Articoli di Contratto che sono stati riscritti per le Sale Bingo

Classificazione del personale e Tabelle Retributive.

In questa pagina troverete l'ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale Bingo, che integra il C.C.N.L. del Settore Turismo. Riportiamo qui sotto prima gli articoli che sono stati cambiati, e solo successivamente gli indici relativi agli articoli di contratto che non hanno subito variazioni. Per conodità di chi consulta questa pagina, ai vari titoli è presente il collegamento al C.C.N.L. del Settore Turismo, per una lettura completa.

Gli articoli di Contratto che non sono riportati in questa pagina non sono applicabili alle Sale Bingo.

Ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale Bingo

Articolo 1
(Classificazione del personale)

Fermo restando quanto previsto dal CCNL Turismo 22 gennaio 1999 in materia di classificazione del personale le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale.

Quadro A
· Direttore della Azienda , intendendosi per tale colui che esercita la gestione, il coordinamento ed il controllo generale dei diversi settori e servizi delle strutture dell' intera Azienda.

Quadro B
· Direttore di struttura, intendendosi per tale colui che esercita il controllo generale del funzionamento della singola struttura assumendone eventualmente la rappresentanza.

Livello primo
· Capo di sala, intendendosi per tale colui che eserciterà la direzione e il controllo del funzionamento della sala, assumendo le decisioni relative allo svolgimento delle distinte operazioni in base alle norme tecniche del bingo e definendo il ritmo adeguato delle operazioni; controllerà il corretto funzionamento di tutti gli apparecchi, installazioni e servizi; eserciterà la direzione di tutto il personale al servizio della sala; sarà responsabile della corretta redazione della contabilità specifica del gioco così come della tenuta e custodia della sala, delle autorizzazioni necessarie per il suo funzionamento e della documentazione.

Livello secondo
· Capo del tavolo, intendendosi per tale colui che sarà responsabile della verifica delle palline e delle cartelle, terrà la contabilità delle cartelle vendute per ogni giocata o sorteggio, determinerà l'entità dei premi di linea o Bingo, convaliderà le cartelle premiate comunicando collettivamente le vincite a tutti giocatori, sarà responsabile e custode del libro degli atti di registro e terrà il controllo dello stock delle cartelle per partita. Risponderà individualmente sulle domande di informazione o reclami dei giocatori e registrerà tutto ciò, così come gli incidenti che si verificano, nei verbali di ogni sessione.

Livello terzo
· Cassiere, intendendosi per tale colui che terrà la custodia delle cartelle e le consegnerà ai venditori, indicherà al capo del tavolo il numero di cartelle vendute, così come le quantità dei premi di linea e Bingo; custodirà il denaro ottenuto dalla vendita delle cartelle e preparerà le quantità corrispondenti a ciascun premio in base al suo accredito.

Livello quarto
· Venditore/Annunciatore che abbia acquisito un biennio esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni

Livello quinto
· Venditore/ Annunciatore, intendendosi per tale colui che realizza la vendita diretta delle cartelle; ritirerà dal tavolo, prima che sia effettuata la vendita delle nuove cartelle, gli strumenti dei giocatori utilizzati nel gioco precedente; controllerà le serie durante la sua giornata di lavoro. Inoltre metterà in funzione l'apparato all'inizio di ogni giocata, leggerà a voce alta il numero della pallina secondo l'ordine d'uscita, spegnerà la macchina alla fine della giocata e provvederà al pagamento ai giocatori degli importi di linea e di Bingo. Quando svolge la funzione di annunciatore non potrà vendere le nuove cartelle.

· Ammissione e controllo, intendendosi per tale colui che controlla l'entrata dei giocatori nella sala, controlla che il tagliando di ingresso sia corrispondente alla persona, inibisce l'ingresso alle persone non abilitate, segnalando al Capo di sala eventuali problemi. Inoltre dovrà tenere lo schedario dei visitatori e provvederà ad aggiornarlo secondo le vigenti normative di legge.

Articolo 2
(Retribuzione)

A decorrere dal 20 novembre 2001 a tutto il personale qualificato di cui all'art.1 della presente ipotesi di accordo verranno erogati i seguenti importi salariali

Livello
Paga Base
Contingenza
Totale
Quadro A
1.970.301
1.050.809
3.021.110
QuadroB
1.756.628
1.040.915
2.797.543
I° livello
1.565.811
1.039.209
2.605.020
II° livello
1.352.139
1.029.306
2.381.445
III° livello
1.223.760
1.022.850
2.246.610
IV° livello
1.103.000
1.016.420
2.119.420
V° livello
975.497
1.011.444
1.986.941

 

Resta inteso che per i dipendenti inquadrati nei livelli non previsti dalla presente tabella, si farà riferimento al CCNL Turismo 22 gennaio 1999.

Articolo 3
(Indennità)

Ai lavoratori qualificati, con almeno sei mesi di anzianità maturata, inquadrati nella precedente tabella, verrà riconosciuta, oltre a quanto previsto e in aggiunta alla retribuzione mensile per l'inquadramento ai suddetti livelli, una indennità, secondo la tabella seguente, i cui importi non saranno assorbibili:

Livello
Dal 20/11/2001 al 31/12/2003
Dal 1/1/2004
Quadro A
84.000
180.000
QuadroB
75.000
160.000
I° livello
67.000
140.000
II° livello
58.000
120.000
III° livello
55.000
100.000
IV° livello
50.000
80.000
V° livello
42.000
60.000


Gli importi di cui alla prima tranche saranno erogabili dopo sei mesi dall'apertura della singola sala.

Articolo 4
(Composizione della commissione paritetica nazionale)

Per l'interpretazione delle norme del presente accordo, fermo restando quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, le Parti convengono di prevedere all'interno della commissione per i pubblici esercizi una commissione per le sale Bingo per le questioni di specifica competenza.

Per il funzionamento valgono le norme di cui agli articoli del capo XVI del CCNL Turismo 22 gennaio 1999.


Articolo 5
(Orario di lavoro - Pause)

In aggiunta a quanto previsto in materia di orario di lavoro dal CCNL Turismo 22 gennaio 1999 le Parti convengono che tra le materie demandate alla contrattazione di secondo livello è compresa la disciplina delle pause.


Dichiarazione congiunta

Le Parti, nel definire la nuova regolamentazione del settore, riconoscono che lo stesso è caratterizzato da un mercato i cui margini evolutivi risultano non ancora del tutto verificabili.

A tal fine concordano di prevedere, entro il primo quadrimestre del 2003, specifici momenti di incontro per valutare l'evoluzione del settore e gli andamenti economici delle imprese.

Le Parti ritengono, altresì, che la professionalità degli addetti costituisce elemento indispensabile e patrimonio comune su cui è necessario investire, anche in termini di formazione, al fine di valorizzare lo sviluppo del settore e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche e nuove professionalità.

A tal fine convengono di incontrarsi entro il 1 dicembre 2001 per individuare, in riferimento alla fase di avvio delle attività delle sale Bingo, gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare i processi di sviluppo occupazionale nel settore.

Protocollo aggiuntivo all'ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale Bingo
(Lavoro interinale)


Il giorno 21 novembre 2001 tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi ( F.I.P.E.), rappresentata da Edi Sommariva, Direttore Generale e da Silvio Moretti, Direttore dei Servizi Sindacali con la partecipazione dell'ASCOB, nelle persone del Vice Presidente Walter Maria Cecchini, di Ramon Arconada Monros assistiti dai signori Susanna Paciosi, Vittorio Campione, Massimo Lombardi e Stefano Voltan

e

la FILCAMS CGIL, rappresentata da Claudio Treves, la FISASCAT CISL rappresentata da Pierangelo Raineri e la UILTuCS UIL rappresentata da Emilio Fargnoli

a seguito dell'impegno assunto in sede di firma dell'ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale Bingo del 20 novembre 2001, ferma restando, a regime, la disciplina prevista dal CCNL Turismo 22 gennaio1999 in materia di lavoratori assumibili a tempo determinato e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, si è convenuto quanto segue:

nell'ambito delle specificità del settore e al fine di favorire l'avvio dell'attività ed il reperimento di manodopera con adeguata formazione professionale, anche in considerazione del contributo che verrebbe apportato allo sviluppo di nuova occupazione, le Parti concordano per la sola fase di avvio dell'attività e per un periodo comunque non superiore a 12 mesi che è consentita l'assunzione, da parte delle imprese, di due lavoratori con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità produttiva.

Limitatamente ai primi sei mesi dall'apertura della singola sala e per i livelli dal terzo al quinto di cui alla tabella dell'art. 1 dell'ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale bingo del 20 novembre 2001, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore qualificato assunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità produttiva.

Al momento della stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte delle imprese del settore, il lavoratore sarà dispensato dall'effettuazione del periodo di prova.

Le assunzioni effettuate con le modalità di cui ai commi precedenti dovranno essere trasformate, pena la decadenza della deroga, in assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle imprese del settore, a conclusione del periodo previsto, fatte salve eventuali situazioni di esplicita sussistenza di motivi oggettivi che giustifichino l'allontanamento di singoli lavoratori con contratto di di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo.


Premessa al Contratto e articoli non variati applicabili alle Sale Bingo

Il giorno 20 novembre 2001 tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.), rappresentata da Edi Sommariva, Direttore Generale e da Silvio Moretti, Direttore dei Servizi Sindacali con la partecipazione dell'ASCOB, nelle persone del Vice Presidente Walter Maria Cecchini, di Ramon Arconada Monros assistiti dai signori Susanna Paciosi, Vittorio Campione, Massimo Lombardi e Stefano Voltan

e

la FILCAMS CGIL, rappresentata da Claudio Treves, la FISASCAT CISL rappresentata da Pierangelo Raineri e la UILTuCS UIL rappresentata da Emilio Fargnoli

si è stipulata

la presente ipotesi di accordo nazionale per la disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti da sale Bingo.


Premessa

Le Parti

· considerato che il Ministero delle Finanze con il Decreto 31 gennaio 2000 e successiva decretazione ha introdotto norme per la istituzione del gioco e regolamentazione del Bingo;
· considerato che l'attività di cui sopra, svolta dalle società a seguito di autorizzazione del Ministero delle Finanze, prevede specifiche modalità di esecuzione del gioco Bingo;
· che tale attività non rientra nella sfera di applicazione già disciplinata da vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

ritengono di considerare applicabile a tutti i lavoratori dipendenti da sale Bingo, con decorrenza 20 novembre 2001, le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo 22 gennaio 1999.

Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi da quelli previsti per la generalità dei dipendenti da aziende del settore turismo, convengono altresì di disciplinare, anche in funzione di un consolidamento e di uno sviluppo delle potenzialità del settore, a far data dal 20 novembre 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle sale Bingo secondo le norme del CCNL Turismo 22 gennaio 1999 qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.


CCNL Turismo
( Articoli applicabili alle sale Bingo)

PREMESSA AL CCNL
PROTOCOLLO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI

TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

CAPO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE
Art. 4 Livello nazionale
Art. 5 Livello territoriale
Art. 6 livello aziendale

CAPO II - PARI OPPORTUNITA', UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
Art. 7-8-9

CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Art. 10 Secondo livello della contrattazione
Art. 11 Premio di risultato
Art. 12 Materie della contrattazione
Art. 13 Clausole d'uscita
Art. 14 Retribuzione omnicomprensiva
Dichiarazione congiunta
Art. 15 Archivio dei contratti


CAPO IV - ENTI BILATERALI
Premessa
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione delle OO.SS. dei lavoratori
Art. 16 Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo
Art. 17 Sostegno al reddito
Dichiarazione a verbale
Art.18 Enti bilaterali territoriali del settore Turismo
Art. 19 Centri di servizio
Art. 20 Finanziamento
Art. 21 Conciliazione delle controversie

CAPO V - COMMISSIONI PARITETICHE; CONCILIAZIONE; ARBITRATO
Art. 22 Composizione della commissione paritetica nazionale
Art. 23 Compiti della commissione paritetica nazionale
Art. 24 Commissioni paritetiche territoriali
Art. 25 Procedure per la composizione delle controversie collettive
Art. 26 Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali
Art. 27 Collegio arbitrale
Art. 28 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari
Art. 29 -30 -31 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali
Art. 32 - 33 Funzionamento delle commissioni paritetiche

CAPO VI - ATTIVITA' SINDACALE
Art. 34 Delegato aziendale
Art. 35 Dirigenti sindacali
Art. 36 - 37 - 38 Permessi sindacali
Art. 39 Diritto d'affissione
Art. 40 Assemblea
Art. 41 Referendum
Art. 42 Norme generali
Dichiarazione e a verbale
Art. 43 Norma transitoria
Art. 44 Contributi associativi

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 45 Declaratorie
Art. 46
Art. 47
Art. 48 Passaggi di qualifica
Art. 49 Mansioni promiscue


TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO

Premessa
Dichiarazione a verbale

CAPO I - APPRENDISTATO
Art. 50 - 51 Assunzione dell'apprendista
Art. 52 - 53 Durata e qualifiche dell'apprendistato
Art. 54 Periodo di prova
Art. 55
Art. 56 Orario di lavoro
Art. 57
Art. 58 Obblighi del datore di lavoro
Art. 59 Obblighi dell'apprendista
Art. 60
Art. 61 Conclusione del rapporto
Art. 62 Retribuzione degli apprendisti
Art. 63
Dichiarazione a verbale

CAPO II - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Art. 64

CAPO III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione a verbale

CAPO IV - CONTRATTI A TERMINE ED AZIENDE DI STAGIONE
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Dichiarazione a vebale
Nota a verbale
Dichiarazione a verbale

CAPO V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA
Art. 74

CAPO VI - LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Art. 75 Casi di ammissibilità
Art. 76 Individuazione qualifiche
Art. 77 Percentuale di lavoratori assumibili
Art. 78 Informazione
Art. 79 Formazione
Art. 80 Campo di applicazione
Dichiarazione a verbale

CAPO VII - LAVORATORI STUDENTI
Art. 81

CAPO VII - CONTRATTI D'INSERIMENTO
Art. 82

CAPO IX - LAVORO RIPARTITO
Art. 83
Dichiarazione a verbale

CAPO X - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
Art. 84


TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
Art. 85 Assunzione

CAPO II - PERIODO DI PROVA
Art 86
Art 87

CAPO III - DONNE E MINORI
Art. 88
Art. 89

CAPO IV - ORARIO DI LAVORO
Art. 90 Orario normale settimanale
Art. 91 Riduzione dell'orario
Art. 92 Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 93 - 94 Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 95 Flessibilità
Art. 96 Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Dichiarazione a verbale
Art. 97 Orario di lavoro dei minori
Art. 98 Recuperi
Art. 99 Intervallo per la consumazione pasti
Art. 100 Lavoro notturno
Art. 101 Lavoratori notturni
Art. 102 - 103 - 104 Lavoro straordinario
Dichiarazione a verbale


CAPO V - RIPOSO SETTIMANALE
Art. 105
Art. 106 Lavoro domenicale

CAPO VI - FESTIVITA'
Art. 107- 108

CAPO VII - FERIE
Art. 109
Dichiarazione a verbale
Art. 110
Art. 111
Art. 112

CAPO VIII - PERMESSI E CONGEDI
Art. 113 Congedo per matrimonio
Art. 114 Congedo per motivi familiari
Art. 115 Permessi per elezioni
Art. 116 Permessi per lavoratori studenti- Diritto allo studio

CAPO IX - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 117 Doveri del lavoratore
Art. 118 Sanzioni disciplinari
Art. 119 Assenze non giustificate
Art. 121- 122 - 123 Consegne e rotture
Art. 124 Corredo-Abiti di servizio

CAPO X - NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI
Art. 125 Disposizioni generali
Art. 126 Assistenza sanitaria integrativa
Dichiarazione a verbale
Art. 127 Indennità di funzione
Art. 128 Formazione ed aggiornamento
Art. 129 Responsabilità civile


TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Art. 130 - 131
Art. 132 Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 133 Determinazione della retribuzione oraria

CAPO II - PAGA BASE NAZIONALE
Art. 134

CAPO III - CONTINGENZA
Art. 135

CAPO IV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Art. 136

CAPO V - ASSORBIMENTI
Art. 137

CAPO VI - SCATTI DI ANZIANITA'
Art. 138- 139

CAPO VII - MENSILITA' SUPPLEMENTARI
Art. 140 Tredicesima mensilità
Art. 141 Quattordicesima mensilità

CAPO VIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 142


TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I - MALATTIA
Art. 143- 144 - 145 - 146 - 147

CAPO II - INFORTUNIO
Art. 148-149

CAPO III - CONSERVAZIONE DEL POSTO
Art. 150 - 151 - 152
Art. 153 Lavoratori affetti da tubercolosi

CAPO IV - GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art. 154 - 155 - 156 - 157

CAPO V - CHIAMATA ALLE ARMI
Art. 158 Servizio militare di leva
Art. 159 Richiamo alle armi


TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I - RECESSO
Art. 160

CAPO II - PREAVVISO
Art. 161
Art. 162 Indennità sostitutiva del preavviso

CAPO III - DIMISSIONI
Art. 163 - 164
Art. 165 Giusta causa
Art. 166 Matrimonio

CAPO IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO
Art. 167- 168
Art. 169 Licenziamento discriminatorio
Art. 170 Matrimonio

CAPO V - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 171
Chiarimento a verbale
Art. 172
Art. 173

CAPO VI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Art. 174

TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE

Art 175 Decorrenza e durata
Art. 176 Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 177 Indennità di vacanza contrattaule - Norma transitoria


TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art.274-275

CAPO II - APPRENDISTATO
Artt.276-277

CAPO III - CONTRATTI A TERMINE ED AZIENDE DI STAGIONE
Artt. 278-279-280-281-282-283-284-285

CAPO IV - ORARIO DI LAVORO
Art. 286 Distribuzione orario settimanale
Art 287 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 288 Lavoro notturno
Art. 289 Lavoratori notturni
Art.290 Lavoro straordinario
Artt. 291-292 Festività
Art. 293 Ferie
Art. 294 Permessi e congedi

CAPO V - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
Art. 295

CAPO VIII - SCATTI DI ANZIANITA'
Art. 313 Norma transitoria

CAPO IX - MALATTIA ED INFORTUNIO
Art. 314 Malattia
Art. 315 Infortunio

CAPO X - PULIZIA DEI LOCALI
Art.316

CAPO XI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art.317

CAPO XVI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
Artt. 344- 345- 346-347-348-349

CAPO XVII - ACCORDI SETTORIALI
Art.350

 

 

  C.C.N.L. anno 1962 (note per gli scontenti)

Locandine delle località turistiche italiane !

Contratto Nazionale di Lavoro Dirigenti di Albergo Decalogo del Perfetto Assenteista
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