Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Art. 4 Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili. La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro. Requisiti di età

Art. 5 Salvo i casi in cui, a norma degli art. 6 e 7, sia prescritto un diverso limite di età è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14. ----------- N.B.: Articolo abrogato dall'art. 5, L. 29 novembre 1961, n. 1325.

Art. 6 E' vietato adibire:
a) I minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonchè le donne di qualsiasi età nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica.
b) I minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia.
c) Le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonchè nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge.
d) I minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi. Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, può autorizzare l'occupazione di uno o più fanciulli, anche se di età inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte ed in località insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralità del fanciullo.
e) I minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori nei mestieri girovaghi di qualunque natura.
f) I minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcooliche. In qualunque caso il prefetto, per ragioni di moralità e di ordine pubblico, può estendere il divieto alle donne di qualsiasi età. Il divieto, di cui al comma f), di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche, non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico. g) I minori degli anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.

Requisiti di istruzione

Art. 7 In deroga all'art. 5 ed alla lettera d) dell'art. 6 della presente legge, il ministro per le corporazioni, inteso il parere delle associazioni sindacali, ha facoltà di autorizzare l'occupazione in determinati lavori di fanciulli di età non inferiore ai 12 anni compiuti, sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della tutela della salute e della moralità del fanciullo e quando ciò sia richiesto da particolari condizioni aziendali o locali o da speciali esigenze tecniche del lavoro o sia necessario per la formazione delle maestranze. Nei casi suddetti per essere ammessi al lavoro i fanciulli, oltre ai requisiti fisici di cui all'articolo seguente, devono avere ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe elementare più elevata esistente nel comune o nella frazione in cui abbiano residenza, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'ispettorato scolastico o dal direttore didattico e salva autorizzazione del ministro per le corporazioni, sentito il ministro per l'educazione nazionale, nel caso di occupazioni limitate ai periodi delle vacanze scolastiche. -----------

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 5, L. 29 novembre 1961, n. 1325.

Idoneità fisica, visita medica preventiva e certificato medico

Art. 8 I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro. Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti. Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal ministro per le corporazioni con apposito decreto, e nel quale sarà inserita fra gli elementi la scheda sanitaria.

Art. 9 Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo. Possono essere autorizzati dal ministro per le corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'opera nazionale maternità ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali. Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri

Art. 10 Con decreto reale, sentiti il consiglio superiore di sanità e il consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

Trasporto e sollevamento di pesi

Art. 11 I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti: a) trasporto a braccia o a spalla: maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15; maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25; femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5; femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15; femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20; b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo; c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo. Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

Lavoro notturno

Art. 12 Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti (1). Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'art. 1, lettera b), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone. Con decreto reale, udito il consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto può essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attività; ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovrà essere udito altresì il ministero dell'interno. ----------- (1) Con sentenza 9 luglio 1986, n. 210, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole "per le donne di qualunque età e".

Art. 13 Col termine "notte" si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla panificazione. ----------- N.B.: La legge 7 dicembre 1951, n. 1630, interpretando autenticamente il presente articolo, ha disposto che il rinvio alle disposizioni di legge sulla panificazione - in esso contenuto - si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di età inferiore ai 18 anni.

Art. 14 Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte: a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione di lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli; b) vetrerie; c) cartiere; d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo; e) riduzione del minerale d'oro; nonchè adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 15 Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque età, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda. Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno. Dovrà altresì successivamente comunicare all'ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno. L'ispettorato corporativo potrà imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno. Contro il provvedimento dell'ispettorato è ammesso ricorso al ministero delle corporazioni.

Art. 16 Il Ministro per le corporazioni ha facoltà: a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non più di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano; b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima; c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie da una perdita inevitabile; d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.

Orario di lavoro

Art. 17 Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro è consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non può superare le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi. Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non può superare le otto ore e mezzo. L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nell'azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti. I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'ispettorato corporativo, sentite le competenti associazioni sindacali. L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di sei ore. Tuttavia l'ispettorato corporativo può, in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui si svolge il lavoro. E' vietato adibire le persone, di cui all'art. 11, al trasporto di pesi, più di quattro ore durante la giornata di lavoro.

Riposi intermedi

Art. 18 Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un'ora almeno; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo. I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno. In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione può essere autorizzata dall'ispettorato corporativo, sentite le competenti associazioni sindacali.

Art. 19 Il riposo intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata superiore può essere distribuito in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora. Durante il riposo intermedio non può essere richiesta alcuna prestazione. Provvedimenti a tutela della igiene, della sicurezza e della moralità

Art. 20 Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori: a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori; b) debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa, debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidità, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere forniti di acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne in numero non minore di una ogni 40 persone. L'ispettorato corporativo può proibire la permanenza nei locali di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi. L'ispettorato, nei casi in cui non fossero soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo, può ordinare le misure e i lavori di adattamento occorrenti. Contro i provvedimenti dell'ispettorato è ammesso il ricorso al ministero delle corporazioni.

Visite mediche periodiche

Art. 21 Per le categorie di attività o di aziende che saranno determinate con decreto del ministro per le corporazioni, è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati. Per i lavoratori di cui all'art. 10 l'obbligo del datore di lavoro di far eseguire dette visite può essere dal ministro per le corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi età. Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.

Art. 22 L'ispettorato corporativo può prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti. L'ispettorato potrà anche far eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli enti assistenziali, a ciò autorizzati. La visita medica è gratuita.

Art. 23 Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.

Art. 24 Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge nonchè alle norme del decreto ministeriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 8, ove non sia prevista una pena maggiore dalle altre leggi è punito con l'ammenda da lire 10.000 (1) a lire 10.000 (1) per ogni persona occupata nel lavoro ed alla quale la contravvenzione si riferisce. L'ammenda non può essere complessivamente superiore a lire 2.000.000 (1) nè inferiore a lire 4.000 (1). Le contravvenzioni all'art. 20 sono punite con l'ammenda da lire 40.000 (1) a lire 200.000 (1) e quelli agli artt. 21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 (1) a lire 100.000 (1). ---------- (1) Importo così elevato a norma dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 25 Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati: 1° il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R.D. 1° novembre 1907, n. 818, modificato dalla L. 3 luglio 1910, n. 425, e dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 748, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473; 2° la L. 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali; 3° il R.D. 15 luglio 1920, n. 1180, che approva l'elenco dei Comuni agli effetti del grado di istruzione richiesto dalla L. 26 giugno 1913, n. 886; 4° il regolamento approvato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli; 5° l'art. 39, 1°, 2°, 3° e 4° comma, del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R.D. 14 aprile 1927, n. 530; 6° gli artt. 76, secondo e terzo comma, 79, 101 comma terzo e quarto del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza; 7° l'art. 203 del R.D. 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848; 8° l'art. 12, comma 1°, del R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904, che modifica la L. 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. Art. 26 La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma.

Indice del Sito
Rinnovo CCNL Turismo del 19 luglio 2003 Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro del Settore Turismo, con tabelle delle nuove retribuzioni e della "una tantum"

Contratto Nazionale di Lavoro Settore Turismo

Testo integrale con allegati e accordo del 10 febbraio 1999
Retribuzioni contrattuali Valori della paga base in vigore da gennaio 2002
Contratto di Lavoro anno 1962 Confronta il tuo orario di lavoro, le tue ferie, la tua liquidazione con quanto previsto dal contratto di lavoro del 1962
Indagine salariale semiseria Partecipa anche tu a quest'indagine salariale. Garantisco personalmente l'aumento di stipendio a tutti quelli che voteranno l'inadeguatezza del proprio stipendio ! ! !
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