Articoli di Contratto che sono stati riscritti per le Sale Bingo Classificazione del personale e Tabelle Retributive. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In questa pagina troverete l'ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale Bingo, che integra il C.C.N.L. del Settore Turismo. Riportiamo qui sotto prima gli articoli che sono stati cambiati, e solo successivamente gli indici relativi agli articoli di contratto che non hanno subito variazioni. Per conodità di chi consulta questa pagina, ai vari titoli è presente il collegamento al C.C.N.L. del Settore Turismo, per una lettura completa. Gli articoli di Contratto che non sono riportati in questa pagina non sono applicabili alle Sale Bingo. Ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale Bingo Articolo 1 Fermo restando quanto previsto dal CCNL Turismo 22 gennaio 1999 in materia di classificazione del personale le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale. Quadro A Livello terzo · Ammissione e controllo, intendendosi per tale colui che controlla l'entrata dei giocatori nella sala, controlla che il tagliando di ingresso sia corrispondente alla persona, inibisce l'ingresso alle persone non abilitate, segnalando al Capo di sala eventuali problemi. Inoltre dovrà tenere lo schedario dei visitatori e provvederà ad aggiornarlo secondo le vigenti normative di legge. Articolo 2 A decorrere dal 20 novembre 2001 a tutto il personale qualificato di cui all'art.1 della presente ipotesi di accordo verranno erogati i seguenti importi salariali
Resta inteso che per i dipendenti inquadrati nei livelli non previsti dalla presente tabella, si farà riferimento al CCNL Turismo 22 gennaio 1999. Articolo 3 Ai lavoratori qualificati, con almeno sei mesi di anzianità maturata, inquadrati nella precedente tabella, verrà riconosciuta, oltre a quanto previsto e in aggiunta alla retribuzione mensile per l'inquadramento ai suddetti livelli, una indennità, secondo la tabella seguente, i cui importi non saranno assorbibili:
Articolo 4 Per l'interpretazione delle norme del presente accordo, fermo restando quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999, le Parti convengono di prevedere all'interno della commissione per i pubblici esercizi una commissione per le sale Bingo per le questioni di specifica competenza. Per il funzionamento valgono le norme di cui agli articoli del capo XVI del CCNL Turismo 22 gennaio 1999.
In aggiunta a quanto previsto in materia di orario di lavoro dal CCNL Turismo 22 gennaio 1999 le Parti convengono che tra le materie demandate alla contrattazione di secondo livello è compresa la disciplina delle pause.
Le Parti, nel definire la nuova regolamentazione del settore, riconoscono che lo stesso è caratterizzato da un mercato i cui margini evolutivi risultano non ancora del tutto verificabili. A tal fine concordano di prevedere, entro il primo quadrimestre del 2003, specifici momenti di incontro per valutare l'evoluzione del settore e gli andamenti economici delle imprese. Le Parti ritengono, altresì, che la professionalità degli addetti costituisce elemento indispensabile e patrimonio comune su cui è necessario investire, anche in termini di formazione, al fine di valorizzare lo sviluppo del settore e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche e nuove professionalità. A tal fine convengono di incontrarsi entro
il 1 dicembre 2001 per individuare, in riferimento alla fase di avvio
delle attività delle sale Bingo, gli opportuni strumenti normativi
capaci di agevolare i processi di sviluppo occupazionale nel settore.
e la FILCAMS CGIL, rappresentata da Claudio Treves, la FISASCAT CISL rappresentata da Pierangelo Raineri e la UILTuCS UIL rappresentata da Emilio Fargnoli a seguito dell'impegno assunto in sede di firma dell'ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale Bingo del 20 novembre 2001, ferma restando, a regime, la disciplina prevista dal CCNL Turismo 22 gennaio1999 in materia di lavoratori assumibili a tempo determinato e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, si è convenuto quanto segue: nell'ambito delle specificità del settore e al fine di favorire l'avvio dell'attività ed il reperimento di manodopera con adeguata formazione professionale, anche in considerazione del contributo che verrebbe apportato allo sviluppo di nuova occupazione, le Parti concordano per la sola fase di avvio dell'attività e per un periodo comunque non superiore a 12 mesi che è consentita l'assunzione, da parte delle imprese, di due lavoratori con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità produttiva. Limitatamente ai primi sei mesi dall'apertura della singola sala e per i livelli dal terzo al quinto di cui alla tabella dell'art. 1 dell'ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti da sale bingo del 20 novembre 2001, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo per ogni lavoratore qualificato assunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità produttiva. Al momento della stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte delle imprese del settore, il lavoratore sarà dispensato dall'effettuazione del periodo di prova. Le assunzioni effettuate con le modalità di cui ai commi precedenti dovranno essere trasformate, pena la decadenza della deroga, in assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle imprese del settore, a conclusione del periodo previsto, fatte salve eventuali situazioni di esplicita sussistenza di motivi oggettivi che giustifichino l'allontanamento di singoli lavoratori con contratto di di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premessa al Contratto e articoli non variati applicabili alle Sale Bingo Il giorno 20 novembre 2001 tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.), rappresentata da Edi Sommariva, Direttore Generale e da Silvio Moretti, Direttore dei Servizi Sindacali con la partecipazione dell'ASCOB, nelle persone del Vice Presidente Walter Maria Cecchini, di Ramon Arconada Monros assistiti dai signori Susanna Paciosi, Vittorio Campione, Massimo Lombardi e Stefano Voltan e la FILCAMS CGIL, rappresentata da Claudio Treves, la FISASCAT CISL rappresentata da Pierangelo Raineri e la UILTuCS UIL rappresentata da Emilio Fargnoli si è stipulata la presente ipotesi di accordo nazionale per la disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti da sale Bingo.
Le Parti ritengono di considerare applicabile a tutti i lavoratori dipendenti da sale Bingo, con decorrenza 20 novembre 2001, le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo 22 gennaio 1999. Le parti, considerata la necessità
che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità
del settore, siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi
da quelli previsti per la generalità dei dipendenti da aziende
del settore turismo, convengono altresì di disciplinare, anche
in funzione di un consolidamento e di uno sviluppo delle potenzialità
del settore, a far data dal 20 novembre 2001, i rapporti di lavoro dei
dipendenti dalle sale Bingo secondo le norme del CCNL Turismo 22 gennaio
1999 qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente
disposto in deroga con il presente accordo.
PREMESSA AL CCNL TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI CAPO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE CAPO II - PARI OPPORTUNITA', UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
CAPO V - COMMISSIONI PARITETICHE; CONCILIAZIONE;
ARBITRATO
CAPO VI - ATTIVITA' SINDACALE TITOLO III - CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
CAPO I - APPRENDISTATO CAPO III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE CAPO IV - CONTRATTI A TERMINE ED AZIENDE DI
STAGIONE CAPO V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA CAPO VI - LAVORO TEMPORANEO E CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO CAPO VII - LAVORATORI STUDENTI CAPO VII - CONTRATTI D'INSERIMENTO CAPO IX - LAVORO RIPARTITO CAPO X - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA CAPO I - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CAPO II - PERIODO DI PROVA CAPO III - DONNE E MINORI CAPO IV - ORARIO DI LAVORO
CAPO VI - FESTIVITA' CAPO VII - FERIE CAPO VIII - PERMESSI E CONGEDI CAPO IX - NORME DI COMPORTAMENTO CAPO X - NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI
CAPO I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE CAPO II - PAGA BASE NAZIONALE CAPO III - CONTINGENZA CAPO IV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE CAPO V - ASSORBIMENTI CAPO VI - SCATTI DI ANZIANITA' CAPO VII - MENSILITA' SUPPLEMENTARI CAPO VIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
CAPO I - MALATTIA CAPO II - INFORTUNIO CAPO III - CONSERVAZIONE DEL POSTO CAPO IV - GRAVIDANZA E PUERPERIO CAPO V - CHIAMATA ALLE ARMI
CAPO I - RECESSO CAPO II - PREAVVISO CAPO III - DIMISSIONI CAPO IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA
CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO CAPO V - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CAPO VI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE Art 175 Decorrenza e durata
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CAPO II - APPRENDISTATO CAPO III - CONTRATTI A TERMINE ED AZIENDE
DI STAGIONE CAPO IV - ORARIO DI LAVORO CAPO V - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI CAPO VIII - SCATTI DI ANZIANITA' CAPO IX - MALATTIA ED INFORTUNIO CAPO X - PULIZIA DEI LOCALI CAPO XI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CAPO XVI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
PARITETICHE CAPO XVII - ACCORDI SETTORIALI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
|
Contratto Nazionale di Lavoro Dirigenti di Albergo | Decalogo del Perfetto Assenteista | |
Pagina dei Download |