MATERNITA’
E LAVORO
Divieto di licenziamento
delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge
26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici
madri" (G.U. 30 gennaio 1963, n. 27).
LEGGE 9 gennaio
1963, n. 7
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente
legge:
Art. 1 Le clausole
di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi,
o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto
di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono
nulle e si hanno per non apposte. Del pari nulli sono i licenziamenti
attuati a causa di matrimonio. Si presume che il licenziamento
della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta
delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione,
a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per
causa di matrimonio. Sono nulle le dimissioni presentate dalla
lavoratrice nel periodo di cui al precedente comma, salvo che
siano dalla medesima confermate entro un mese all'Ufficio del
lavoro. Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento
della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al terzo comma,
è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle
ipotesi previste dalle lettere a), b), c) del secondo comma dell'art.
3 della legge 26 agosto 1950, n. 860.
Art. 2 La nullità
dei licenziamenti di cui all'art. 1 importa la corresponsione,
a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione
globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di
recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per
le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione
della retribuzione fino alla data del recesso. A tale scopo il
recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento dell'invito. Le disposizioni precedenti si applicano
sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi
genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici,
sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di
miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi
ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 3 L'art. 17
della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - Le lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro,
salvo i particolari trattamenti previsti per talune categorie
dagli articoli successivi, hanno diritto ad una indennità giornaliera
pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5
e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni
altra indennità spettante per malattia. Le indennità di cui al
precedente comma sono corrisposte:
a) dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici
non considerate dalla successiva lettera b);
b) dagli altri Istituti,
Enti o Casse che provvedono alla assicurazione obbligatoria contro
le malattie, per le lavoratrici ad essi iscritte. L'indennità
giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie. I periodi di malattia determinata da gravidanza
o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista
da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale
di malattia. Nulla è innovato per il trattamento economico delle
dipendenti dagli Uffici e dalle Aziende dello Stato, Regioni,
Provincie, Comuni o da altri Enti pubblici".
Art. 4 L'art. 22
della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - É dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'art.
1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre
l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni,
una indennità "una tantum" nella misura sottoindicata a fianco
di ciascuna categoria:
1) salariate fisse,
assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti,
lire 35.000;
2) braccianti o
compartecipanti abituali, lire 35.000;
3) braccianti o
compartecipanti occasionali, lire 25.000;
4) braccianti o
compartecipanti eccezionali, lire 20.000. L'indennità di cui sopra
sarà corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio
del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda
successivamente al parto".
Art. 5 L'art. 23
della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione
degli articoli 17 e 22 della presente legge è dovuto dai datori
di lavoro agli Istituti, Enti o Casse tenuti, secondo la rispettiva
competenza, ai sensi degli articoli stessi, a corrispondere il
trattamento economico di maternità, un contributo supplementare
sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti
misure:
1) per quelli rientranti,
ai sensi dell'art. 17, lettera a) e dell'art. 22 nella competenza
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:
a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;
b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del
commercio; c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore
del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati; d) di
lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata
di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni
giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo
per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore
dell'agricoltura. Il contributo è dovuto per ogni giornata di
lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura,
di cui al decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive
modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti;
e) di lire 32 settimanali per gli apprendisti di qualunque categoria
o settore. Per quelli non rientranti in nessuno dei settori o
categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) l'appartenenza
ad uno dei settori o categorie predetti è determinata con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 2) Per quelli
rientranti nella competenza degli Istituti, Enti o Casse di cui
all'art. 17, lettera b): a) dello 0,15 per cento sulla retribuzione
per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza
per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola"; b) dello 0,53
per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti all'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
c) dello 0,50 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti
alla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli
e forestali; d) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i
lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto
8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione
per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione
iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge
22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto
a carico dei datori di lavoro dall'art. 2, n. 2), dei rispettivi
statuti è comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del
trattamento economico per le lavoratrici madri. Riguardo al versamento
del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed
a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano,
salvo quanto disposto al precedente n. 1), lettera d), le norme
relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro
le malattie. Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi
previsti ai precedenti nn. 1) e 2) ed il fabbisogno per le prestazioni
economiche di cui agli articoli 17 e 22 saranno devolute, nell'ambito
di ciascun Istituto, Ente o Cassa, all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie con particolare riguardo agli oneri sostenuti
per i ricoveri in caso di parto, anche eutocico, e per le prestazioni
sanitarie comunque connesse allo stato di gravidanza e puerperio".
Art. 6 Sono fatte
salve in ogni caso le condizioni di miglior favore previste per
le lavoratrici nei contratti collettivi e individuali di lavoro
e nelle disposizioni legislative e regolamentari. Sono abrogati
l'ultimo comma dell'art. 26 e l'ultimo comma dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 1953, n.
568, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile
con quelle della presente legge. |