CONTRATTO
INTEGRATIVO TERRITORIALE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
Il
giorno 31 luglio 2001, in Roma tra
l'URART
- Vice Presidente Vicario Giorgio Bodoni assistito dal Segretario Generale
Giancarlo Mulas,
l'APRA
- rappresentata dal proprio Presidente Massimo Bettoja, dal Vice Presidente
Gaetano Torino, assistiti dal Vice Direttore Tommaso Tanzilli,
l'ASSORISTORANTI
- rappresentata dal Presidente Giorgio Bodoni in rappresentanza del comparto
dei Pubblici Esercizi,
la
FIAVET LAZIO rappresentata dalla Presidente Maria Vittoria Stefani assistita
dal Vice Presidente Tommaso Del Giudice,
la
FAITA Lazio rappresentata dal Presidente Placido Rosi,
il
S.I.B. Lazio rappresentato dal Presidente Fabrizio Fumagalli,
Parti
che hanno conferito al Segretario Generale dell' URART Giancarlo Mulas
la funzione di coordinatore della delegazione datoriale assistito da Tommaso
Tanzilli,
e
la
FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Luigi Corazzesi, dal
Segretario Otello Belli e dai Signori Giuseppe Mancini e Orfeo Cecchini,
la
FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Amedeo Meniconi e
dal Segretario Alfredo Magnifico e Rolando Sirni,
la
UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Luigi Scardaone, dal
Segretario Generale aggiunto Bartolo Iozzia e dalla segretaria Giuliana
Baldini.
Visto
il CCNL TURISMO 6 ottobre 1994, nonché il relativo accordo di rinnovo
del 29 gennaio 1999, si è stipulato il presente Accordo Integrativo
Territoriale per il Turismo a valere per il Territorio della Regione Lazio
o per i territori subregionali individuati nell'art.1. Il testo del presente
contratto è coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate
in sede di stesura definitiva siglata il 20 giugno 2001.
Premessa
Le Organizzazioni datoriali e sindacali, nel sottoscrivere il Contratto
Regionale del Turismo, hanno inteso aderire coerentemente e interamente
al protocollo sulle politiche contrattuali, occupazionali e dei redditi
firmato dal Governo e dalle parti sociali il 23 Luglio 1993 e riconfermato
a Dicembre 1998, nonché a quanto previsto dal CCNL del Turismo
in relazione al secondo livello di contrattazione.
Le parti si sono accinte a discutere e ad arrivare ad un punto di equilibrio
conclusivo per la stipula di questo Contratto Territoriale partendo da
due premesse condivise
1.
L'estrema complessità e articolazione delle aziende del settore
turismo sia in termini di diversità di missione che in termini
di numero degli addetti e di diversità di tipologie del lavoro;
2. L'ampiezza della produzione legislativa degli ultimi anni in tema di
flessibilità, accesso al mondo del lavoro, tipologie dei lavori,
regolamentazione del contenzioso ecc
I
contenuti di queste due premesse, qualora non governati con strumenti
adatti, possono dar luogo a fenomeni di esplosione e di implosione del
settore e dei suoi comparti, da qui l'esigenza di uno strumento di governo
individuato di comune accordo nel Contratto Territoriale di Settore.
La più significativa novità politico organizzativa consiste
proprio nella circostanza che, per la prima volta nel nostro Paese si
è giunti a stipulare un contratto di 2° livello la cui sfera
di applicazione insiste su tutto il settore TURISMO e su tutto il territorio
della Regione sia pure con le gradualità previste.
Le Parti si sono pertanto dotate di uno strumento, sicuramente perfettibile,
ma di grande spessore per governare i processi del settore e le modifiche
strutturali dello stesso.
Strumento
di cui si sente fortemente il bisogno sia per rendere dinamiche le politiche
di sviluppo e di crescita possibile delle aziende e dell'occupazione,
sia per limitare, circoscrivere e incentivare ad emergere tutte quelle
situazioni di mancato o non totale rispetto delle regole che possono essere
presenti nel settore e indotte dalla variabilità e volatilità
sia delle aziende che delle prestazioni lavorative.
Le Parti pertanto si sono dotate del presente strumento anche per incidere
sui processi legislativi in atto tesi a modificare l'assetto istituzionale
del Settore e per contribuire a rendere effettiva l'affermazione ricorrente
"turismo prima industria del Paese" nel quadro di una politica
di incentivi al settore che sia in grado di far compiere al "Sistema
Turismo" il salto di qualità necessario per misurarsi positivamente
con la concorrenza internazionale e poter quindi accrescere le quote di
mercato di cui attualmente dispone.
Le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto ritengono che questo
modo di porsi delle Parti Sociali, rispetto alla concertazione anche attraverso
gli strumenti bilaterali e le previste iniziative politiche comuni, sia
il giusto approccio per un corretto funzionamento dei meccanismi contrattuali
anche a livello territoriale volendo accogliere in tal modo appieno lo
spirito e la ratio che hanno animato il Protocollo 23 Luglio 1993.
SFERA
DI APPLICAZIONE
Art.
1
Il
presente Contratto Integrativo Territoriale disciplina ed integra al livello
di competenza appresso definito, i rapporti di lavoro tra le aziende appartenenti
ai comparti sottoindicati, così come definiti all'art.1 del CCNL
6/X/94, ed il relativo personale dipendente:
A. AZIENDE ALBERGHIERE;
B. COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA;
C. AZIENDE DI PUBBLICI ESERCIZI,
D. STABILIMENTI BALNEARI;
E. IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO.
Il
presente Contratto Integrativo Territoriale ha validità nell'ambito
della Regione Lazio.
Per quanto concerne il comparto alberghiero e quello dei pubblici esercizi
l'ambito territoriale di applicazione del presente contratto è
quello del territorio della provincia di Roma.
A tal proposito le parti si impegnano a porre in essere tutte le iniziative,
separate o congiunte, finalizzate all'estensione alle altre provincie
e/o territori omogenei del presente contratto ed a tal fine si incontreranno
con le altre realtà organizzative territoriali per definire il
percorso, anche progressivo, di applicazione del presente contratto all'intera
Regione Lazio.
Il processo di estensione dovrà essere esaurito entro il 31 Dicembre
2000.
DECORRENZA - DURATA E INSCINDIBILITA'
Art. 2
Il presente contratto integrativo territoriale entra in vigore il 1°
Luglio 2000 e scadrà il 30 Giugno 2004, ferme restando le eventuali
diverse decorrenze, ove previste, per i singoli istituti.
La disdetta può essere data da una delle parti stipulanti a mezzo
lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In ogni caso
il presente contratto continuerà a produrre effetto fino al successivo
rinnovo.
Le parti si danno atto che tutte le norme contenute nel presente contratto
integrativo territoriale sono tra loro inscindibili, così come
inscindibile è la connessione di esse con le disposizioni contenute
nella parte normativa ed in quella economica del CCNL vigente considerando
quindi i due elementi contrattuali un tutt'uno, da cui trae origine il
sistema negoziale adottato.
Per quanto non espressamente disposto o modificato dal presente contratto
rimane valido quanto pattuito in tutte le precedenti contrattazioni territoriali
dei diversi comparti.
NORMA DI SALVAGUARDIA
Art.
3
Le parti, condividendo le ragioni e le finalità dell'istruzione
professionale, dell'apprendistato e delle altre possibili dirette esperienze
di lavoro all'interno del sistema produttivo aziendale, (borse lavoro,
piani di inserimento, cfl, ecc.) nonché identificando tutti i sistemi
di flessibilità organizzativa e produttiva recepiti nella contrattazione
nazionale ed in quella integrativa territoriale, quali elementi fondamentali
e necessari per rispondere ad imprescindibili richieste di qualità
e professionalità del servizio offerto, concordano nel ritenere
non applicabili né le modalità organizzative né gli
aspetti retributivi contemplati nel presente accordo, in tutti quei casi
in cui vengano accertati in via definitiva dagli Organi di controllo istituzionali
preposti, o dalla magistratura, violazioni di legge e/o inadempienze contrattuali,
compresa l'iscrizione dell'azienda all'EBT.
Per i rapporti di apprendistato e per i contratti a termine degli studenti
lavoratori, fatto salvo ogni ulteriore diritto, al lavoratore, nel caso
di violazioni di cui sopra, deve essere corrisposta la retribuzione corrente
prevista dalla vigente contrattazione collettiva.
ASSUNZIONE
Art. 4
A chiarimento ed integrazione di quanto al previsto dal comma 2 dell'art.
65 del CCNL 6/X/94 e di quanto previsto dall'Ipotesi di Accordo del 22/01/1999
si precisa che l'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente
le seguenti indicazioni:
A) Tipologia contrattuale;
B) La data di assunzione;
C) La durata del periodo di prova;
D) La qualifica del lavoratore;
E) Il livello di inquadramento;
F) Il trattamento economico;
G) Il richiamo espresso, oltre che al CCNL, a tutte le norme del presente
Contratto Integrativo ed agli allegati allo stesso, in quanto tra loro
inscindibili.
Art. 5
Presso l'EBT hanno sede le Commissioni Paritetiche di cui all'art. 8 e
seguenti.
All'EBT
compete, su mandato delle Parti firmatarie del presente accordo, la istituzione
di una apposita segreteria per il funzionamento delle Commissioni.
Art. 6
In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti
al sistema degli Enti Bilaterali dal CCNL in tema di ausilio all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro è istituito presso l'EBT un apposito
centro di servizio con i compiti di facilitare l'ingresso di giovani nei
processi produttivi del settore e di non disperdere professionalità
acquisite anche mediante la costituzione di una anagrafe, intendendo per
tale un elenco/banca dati dei lavoratori del settore che a vario titolo
si colleghino all'EBT.
A
tal fine le parti stipulanti il presente contratto definiranno compiti
e funzioni del centro di servizio e dell'anagrafe, anche mediante specifici
accordi, con particolare riferimento al nuovo spirito introdotto con l'Accordo
di rinnovo del 22 gennaio 1999 e al quadro normativo in costante evoluzione
sulla materia del collocamento.
Art.
7
Le parti firmatarie del presente contratto convengono di estendere la
valenza territoriale dell'EBT di Roma e Provincia a tutta la Regione Lazio
mediante l'esperimento delle necessarie attivazioni contrattuali, legali
e notarili, prevedendo la costituzione di appositi centri di servizio
che agiranno in qualità di sportelli dell'EBT Turismo del Lazio
nei territori, fuori dalla Provincia di Roma, dove tale costituzione sia
richiesta da una particolare concentrazione di aziende e lavoratori.
I
Centri di Servizio dovranno operare con le risorse provenienti dal territorio
di loro competenza.
COMMISSIONI
PARITETICHE TERRITORIALI
Art.
8
Sono istituite le Commissioni Paritetiche Territoriali di livello provinciale
con sede presso l'EBT cui è affidata l'istituzione di apposita
segreteria su mandato delle Parti firmatarie del presente accordo.
La
costituzione ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dagli
articoli seguenti.
PROCEDURE
PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE
Art.
9
La
Commissione Paritetica Territoriale per la composizione delle controversie
collettive è composta da un membro per ogni Associazione imprenditoriale
firmataria del presente contratto e tanti membri per le OO.SS. per quanti
sono i membri di parte datoriale.
Fatta
salva la procedura prevista dagli articoli 34 e 35 C.I.P. 27 aprile 1973,
che continuerà ad essere esperita dalla Commissione di cui all'Accordo
Territoriale APRA/OO.SS. 12 maggio 1992, integrato dagli Accordi Sindacali
Territoriali AICA (17/12/96) - ASSHOTEL (17/12/96) - ANTEA (28/1/98) che
si intendono qui integralmente riportati, al pari degli stessi articoli
34 e 35 C.I.P. e facenti parte integrante del presente contratto, le controversie
concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno
demandate all'esame della Commissione Paritetica Territoriale per la eventuale
composizione delle stesse, seguendo le procedure di seguito indicate.
Nel caso di insorgenza di una controversia di cui al comma precedente
le Associazioni imprenditoriali e/o sindacali interessate richiederanno
alla segreteria, istituita presso l'EBT, la convocazione della Commissione
Paritetica a mezzo lettera raccomandata, fax, o altro mezzo equipollente.
La convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni.
Al
fine di consentire alla Commissione la valutazione della controversia,
la segreteria acquisirà le valutazioni di parte delle Organizzazioni
interessate entro lo stesso termine.
La
Commissione si pronuncerà sulla controversia entro i 20 giorni
successivi.
I
membri della Commissione potranno consensualmente decidere di prorogare
i termini della discussione fino ad un massimo di ulteriori 20 giorni.
Durante
lo svolgimento delle procedure ordinarie o entro i termini di cui sopra,
le parti non procederanno ad azioni dirette.
La
Commissione, sia in caso di composizione della controversia, sia in caso
di mancato accordo, sottoscrive apposito verbale nel numero di copie necessarie
agli adempimenti di legge, alla conservazione nell'archivio della Commissione,
alla consegna del predetto verbale ad ogni Organizzazione datoriale e
sindacale facente parte della Commissione. La segreteria tecnica provvede
alla bisogna.
Le
statuizioni della Commissione Paritetica Territoriale hanno valore vincolante
per le Parti, fatta salva l'eventuale interpretazione autentica delle
norme del CCNL che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
Qualora
il tentativo di conciliazione si riferisca a interpretazione di norme
del CCNL è esperibile, in caso di mancato accordo, un secondo tentativo
di conciliazione presso la Commissione Paritetica Nazionale con l'intervento
delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
A
tal fine la Commissione Paritetica Territoriale entro 10 giorni dalla
firma del verbale di mancato accordo dovrà fare apposita richiesta
di pronunciamento alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della
copia del verbale stesso dal quale dovrà chiaramente risultare
la posizione delle Parti. Se tale pronunciamento non avverrà entro
30 gg. dal ricevimento della documentazione le parti potranno adire ogni
qualsivoglia via a tutela dei propri interessi.
La
Commissione Paritetica avrà inoltre i seguenti compiti:
a)
esprimere pareri di conformità vistando i contratti di formazione
e lavoro.
b) esperire le procedure previste dall'art. 47 della Legge 428/90 qualora
si verifichi un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C.,
oppure di cambio di appalto.
Le
modalità ed i termini per l'espletamento delle procedure previste
nei punti a) e b) saranno determinate con apposito regolamento da emanare
entro 60 gg. dalla stipula del presente contratto e basato sui seguenti
indirizzi.
Le
aziende uscenti dall'appalto o proponenti la cessione di azienda o di
ramo di azienda sono obbligate a comunicare l'evento almeno 20 giorni
prima inviando alla Commissione la relativa documentazione e chiedendo
un incontro tra le parti. Analoga richiesta di incontro può essere,
con gli stessi termini, inoltrata dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie
del presente Contratto Integrativo. La Commissione Paritetica convocherà
immediatamente le aziende e le Organizzazioni Sindacali al fine di:
1)
certificare la regolarità del passaggio nel rispetto delle normative
di legge e contrattuali vigenti.
2) mettere in essere ogni e qualsivoglia strumento in suo potere per dirimere
eventuali differenze di vedute tra le aziende e le Organizzazioni Sindacali.
La
Commissione di cui al presente articolo assume il ruolo di Osservatorio
della vertenzialità complessiva, monitorando le casistiche più
frequenti ed eventualmente formulando alle Parti proposte per il miglior
funzionamento dell'attività conciliativa.
Fatte
salve le azioni giudiziarie, qualora il quadro normativo di riferimento
in costante evoluzione lo consenta, può essere adito il collegio
di arbitrato di cui all'art. 12 ad iniziativa di una delle parti nel caso
di fallimento del tentativo di conciliazione di controversie collettive.
PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI
Art.
10
Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile,
le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra
le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto
ed il relativo personale dipendente saranno demandate, prima dell'azione
giudiziaria, all'esame di una Commissione di conciliazione.
La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da
un rappresentante della Associazione imprenditoriale territoriale alla
quale l'azienda aderisce e/o conferisce mandato e da un rappresentante
della Organizzazione sindacale territoriale dei lavoratori alla quale
il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato.
La Commissione ha sede presso l'Ente Bilaterale Territoriale, cui compete
l'istituzione di una apposita segreteria su mandato delle Parti firmatarie
del presente accordo.
La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali
della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
Qualora dovesse pervenire alla Segreteria della Commissione costituita
presso l'EBT richiesta di convocazione della Commissione stessa da parte
di una azienda o di un lavoratore iscritti all'EBT ma non aderenti ad
alcuna Associazione imprenditoriale o ad alcuna Associazione sindacale
firmataria del presente contratto, la segreteria provvederà tempestivamente,
e prima della convocazione di cui al successivo comma 6., ad inoltrare
all'azienda richiedente o al lavoratore la modulistica necessaria al conferimento
dei mandati. La modulistica è allegata al presente contratto (All.
A e B).
La Segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti
per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della
richiesta stessa. La comunicazione di cui al comma precedente interrompe
la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione
e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni
termine di decadenza.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni
dalla presentazione della richiesta.
Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di
composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di
mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà
alla parte interessata la relativa attestazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie,
dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti
la Commissione. I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni
del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla
quale le parti concordano.
La segreteria della Commissione, deposita una copia del verbale presso
la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli
411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è conservata
agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a
disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni
Sindacali.
Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica
nè del CCNL, nè del presente Contratto, né di eventuali
altri accordi territoriali e aziendali. L'interpretazione autentica di
tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione Paritetica
Nazionale per il CCNL ed alla Commissione Paritetica Territoriale per
gli accordi territoriali, cui la Commissione di Conciliazione può
rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
La Commissione Paritetica ha il compito altresì di esperire il
tentativo di conciliazione previsto per i licenziamenti individuali.
Le modalità ed i termini saranno definiti con apposito regolamento
da emanarsi entro 60 gg. dalla stipula del presente contratto. Il regolamento
dovrà comunque prevedere l'esperimento del tentativo di conciliazione
in tempi inferiori a 60 gg. dalla data di ricevimento della richiesta
di convocazione da parte della Segreteria Tecnica.
Qualora il tentativo di conciliazione della controversia individuale fallisca
può essere adito il collegio di arbitrato di cui all'art.12 ad
iniziativa di una delle parti.
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO RELATIVE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI
Art.
11
Ferme restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria
o di avvalersi delle procedure previste dell'articolo 7 della legge 300
del 1970, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche
per mezzo dell'organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale è
iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione, tramite la segreteria
della Commissione di conciliazione istituita presso l'EBT, di un collegio
di conciliazione e arbitrato che deve essere costituito entro 20 gg. dalla
richiesta del lavoratore/ice.
Il
collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante
di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo
o estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione
stessa.
L'elenco
generale di cui al comma precedente è formato da tre esperti indicati
da ogni Organizzazione firmataria del presente Contratto. La scelta o
l'estrazione a sorte viene effettuata fra gli esperti indicati dall'Associazione
imprenditoriale alla quale l'azienda aderisce o conferisce mandato e fra
gli esperti indicati dall'Organizzazione Sindacale alla quale il lavoratore
aderisce o conferisce mandato.
La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta,
invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno
al collegio.
Qualora il datore di lavoro, non aderente a nessuna delle Organizzazioni
firmatarie del presente Contratto, non provveda a nominare il proprio
rappresentante entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito di cui al
comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria,
la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
COLLEGIO
ARBITRALE
Art.
12
Il Collegio di cui al precedente art. 11 può essere adito anche
per le controversie individuali e collettive ove il tentativo di conciliazione
in sede di Commissione Paritetica fallisca.
In
tal caso il deferimento della controversia al Collegio avverrà
ad iniziativa di una delle parti con il rispetto delle seguenti procedure
previste nel precedente articolo 11.
Nota
a verbale
Le
Parti si danno reciprocamente atto che il quadro normativo di riferimento
nel quale è stata inserita la gestione della vertenzialità
disciplinata dal presente contratto, ed in particolare la disciplina dell'arbitrato,
è costituito dagli artt.149, 150 e 151 del CCNL Turismo del 06/10/94
e dal decreto legislativo 31 Marzo 1998, n.80. Le Parti convengono che
il terzo membro indicato al 2° comma dell'art.11 assumerà le
funzioni di presidenza del collegio e sarà remunerato.
CONTRIBUTI
CONTRATTUALI
Art.
13
Al
fine di assicurare, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro,
l'efficienza delle strutture operative contrattuali nonché dei
necessari supporti tecnici operativi dell'EBT, la riscossione delle quote
di competenza dell'EBT stesso sarà assicurata per il tramite di
idoneo Istituto Bancario ed apertura di c/c postale.
Nell'ambito territoriale previsto, sono tenuti alla corresponsione dei
contributi di cui sopra, tutti i datori di lavoro ed i loro dipendenti
al cui rapporto di lavoro si applichi il CCNL Turismo, nonché il
presente Contratto Integrativo Territoriale, essendo le normative contrattuali
richiamate tra loro strettamente connesse ed inscindibili.
La misura dei contributi e le relative forme di versamento, trovano la
loro disciplina negli accordi e nei regolamenti di comparto che si intendono
qui integralmente riportati.
I datori di lavoro sono tenuti ad acquisire, con l'assunzione, l'accettazione
da parte del dipendente, di tutte le norme del Contratto Integrativo Territoriale
e degli allegati allo stesso.
Le aziende non iscritte all'EBT, fermo restando quanto disposto in materia
dal CCNL, non potranno ottenere i benefici previsti dalla contrattazione
nazionale e dal presente Contratto Integrativo.
Art.
14
Le parti, in relazione a quanto da esse concordato in merito alla necessità
di incentivare i livelli occupazionali del settore turistico e nel contempo
di perseguire una maggiore qualità professionale anche attraverso
la specificità dei corsi predisposti dall'EBT su richiesta delle
Associazioni di categoria aderenti, in applicazione di quanto al comma
6 dell'art. 61 ed ai commi 6 e 7 dell'art. 62 del CCNL del 6/10/1994,
convengono che alle aziende sia fatto obbligo di comunicare con cadenza
trimestrale all'EBT l'elenco nominativo del personale extra e le relative
quote di competenza, così come comunicheranno allo stesso EBT elenco
del personale utilizzato con contratto a termine ai sensi del già
richiamato art. 62, e del personale utilizzato con lavoro temporaneo,
anche al fine di consentire all'EBT di predisporre idonea attività
formativa.
Di tale personale sarà tenuto a cura dell'EBT il previsto, apposito
registro.
Le Parti convengono che la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro
è fondamentale sia per l'applicazione corretta della normativa
vigente sia per l'elevazione degli standard di sicurezza con conseguente
miglioramento della qualità del lavoro e diminuzione dei costi
sociali. A tal fine le Parti convengono ad individuare nell'EBT l'organismo
nel quale disciplineranno lo svolgimento di compiti e funzioni propri
del Delegato alla Sicurezza di bacino con le relative prerogative funzionali.
Le Parti impegnano l'EBT a produrre entro 90 giorni un regolamento per
la disciplina della materia in questione che si impegnano a recepire con
accordo a latere.
PARTECIPAZIONE AI CORSI DI QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
Art.
15
Premesso che è interesse comune delle parti nonché delle
aziende e dei lavoratori tutelare e migliorare la professionalità
degli stessi, si conviene di destinare alla formazione gestita dall'EBT
un pacchetto di almeno 40 ore annuali.
Tali ore saranno concesse dalle aziende a titolo di "permesso retribuito
per formazione" pari a n.° 32 ore, mentre le restanti 8 ore saranno
rese disponibili dai lavoratori mediante l'utilizzo di permessi retribuiti
di cui all'art. 70 del CCNL.
L'utilizzo del pacchetto di permessi come sopra disciplinato è
subordinato alla correlazione fra le mansioni e la qualifica del lavoratore
e l'intitolazione del corso.
L'iscrizione del lavoratore al corso sarà fatta su modulistica
dell'E.B.T. e sottoscritta sia dall'azienda che dal lavoratore.
L'EBT comunicherà alle aziende l'assenza ingiustificata del lavoratore
dal corso al fine di recuperare le ore di permesso eventualmente fruite
ai sensi del 2° comma di questo articolo.
La frequenza ai corsi, ed il relativo rilascio degli attestati, è
considerata valida solo qualora non ci siano assenze complessivamente
superiori al 15% delle ore previste dal progetto formativo.
SOSTEGNO
AL REDDITO
Art.
16
Le
parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Territoriale,
un "Fondo per il sostegno al reddito" dei lavoratori occupati
nei comparti delle imprese di viaggi e turismo, dei pubblici esercizi
e della ricezione all'aria aperta. Fatte salve le peculiarità e
specificità dei comparti sopra richiamati, il modello organizzativo
e procedurale di riferimento sarà quello attualmente in essere
per il comparto alberghiero.
Una commissione congiunta composta dai rappresentanti delle Associazioni
datoriali interessate, dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori,
nonché da una rappresentanza dell'EBT, sarà insediata alla
firma del presente accordo e formulerà alle parti le proposte di
disciplina e di regolamentazione entro 120 (centoventi) giorni dal suo
insediamento.
Al fine di rendere concretamente operativo tale "Fondo" le parti
convengono che esso sia inizialmente alimentato da specifiche risorse
pari al 30% del gettito dei comparti di riferimento assicurato all'EBT
(30% dello 0,40% di competenza dei comparti Ag. di Viaggi, P.E. e ricettività
all'aria aperta)
Art. 17
In coerenza con lo spirito unitario del Settore Turismo che anima il presente
contratto integrativo, le Parti convengono che gli obiettivi previsti
dagli artt.24 e 25 del contratto Integrativo APRA/OO.SS. 12 giugno 1996,
vengano assunti da tutte le parti firmatarie del presente Contratto.
APPRENDISTATO
Art.
18
In considerazione della ratio e dello spirito delle nuove leggi in materia
di accesso al lavoro dei giovani ed in particolare di apprendistato, nonché
dell'evoluzione sociale intervenuta negli ultimi decenni, con particolare
riferimento all'abolizione del divieto di lavoro notturno per le donne,
all'abbassamento a 18 anni per il compimento della maggiore età,
all'innalzamento della durata della scolarizzazione obbligatoria, provvedimenti
questi successivi alla legge istitutiva dell'apprendistato del 1955, le
Parti convengono sull'opportunità di perseguire l'obiettivo dell'abolizione
del divieto di lavoro notturno per gli apprendisti, attraverso uno specifico
provvedimento legislativo.
Nelle
more dell'adozione di tale provvedimento le Parti convengono di consentire
il prolungamento fino alle ore 24.00 dell'orario di lavoro, esclusivamente
per gli apprendisti maggiorenni, soprattutto in considerazione delle peculiarità
organizzative del settore turismo nonché dello svolgimento dell'evento
giubilare al quale Roma e Lazio sono particolarmente interessate.
A
tal fine le Parti convengono di chiedere alla Direzione Provinciale del
Lavoro un incontro congiunto finalizzato alla concessione di tali eccezioni
sulla scorta della nota interpretativa del Ministero del Lavoro n. 5/25116/APPR
del 16/1/1999 che ha disposto la possibilità di adibire gli apprendisti
al lavoro anche in ore notturne in presenza di turni aziendali programmati
ferma restando la tutela dei minori.
Art. 19
In deroga a quanto in materia di apprendistato dispone il vigente CCNL,
è consentito:
a) l'assunzione di 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato;
b) l'allungamento della durata del periodo di apprendistato per i livelli
4° e 5° a 48 mesi, per il 6° super a 36 mesi e per il 6°
a 24 mesi.
La fruizione dell'allungamento del periodo di apprendistato è subordinata
alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto da riconoscersi
mediante verbale sindacale che deve essere sottoscritto in Commissione
Paritetica entro le rispettive scadenze previste dal CCNL per la durata
dell'apprendistato.
Le
aziende sono tenute a comunicare all'EBT l'elenco degli apprendisti utilizzati.
Art.
20
Fermo
restando quanto previsto dal vigente CCNL, durante il periodo di malattia
l'apprendista avrà diritto ad un indennità pari al 60% della
retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento
del rapporto per i primi 3 gg. di malattia e per non più di 5 eventi
morbosi in ragione d'anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra
il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre.
LAVORO
EXTRA
Art.
21
Ai
sensi del terzo comma dell'art. 23 della Legge n. 56 del 1987, è
consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra, oltre nei casi previsti
dal CCNL, anche in caso di rinforzi temporanei dell'organico conseguenti
ad un incremento rilevante delle attività o di sostituzioni di
malattie brevi di personale in organico, per periodi non superiori a 3
gg. consecutivi. Anche tali assunzioni sono soggette alle previste comunicazioni
all'EBT.
CONTRATTI
DI INSERIMENTO
Art.
22
Nei casi previsti dall'art. 63 del CCNL 1994 il periodo per il trattamento
inferiore è elevato a 20 mesi.
Per
le qualifiche che prevedono un inquadramento finale nei livelli superiori
al 4°, il trattamento economico può essere quello di due livelli
inferiori nei primi 12 mesi, conseguentemente, dal 13° al 20°
mese il trattamento economico sarà pari a quello del livello inferiore
a quello di inquadramento finale.
STUDENTI
LAVORATORI
Art.
23
Al fine dell'integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema
scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di
lavoro, le aziende potranno stipulare contratti a termine, anche ricorrendo
alle convenzioni che l'EBT stipulerà con Istituti Scolastici ed
Universitari, della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore
a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti, ferma restando
la disciplina del lavoro minorile, che frequentino:
a) scuole alberghiere - i giovani saranno inseriti nei settori corrispondenti
al corso scolastico frequentato.
b)
istituti superiori - i giovani potranno essere inseriti solamente nei
reparti sala e bar (cameriere)
c)
corsi di studi universitari stabiliti annualmente dalle parti con apposito
accordo entro il 30 marzo.
Per l'anno 2000 è consentito l'utilizzo per il periodo di fine
anno. Le aziende possono distribuire l'impegno dello studente anche in
due periodi in ragione d'anno.
Durante
il contratto a termine il giovane percepirà la seguente retribuzione
mensile:
- 55% per chi ha frequentato il primo anno di scuola:
- 60% per chi frequenta gli istituti superiori.
- 65% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola;
- 70% per chi frequenta corsi di studi universitari; - 75% per chi ha
frequentato gli anni successivi;
Dette percentuali vanno calcolate sulle retribuzioni contrattuali previste
per i rispettivi livelli di inquadramento dei dipendenti maggiorenni qualificati.
All'atto
delle assunzioni di cui al presente articolo l'azienda dovrà esibire
agli organi del collocamento una dichiarazione avvalendosi di apposito
modulo vidimato dall'EBT da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione
della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa vigente e all'assolvimento
degli obblighi in materia di legislazione del lavoro.
Art.
24
Il ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre i casi
già previsti dall'art. 62 del CCNL 1994, come modificato dall'Accordo
22 gennaio 1999, è consentito, come previsto dalla Legge 488/99
modificativa della Legge 196/1997, per tutte le qualifiche inquadrate
nei livelli 6° e 7°.
Art.
25
Ferma restando la disciplina prevista dal CCNL relativa ai lavoratori
assumibili a tempo determinato e con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, le percentuali previste dall'art. 62, modificato dall'Accordo
22 gennaio 1999, sono elevate come segue:
Base di computo lavori |
Assumibili
|
Da
0 a 4 |
4
unità
|
Da
5 a 9 |
5
unità
|
Da
10 a 25 |
7
unità
|
Da
26 a 35 |
8
unità
|
Da
36 a 50 |
12
unità
|
Nelle
unità produttive con oltre cinquanta dipendenti, escludendo dal
computo i dirigenti ed i contratti a termine di durata inferiore ai sei
mesi ed i casi di sostituzione per maternità, la percentuale di
lavoratori assunti con contratto a termine e con contratto di fornitura
di lavoro temporaneo, non potrà superare complessivamente il 28%
di cui non più del 19% per ciascuna fattispecie.
Delle assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo le aziende
provvederanno a darne comunicazione all'EBT mediante apposita modulistica
predisposta dall'EBT stesso.
Le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL. firmatari del presente Contratto
esamineranno, su richiesta delle aziende di nuova apertura, la fruibilità
degli istituti previsti dal presente articolo.
Le Parti firmatarie del C.I.T. Turismo esaminati gli artt. da 18 a 30
del sopracitato C.I.T. ritengono di riconfermare l'interesse comune delle
Parti e l'interesse generale del comparto a che vengano usate tutte le
forme di immissione previste dal mercato del lavoro e convengono quanto
segue:
prevedere una procedura di verifica con le direzioni aziendali e le rappresentanze
sindacali dell'organico effettivo e della sua composizione avviando così,
laddove fosse necessario, un graduale processo di modifica della composizione
dell'organico stesso in modo da realizzare quanto previsto dalla premessa
politica del presente contratto.
A tal fine, in considerazione della peculiarità del mercato del
Lavoro nel settore turistico, le Parti convengono che l'art. 25 del presente
contratto può essere applicato, in esito a specifici accordi in
sede sindacale, anche al di là del limite ivi previsto per ciascuna
fattispecie del 19%, fermo restando il tetto massimo previsto del 28%.
Rimane ferma la validità dell'art. 25 stesso nei casi in cui non
sia presente lo specifico accordo in sede sindacale di cui al comma precedente.
Quanto previsto dal 2° comma del presente articolo ha validità
per le aziende di cui al 2° comma dell'art. 25 del presente contratto.
Premesso
che il quadro normativo vigente contrattuale individua nella quota spettante
all'EBT un adempimento contrattuale.
Vista la normativa vigente concernente il lavoro temporaneo/interinale,
che prevede per le società fornitrici l'applicazione delle normative
contrattuali delle aziende presso le quali i lavoratori sono chiamati
ad operare.
Le Parti convengono che le aziende fornitrici inviino mensilmente all'EBT
(entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento) la modulistica
di cui all'art. 25 del C.I.T. contestualmente al versamento delle quote
di competenza dell'EBT.
Art.
26
Le ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a temine e le diverse fattispecie
previste dall'Accordo territoriale APRA/OO.SS.LL. 12 giugno 1996 sono
estese a tutte le parti firmatarie del presente contratto.
FLESSIBILITA'
Art.
27
Fatta
salva la possibilità per le aziende di attenersi a quanto previsto
dai commi 3° e 4° dell'art.74 CCNL 1994, come modificato dall'accordo
22 gennaio 1999, le Parti convengono di istituire un'ulteriore fattispecie
di flessibilità con un numero di settimane per le quali è
possibile effettuare prestazioni lavorative superiori che non potrà
superare le 7 consecutive e con il conseguente e proporzionale recupero
entro 22 settimane.
Le
aziende che intendano applicare i sistemi di flessibilità previsti,
dal presente articolo, possono dar corso all'organizzazione conseguente
mediante comunicazione alle R.S.A. o R.S.U. o delegato aziendale 3 settimane
prima dell'adozione dei programmi ed ai lavoratori interessati 2 settimane
prima.
Le
R.S.A., le R.S.U , o il delegato aziendale possono chiedere un incontro
alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito
all'applicazione dei programmi di flessibilità.
Copia del programma aziendale sulla flessibilità va obbligatoriamente
trasmesso all'EBT a cura delle aziende interessate tre settimane prima
dell'adozione dei programmi pena la non perseguibilità dei programmi
stessi.
Ai
lavoratori coinvolti nel programma aziendale di cui ai precedenti commi
il monte ore annuo dei permessi di cui all'Art.70 del CCNL 1994 è
elevato a 110 ore. I lavoratori interessati a programmi aziendali che
prevedono un numero di settimane di flessibilità superiori a quattro
ma inferiori a 7 avranno diritto ad un numero di 2 ore di permessi, oltre
le 104, per ogni settimana oltre la quarta.
LAVORO
A TEMPO PARZIALE
Art.
28
In
applicazione di quanto previsto dal 2° comma dell'Art.52 CCNL 1994,
cosi' come modificato dall'ipotesi di Accordo 22 Gennaio 1999, le prestazioni
individuali sono fissate come segue:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale,
la prestazione massima consentita è di 32 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, la prestazione
massima consentita è di 142 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale, la prestazione
massima consentita è di 1568 ore.
Art.
29
Le parti convengono di ritenere fin da ora qui riprodotte le norme individuate
sulla materia del part time dal livello nazionale in applicazione del
rinvio effettuato dal D. L. vo 61/2000 ed a tal fine si impegnano ad armonizzarle
con le norme del presente contratto laddove necessario.
Inoltre, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di
limite al ricorso al lavoro supplementare, il ricorso stesso va comunicato
all'EBT con cadenza annuale. I dati relativi, custoditi a cura dell'EBT,
potranno essere utilizzati dalle parti anche al fine del consolidamento
dell'orario supplementare qualora, su base biennale, sia evidenziato un
ricorso all'istituto in modo costante e ripetitivo sul singolo reparto.
TIROCINI
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Art.
30
Con riferimento alle necessità di favorire una compiuta conoscenza
del mercato del lavoro e delle professionalità operanti nel settore
turistico nonché al fine di unire tali conoscenze ad una concreta
esperienza diretta finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro
ai giovani, le parti concordano nel ritenere il tirocinio mezzo idoneo
ed utile alla scopo, ed a tal fine convengono che i Tirocinanti possono
essere inseriti operativamente nei processi organizzativi produttivi delle
aziende e che pertanto i tirocini rappresentano una fattispecie formativa
diversa ed ulteriore rispetto alla stage.
Ferme restando le normative vigenti, le quali precisano che i tirocini
non costituiscono rapporto di lavoro dipendente, ed in particolare il
divieto di utilizzare il tirocinante in sostituzione di personale in organico,
l'inserimento formativo avverrà con le modalità e per il
periodo massimo qui appresso indicato, non ripetibile nel corso dell'anno
e riferito alle diverse professionalità presenti nel contratto:
1°
Livello max 6 mesi
2/3° Livello max 5 mesi
4/5° Livello max 4 mesi
6s/6° Livello max 3 mesi
In
ogni caso il numero dei tirocinanti non potrà superare il 10% dell'organico
del reparto di inserimento.
Le aziende interessate potranno rivolgersi direttamente all'Ente Bilaterale
Territoriale per il Turismo il quale provvederà ad attivare il
rapporto di tirocinio anche mediante apposita convenzione da sottoscrivere
con l'Organismo Regionale competente.
L'EBT, se richiesto, potrà ricercare e selezionare giovani o personale
da indicare all'azienda per essere inserito nel contesto formativo aziendale
nel quadro di una eventuale concreta prospettiva occupazionale.
In
tal caso l'azienda indicherà all'EBT le caratteristiche primarie
preliminarmente necessarie ai fini selettivi.
L'EBT
predisporrà, d'intesa con l'azienda, il programma formativo teorico-pratico
che l'azienda stessa farà svolgere nel corso del tirocinio.
L'Azienda indicherà all'EBT, all'atto dell'attivazione del tirocinio,
il responsabile aziendale che curerà lo svolgimento del programma
concordato e l'inserimento del tirocinante. Parimenti l'EBT indicherà
all'azienda il proprio tutore didattico/organizzativo.
L'EBT
potrà in qualunque momento verificare lo svolgimento corretto del
programma formativo di cui al comma precedente.
Qualora lo riscontrasse non conforme ne darà immediata comunicazione
scritta all'organismo regionale competente ed alla Direzione aziendale
anche al fine di una eventuale interruzione del tirocinio.
L'EBT
provvederà direttamente alla copertura assicurativa per R.C.
Nelle
more di una copertura assicurativa centralizzata a mezzo di convenzione
EBT/INAIL, l'azienda provvederà direttamente ad aprire specifica
posizione INAIL per i tirocinanti.
L'azienda
riconoscerà mensilmente al soggetto inserito in tirocinio un contributo
per rimborso spese pari a L. 450.000.
Il
tirocinante, salvo gli impedimenti ed i divieti imposti dalla legislazione
vigente, è soggetto alle disposizioni aziendali ed all'organizzazione
del lavoro in quanto compatibile.
Al
termine del tirocinio l'EBT rilascerà ai tirocinanti apposito attestato
ed inserirà i nominativi nella Banca dati dell'EBT ai fini della
segnalazione alle aziende del settore per l'incontro tra domanda ed offerta
di lavoro.
Le
Parti convengono che, in ossequio allo spirito e alla ratio della legge
196/97, art.18, allo stage è applicata la disciplina del presente
articolo in quanto compatibile.
Art.
31
Ferma restando la legislazione vigente, il lavoratore che intendesse esercitare
il diritto di precedenza all'assunzione presso la stessa azienda e con
la medesima qualifica ai sensi dell'art.8 bis D.L. 17/1983 convertito
nella Legge n.79 del 25/03/1983, dovrà darne comunicazione scritta
con lettera raccomandata alla Direzione Aziendale e all'EBT che ne curerà
l'annotazione presso apposito registro Tale comunicazione deve pervenire
entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro.
Art.
32
Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente
Contratto Integrativo Territoriale si è anche perseguito l'obiettivo
di determinare un punto di riferimento certo sia del costo del lavoro
che delle disponibilità e flessibilità sulla base delle
quali ciascuna azienda può essere messa in grado di determinare
le proprie scelte, sia organizzative che di mercato.
Tale intendimento mira altresì ad eliminare ogni elemento di possibile
concorrenza sleale nel mercato sulla base del mancato rispetto delle norme
sottoscritte.
A tal fine, e nelle more di una più adeguata ed approfondita normativa
legislativa e contrattuale, l'accesso alle flessibilità previste
dal CCNL vigente, dall'Accordo Integrativo del comparto alberghiero 1996,
nonché del presente Contratto Integrativo Territoriale, è
consentito esclusivamente previa dichiarazione, da parte dell'azienda,
debitamente vidimata dall'EBT, di "integrale applicazione del CCNL
del 22/10/1999 e degli Accordi Territoriali Integrativi".
Sarà cura delle parti informare di quanto sopra i competenti uffici
del Collocamento e gli uffici ispettivi, trasmettendo altresì copia
del modulo di dichiarazione.
STAGIONALITA'
Art.
33
Le Parti stipulanti il presente contratto riconoscono che la stagionalità
che coinvolge il territorio di Roma e del suo hinterland risulta, da dati
consolidati nel tempo, di 8 mesi in ragione d'anno non sempre consecutivi
in quanto soggetti a picchi di lavoro corrispondenti ai momenti di aumento
della domanda.
Tale domanda, che risulta essere differenziata nei singoli comparti che
compongono il settore, fluttua in modo tale da comportare la necessità
di estendere gli Istituti legali e contrattuali adeguandoli alle fluttuazioni
della domanda che si è evoluta negli ultimi anni verso un andamento
discontinuo, anche in considerazione di estensioni già effettuate
in tal senso in altri territori turisticamente analoghi a quello di riferimento
del presente contratto.
PROCESSI
DI CONSOLIDAMENTO
Art.
34
Visto quanto stabilito nei precedenti articoli, in materia di segnalazione,
da parte delle Aziende, degli utilizzi delle diverse tipologie di lavoro
all'Ente Bilaterale Territoriale, le parti convengono che con cadenza
annuale si incontreranno per verificare le tendenze in atto e assumere
orientamenti che portino avanti un processo di consolidamento delle varie
tipologie di lavoro. Nel caso di contratti stagionali l'incontro tra le
Parti firmatarie del presente contratto avverrà entro due mesi
dalla conclusione degli stessi.
LAVORO
NOTTURNO
Premessa
Le parti, nel prendere atto del contenuto del Decreto Legislativo n.532
del 1999 e dei chiarimenti forniti in proposito dal Ministero del Lavoro
con la circolare n.13 del 2000, hanno convenuto di definire la presente
disciplina del lavoro notturno.
Le
parti, considerato come il CCNL turismo già prevedeva per i lavoratori
notturni uno specifico trattamento economico e normativo di carattere
complessivo, si riservano di modificare il testo del presente accordo
alla luce di eventuali successivi accordi definiti in materia a livello
Nazionale.
CONSULTAZIONE
E COMUNICAZIONE
Art.
35
Ai fini di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n.532 del
1999, le parti si danno atto che il lavoro notturno costituisce una modalità
normale di svolgimento del lavoro in seno ai comparti del settore turismo,
così come indicati dal CCNL Turismo 1994.
MISURE
DI PROTEZIONE PERSONALE E COLLETTIVA
Art.
36
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un livello di servizi
e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche
del lavoro notturno e assicura un adeguato livello di servizi.
TRASFERIMENTO
AL LAVORO DIURNO
Art.
37
Nel caso che, nel corso dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali,
il medico competente accerti l'inidoneità alla prestazione del
lavoro notturno, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o
ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti
applicabile, il datore ed il lavoratore, al fine di evitare la risoluzione
del rapporto di lavoro, possono derogare a quanto disposto dal secondo
comma dell'articolo 2103 del Codice Civile, con accordo da sottoscriversi
presso la commissione paritetica di conciliazione di cui all'articolo
10 del presente Contratto.
PARTE
SPECIALE ALBERGHI
Art.
38
Il limite di 32 ore previsto dal 5° comma dell'art. 70 CCNL 1994 è
elevato a 42 ore.
I
lavoratori hanno diritto a richiedere permessi retribuiti nei limiti di
24 ore annue da fruire mediante giornate intere o mezze giornate di permesso
con preavviso scritto di almeno 3 giorni, salvo accordi aziendali più
favorevoli.
Il
diritto di cui al comma precedente non può essere esercitato di
norma da più di un lavoratore dello stesso reparto per lo stesso
giorno, salvo diverse intese fra le parti a livello aziendale.
DISTRIBUZIONE
DELL'ORARIO
Art.
39
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dei lavoratori notturni
addetti alla portineria occupati negli alberghi con un numero di camere
non superiore a 35 può essere fissata in sei giornate in deroga
a quanto previsto dall'art.178 del CCNL 1994;
La durata del riposo intermedio durante il periodo non può essere
superiore a tre ore ininterrotte.
Ai lavoratori notturni che, su richiesta del datore di lavoro, assicurino
la propria disponibilità a soddisfare durante i riposi intermedi
eventuali esigenze manifestate dalla clientela, è riconosciuta
una speciale indennità pari a lire 5.000 (diconsi cinquemila) per
ciascuna ora di riposo trascorsa nei locali dell'azienda senza svolgere
la prestazione lavorativa.
PARTE
SPECIALE IMPRESE VIAGGI E TURISMO
DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE
Art.
40
Con riferimento al 1° e 2° comma dell'art. 371 del CCNL del 06/10/94
ed in applicazione della deroga di cui al 3° comma dell'articolo citato,
si conviene che l'orario di lavoro settimanale potrà essere distribuito
nell'arco di sei giornate lavorative.
L'attività lavorativa potrà essere svolta anche di domenica
e per un massimo di 15 domeniche in ragione d'anno, compatibilmente con
le disposizioni delle autorità locali, fermo restando il riposo
settimanale di legge.
Tale modalità sarà concordata con le R.S.U. / R.S.A laddove
esistenti. In ogni caso l'azienda dovrà preventivamente comunicare
all'EBT l'adozione della flessibilità di cui al presente articolo.
Le R.S.U., le R.S.A., o il delegato aziendale possono chiedere un incontro
alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito
all'applicazione dei programmi di flessibilità.
Le aziende che decidessero di applicare la distribuzione dell'orario come
sopra definito sono tenute ad erogare una maggiorazione del premio di
comparto nella misura del 50% e comunque una cifra non inferiore a Lire
150.000 (diconsi centocinquantamila) in ragione d'anno riproporzionabili
in base all'effettivo utilizzo delle flessibilità di cui sopra.
Art.
41
Le
imprese di viaggi e turismo che utilizzano la distribuzione dell'orario
settimanale nel modo disciplinato dall'articolo precedente, sono tenute
all'applicazione dei sistemi di flessibilità con la speciale disciplina
di cui al presente articolo, a parziale deroga di quanto disposto dall'art.
26 del presente contratto. Il numero delle settimane per le quali è
possibile effettuare prestazioni lavorative maggiori non potrà
superare le 9 consecutive con conseguente recupero proporzionale entro
23 settimane.
In applicazione delle norme fissate in materia dal CCNL 21/01/99, l'orario
settimanale di lavoro potrà essere elevato fino a 48 ore, fermo
restando che la prestazione giornaliera non potrà superare le otto
ore.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato
attraverso il godimento di riposi a conguaglio concessi, fino a concorrenza,
nei periodi di minore attività produttiva. Conseguentemente il
maggior lavoro prestato non da diritto a compenso per lavoro straordinario,
così come le minori prestazioni lavorative dovute al godimento
di riposi a conguaglio non daranno luogo a riduzione della normale retribuzione.
Per i lavoratori cui si applichi il sistema di flessibilità di
orario di cui al presente articolo il monte ore annuo di permessi di cui
all'art. 70 del CCNL 06/10/94 è elevato a 114 ore nel caso di utilizzo
delle 9 settimane e a 112 nel caso di utilizzo di 8 settimane.
L'adozione di tale sistema di orario da parte della azienda avverrà
previa comunicazione alle RSA / RSU, tre settimane prima dell'adozione
dei programmi e comunicazione scritta all'EBT.
Le R.S.U., le R.S.A. o il delegato aziendale possono chiedere un incontro
alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito
all'applicazione dei programmi di flessibilità .
In ogni caso il nuovo programma di orario dovrà essere portato
a conoscenza dei lavoratori a cura della direzione aziendale a mezzo comunicazione
scritta almeno due settimane prima dell'avvio dello stesso.
Nel caso di adozione di tale sistema, il lavoro straordinario, ai soli
fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato
al lavoratore.
INIZIO
E FINE ORARIO LAVORO - FLESSIBILITÀ
Art.42
Le parti, tenuto conto che, soprattutto nell'ambito cittadino, possono
verificarsi intralci ed imprevisti al sistema della mobilità, convengono
che - salvo diversa pattuizione aziendale - sia considerata compatibile
una flessibilità fino a 30 minuti dell'orario di inizio lavoro
fissato dall'azienda.
Il recupero del tempo di non lavoro dovuto ad eventuale ritardo potrà
avvenire nel medesimo giorno ritardando l'uscita per un periodo pari a
quello del ritardo o, qualora il sistema organizzativo aziendale non lo
consentisse, attraverso una cumulazione periodica degli eventuali ritardi
ed una unica prestazione lavorativa o reintegro da parte del lavoratore,
concordata con l'azienda.
ADEGUAMENTO
E RICONVERSIONE PROFESSIONALE
Art.
43
Tenuto conto della fase evolutiva e di transizione in atto nel comparto
delle imprese di viaggio e turismo dovuta in parte alla liberalizzazione
dell'attività ed in parte alla rapida ed elevata contrazione delle
quote di intermediazione, in considerazione delle possibili ripercussioni
di essa sui livelli occupazionali precipuamente impegnati nel contesto
della biglietteria, le parti ritengono opportuno un ampliamento trasversale
delle conoscenze professionali anche in previsione di eventuali future
necessarie riconversioni.
In questo quadro quanto previsto dall'art.15 sarà reso operativo
in presenza di assenso congiunto dell'azienda e del lavoratore / i interessato/i
in forma scritta.
Art.
44
Le parti, in considerazione di quanto indicato nell'articolo precedente,
ritengono necessario istituire un processo formativo dedicato ai lavoratori
delle imprese di viaggio e turismo.
In particolare le parti convengono di istituire corsi di qualificazione
e riqualificazione professionale per addetti alla biglietteria, delegando
l'EBT a stipulare apposita convenzione con la IATA.
ADDETTO
ALLA RACCOLTA DI PARTECIPANTI A GRUPPI PER GIRI TURISTICI
Art.
45
Le
parti si danno atto che l'implementazione delle attività turistiche
e di agenzia hanno modellato, con particolare riferimento ai cosiddetti
"giri città", una figura professionale con lo specifico
incarico di raccogliere con un bus navetta e ad ore prefissate uno o più
clienti alloggiati in diversi alberghi della città per condurli
in un punto di ritrovo prestabilito nel quale si forma il definitivo gruppo
di turisti che, assistiti opportunamente da una guida o da un accompagnatore,
iniziano il "giro città".
Alla figura professionale della "raccoglitrice" è richiesta
la conoscenza approfondita della lingua inglese nonché, in genere,
la conoscenza di una seconda lingua a sostegno.
Tenuto conto di quanto sopra, le parti convengono di inserire la figura
professionale di "Addetto alla raccolta" nell'ambito del IV°
livello della classificazione del personale concernente le imprese di
viaggi e turismo.
PARTE
SPECIALE AZIENDE STAGIONALI
Art.
46
Premesso che con riferimento al CCNL, sono intese aziende stagionali tutte
quelle che, ad eccezione delle mense scolastiche, nel corso dell'anno
solare effettuano una chiusura continuativa non inferiore a 70 giorni
od a 120 giorni non continuativi, in attuazione di quanto demandato alla
contrattazione territoriale circa l'indennità aggiuntiva competente
ai lavoratori stagionali in virtù degli artt. 171,172,173, 214,
219 e 220 nonché in relazione agli artt.256 e 257 del CCNL turismo
06/X/94, con il presente accordo si confermano tali indennità nelle
misure rispettivamente di:
a)
Alberghi - Le misure previste dall'Accordo Territoriale 12 Maggio 1992,
art.5
b) Pubblici Esercizi - Le misure previste dagli artt.256 e 257 del vigente
CCNL.
Inoltre
a tali lavoratori compete il premio di produttività previsto per
i diversi comparti in misura proporzionale.
Art.
47
Fruiscono dell'indennità di cui sopra tutti i lavoratori che, assunti
ed occupati stagionalmente, svolgano un rapporto di lavoro con la stessa
azienda per un periodo non superiore agli 8 mesi nell'anno solare, fatto
salvo l'eventuale prolungamento di cui al successivo art. 51.
Art.
48
L'indennità di stagionalità, calcolata su base e contingenza,
sarà utile anche per il calcolo degli altri istituti contrattuali
(13°,14°, ferie, straordinari, ecc.).
Art.
49 Il
trattamento di fine rapporto (TFR), eventualmente unito ad ogni altra
spettanza, sarà erogato al lavoratore stagionale unitamente con
l'ultima busta paga.
Art. 50 In applicazione ed attuazione di quanto previsto
dagli artt. 214, 227, 263 e 334 del CCNL Turismo 6/X/1994 il nastro orario
utile ai fini della prestazione lavorativa giornaliera è fissato,
salvo la deroga di cui all'articolo successivo, in 14 ore.
Art. 51
L'allungamento del nastro orario, per le aziende stagionali è elevato
a due ore al fine di consentire, ove necessario, una diversa o maggiore
prestazione lavorativa.
Qualora l'allungamento del nastro orario fosse utilizzato dalle aziende
stagionali per una prestazione lavorativa giornaliera superiore al normale
orario di lavoro, tali ore potranno essere complessivamente recuperate
a fine stagione, fermo restando un pari numero di giornate di riposo a
conguaglio, con giornate di lavoro aggiuntive così determinate:
il montante economico delle ore di lavoro di cui sopra, calcolato secondo
le vigenti norme contrattuali ed accumulato nel periodo stagionale, potrà
essere recuperato a fine stagione trasformandolo in giornate di lavoro
aggiuntive il cui numero totale sarà determinato dividendo il complessivo
montante economico maturato dal lavoratore a tale titolo per il costo
orario ordinario dello stesso, ragguagliando così il prodotto/ore
ottenuto a giornate lavorative di prestazione aggiuntiva spettante al
lavoratore.
Parimenti, al fine di un eventuale prolungamento del periodo
stagionale, potranno concordemente essere utilizzate, proquota, le ore
contrattualmente previste a titolo di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 52
Le aziende turistiche stagionali, che abbiano cioè
nell'anno solare periodi di chiusura per almeno 70 giorni continuativi
o 120 giorni non continuativi, possono stipulare contratti di apprendistato
stagionale .
Il contratto di apprendistato resta in essere per l'intero periodo di
apertura dell'azienda e conserva efficacia anche per le stagioni successive
fino ad un massimo di 6, eccettuati casi di dimissioni, licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo.
LAVORO STRAORDINARIO NELLE AZIENDE STAGIONALI
Art. 53
Poiché le peculiarità organizzative e
produttive dei diversi comparti che compongono l'insieme del settore turistico,
sono strettamente correlate sia alle specifiche necessità delle
diverse tipologie di clientela che all'andamento stagionale, non sempre
prevedibile ed ai fattori meteorologici e climatici, determinando così
notevoli variazioni anche nella individuazione ciclica dei picchi di attività,
con conseguente e crescente difficoltà nell'organizzazione del
lavoro prevista, si conviene che è consentito l'utilizzo del 60%
del monte annuo di straordinario previsto dal vigente CCNL nel periodo
di apertura delle aziende.
PARTE SPECIALE PUBBLICI ESERCIZI
Art. 54
Le parti convengono che all'interno del comparto dei
P.E. lo svolgimento del lavoro si caratterizza per discontinuità,
flessibilità dell'orario in rapporto ai flussi di attività
nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno nonché
per la risposta alle esigenze frequentemente non programmabili della clientela.
Le parti convengono che tali caratterizzazioni, pur coinvolgendo tutti
i lavoratori del comparto, sono particolarmente ricorrenti nei lavoratori
con qualifica di cuoco.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, le Parti convengono che nel comparto
si possano prevedere meccanismi retributivi ai lavoratori di cui al comma
precedente che consentono da un lato di tenere in considerazione eventuali
prestazioni maggiori, dall'altro di poter prevedere con certezza l'evoluzione
del costo del lavoro.
PREMIO DI RISULTATO
Art. 55
Premesso che le parti intendono dare applicazione a
quanto previsto dal protocollo del 23 Luglio 1993 in riferimento all'erogazione
di ulteriori elementi economici legati al II° livello di contrattazione;
Considerato che tali elementi economici devono avere caratteristiche di
variabilità e non predeterminabilità anche al fine di consentire
l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dall'Art.2
del DL. 25/03/97 n.67, convertito nella Legge 23/05/1997 n.135;
Atteso che tali caratteristiche non possono che derivare, a livello territoriale,
da un attento rilevamento ed analisi di specifici parametri, quali la
produttività e redditività di settore e/o di singoli comparti,
il livello di competitività quantitativa e qualitativa, il costo
del lavoro ed il numero degli occupati, fatturato di comparto ecc.
Le parti convengono di disciplinare i premi di risultato in maniera diversificata
per i singoli comparti nei modi seguenti.
a) Comparto alberghi:
preso atto dell'esistenza di un meccanismo già in essere per il
comparto derivante dall'applicazione dell'Accordo Territoriale 12 Giugno
1996 e dalla sua sostanziale tenuta e funzionamento;
preso atto della copertura contrattuale con il suddetto meccanismo fino
a tutto il 30 giugno 2000;
preso atto pertanto della necessità di individuare eventuali correttivi
al meccanismo in termini di obiettivi prefissati, valori, parametri di
riferimento a decorrere dal 1° Luglio 2000;
I criteri di erogazione degli elementi economici indicati nella premessa
del presente articolo rimangono quelli fissati negli articoli dal 12 al
21 compresi dell'Accordo territoriale APRA/OO.SS.LL. 12 giugno 1996 così
come sotto riportati:
"Art. 12
Per corrispondere al principio di variabilità e non predeterminabilità
degli elementi economici validi per Roma e Provincia, vengono assunti
come parametri di riferimento:
a) l'incremento della percentuale di occupazione camere rilevata per il
comune di Roma dall'Osservatorio dell'EBT;
b) per le aziende per le quali si deve procedere al rinnovo della contrattazione
integrativa aziendale, l'incremento - risultante dalle rilevazioni dell'Osservatorio
dell'EBT - del valore del fatturato territoriale procamera come definito
dall'art.16;
c) il monte ore contrattualmente dovute e le ore effettivamente lavorate.
Ai fini della rispondenza agli obiettivi di produttività, si assume
come base della percentuale di occupazione camere la misura del 54%.
Ai fini della rispondenza agli obiettivi di redditività per le
aziende per le quali si deve procedere al rinnovo del C.I.A., si assume
come base del fatturato procamera il valore di lire 36.000.000 (trentaseimilioni).
Gli importi individuati negli artt.14, 15 e 17, in quanto elementi economici
integrativi, non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Le Parti si danno espressamente atto che le erogazioni economiche derivanti
ai lavoratori in forza del presente contratto sono assoggettate al regime
contributivo di favore contenuti nel decreto legge 27 maggio 1996, n.
295 e nelle altre norme sopravvenienti.
Art. 13
Per l'individuazione del corrispondente premio di produttività
da erogare ai lavoratori, vengono fissati i seguenti obiettivi di aumento
della percentuale della occupazione camere come tale rilevata per il comune
di Roma dall'Osservatorio dell'EBT sulla base individuata nel precedente
articolo, 2° comma.
1/07/2000 - 30/06/2001 68%
1/07/2001 - 30/06/2002 68%
1/07/2002 - 30/06/2003 68%
1/07/2003 - 30/06/2004 68%
L'APRA comunica alle aziende, con cadenza mensile la percentuale
della occupazione camere rilevata dall'Osservatorio dell'EBT.
Art. 14
Il premio annuo di produttività erogabile al raggiungimento delle
percentuali di incremento indicate nell'art.13 assume i seguenti valori
massimi parametrati (IV livello) per le aziende con più di 15 dipendenti:
1/07/2000-30/06/2001 L. 980.000
1/07/2001 30/06/2002 L. 980.000
1/07/2002 30/06/2003 L. 980.000
1/07/2003 30/06/2004 L. 980.000
Qualora nel periodo di vigenza contrattuale si verifichi
il superamento degli obiettivi di aumento della percentuale della occupazione
camere individuata nel precedente art.13. per ogni punto di incremento
di detta percentuale verrà erogato il corrispondente valore indicato
all'art.20.
Art. 15
Qualora la contrattazione nazionale non abbia definito il II^ livello
di contrattazione aziendale per le aziende con meno di 15 dipendenti,
a partire dal 1° luglio 1997 le quote saranno pari a quelle definite
nella seguente tabella:
1/07/2000- 30/06/2001 L. 750.000
1/07/2001- 30/06/2002 L. 800.000
1/07/2002- 30/06/2003 L. 850.000
1/07/2003- 30/06/2004 L. 850.000
In caso contrario le quote definite dal C.C.N.L. saranno
assorbite fino alla concorrenza della tabella sopra riportata.
Art. 16
Per le aziende per le quali si deve procedere al rinnovo della loro contrattazione
integrativa aziendale, in aggiunta a quanto previsto nel precedente art.14.,
al fine di individuare il corrispondente premio di redditività,
vengono fissati i seguenti obiettivi di aumento del fatturato procamera
risultante dalle rilevazioni territoriali per Roma-città dell'Osservatorio
dell'EBT riferite al fatturato alloggio diviso per il numero delle camere:
1/07/2000 - 30/06/2001 L. 56.000.000 (cinquantaseimilioni)
per camera
1/07/2001 - 30/06/2002 L. 56.000.000 (cinquantaseimilioni) per camera
1/07/2002 - 30/06/2003 L. 56.000.000 (cinquantaseimilioni) per camera
1/07/2003 - 30/06/2004 L. 56.000.000 (cinquantaseimilioni) per camera
L'APRA comunica alle aziende con cadenza mensile il fatturato
procamera risultante dalle rilevazioni di cui al precedente comma.
Art. 17
Il premio annuo di redditività per le aziende per le quali si deve
far luogo al rinnovo della loro contrattazione integrativa aziendale erogabile
al raggiungimento degli obiettivi di aumento del fatturato indicati nel
precedente art16, assume i seguenti valori parametrati (IV livello):
1/07/2000 - 30/06/2001 Max L. 660.000 (seicentosessantamila)
1/07/2001 - 30/06/2002 Max L. 660.000 (seicentosessantamila)
1/07/2002- 30/06/2003 Max L. 660.000 (seicentosessantamila)
1/07/2003- 30/06/2004 Max L. 660.000 (seicentosessantamila)
L'Azienda e la Rappresentanza sindacale aderente alle
OOSSLL stipulanti il presente contratto, definiscono il premio annuo fissandolo
entro il tetto massimo indicato al precedente comma. Qualora nel periodo
di vigenza contrattuale si verifichi il superamento degli obiettivi di
aumento del fatturato procamera individuato nel precedente articolo, per
ogni milione di incremento verrà erogato il corrispondente valore
indicato nell'art.20.
Art. 18
I premi di produttività e redditività come definiti dal
presente Contratto decorrono dal 1 luglio 2000.
Art. 19
Le erogazioni economiche derivanti dall'applicazione dei precedenti artt.14,
15 e 17, verranno effettuate di regola a semestri posticipati. Il primo
semestre posticipato è fissato al 30 giugno 1996 e la relativa
erogazione avverrà con la retribuzione di luglio 1996. Il secondo
semestre posticipato è fissato al 31 dicembre 1996 e la relativa
erogazione avverrà con la retribuzione di gennaio 1997. Così
a seguire. Diverse modalità di erogazione potranno essere definite
tra azienda e Rappresentanze sindacali aderenti alle OOSSLL stipulanti
il presente contratto.
Art. 20
Qualora gli obiettivi definiti dagli artt.13 e 16 siano raggiunti in parte,
il premio di produttività e di redditività saranno corrisposti
in proporzione. In applicazione del principio di proporzionalità,
il valore economico del premio di produttività parametrato (IV
liv.) attribuito al punto percentuale di occupazione camere è pari
a lire 98.000 (novantottomila). Il valore economico del premio di redditività
parametrato (IV liv.) attribuito ad ogni milione di incremento del fatturato
come tale definito nell'art.17. è di un massimo di lire 66.000
(sessantaseimila). Il punto percentuale occupazione camere pari alla metà
o maggiore di essa è arrotondato alla unità superiore. La
frazione di milione pari o superiore alla metà vale l'intero milione.
Le frazioni di punto o di milione inferiori alla unità, si conteggiano
in decimali.
Art. 21
Per monte ore dovute si intende quello definito dal C.C.N.L. 6 ottobre
1994. I premi di produttività e/o di redditività verranno
proporzionati al monte ore dei contratti part-time ed a termine come tali
definiti dalle leggi vigenti.
Il premio di produttività e/o di redditività verranno corrisposti
al dipendente in proporzione alle ore effettivamente lavorate.
Si considerano effettivamente lavorate le ore godute per ferie, per fruizione
dalle 104 ore e/o modifiche previste dal presente contratto, per l'espletamento
dei diritti sindacali e per festività godute."
b) Comparto P.E.:
Le parti, preso atto dell'oggettiva difficoltà all'individuazione
di un meccanismo e di un modello specifico per i P. E., secondo quanto
indicato nel punto b) dell'art.55 dell'Ipotesi di Accordo convengono,
nelle more della identificazione e realizzazione del meccanismo stesso,
di utilizzare il modello del comparto alberghi abbattendone le erogazioni
che tale modello individuerà del 75% della quota di produttività.
Le parti ritengono altresì di dover proseguire gli sforzi comuni,
attraverso gli strumenti in essere e da costruire presso l'EBT, affinchè
si realizzi un modello specifico per i P.E. eventualmente suddiviso in
subcomparti.
Tuttavia le parti ritengono, altresì e di ciò si danno reciprocamente
atto, che il meccanismo del comparto alberghi, in quanto legato sostanzialmente
alla situazione dei flussi turistici, sia sufficientemente oggettivo dell'andamento
di tutto il settore e pertanto utilizzabile anche da altri comparti.
c) Comparto Stabilimenti Balneari:
Le parti, preso atto dell'oggettiva difficoltà all'individuazione
di un meccanismo e di un modello specifico per gli Stabilimenti Balneari,
secondo quanto indicato all'art.55 dell'Ipotesi di Accordo convengono,
nelle more della identificazioni e realizzazioni del meccanismo stesso,
di utilizzare il modello di comparto alberghi abbattendone le erogazioni
che tale modello individuerà del 35% della quota di produttività.
Le parti ritengono altresì di dover proseguire gli sforzi comuni,
attraverso gli strumenti in essere e da costruire presso l'EBT, affinchè
si realizzi un modello specifico per gli Stabilimenti Balneari. Tuttavia
le parti ritengono, altresì e di ciò si danno reciprocamente
atto, che il meccanismo del comparto alberghi, in quanto legato sostanzialmente
alla situazione dei flussi turistici, sia sufficientemente oggettivo dell'andamento
di tutto il settore e pertanto utilizzabile anche da altri comparti.
c) Comparto Agenzie di Viaggio:
Le parti, preso atto dell'oggettiva difficoltà all'individuazione
di un meccanismo e di un modello specifico per le Agenzie di Viaggi, secondo
quanto indicato nel punto c) dell'art.55 dell'Ipotesi di Accordo convengono,
nelle more della identificazioni e realizzazioni del meccanismo stesso,
di utilizzare il modello di comparto alberghi abbattendone le erogazioni
che tale modello individuerà del 91% della quota di produttività.
Le parti ritengono altresì di dover proseguire gli sforzi comuni,
attraverso gli strumenti in essere e da costruire presso l'EBT, affinchè
si realizzi un modello specifico per le Agenzie di Viaggio. Tuttavia le
parti ritengono, altresì e di ciò si danno reciprocamente
atto, che il meccanismo del comparto alberghi, in quanto legato sostanzialmente
alla situazione dei flussi turistici, sia sufficientemente oggettivo dell'andamento
di tutto il settore e pertanto utilizzabile anche da altri comparti.
Art. 56
Le Parti, preso atto dell'esistenza nelle compagini
delle Associazioni datoriali firmatarie del presente contratto di aziende
provenienti da altri sistemi organizzativi e dell'esistenza nelle suddette
aziende di contrattazione aziendale con l'individuazione di premi di risultato,
convengono quanto segue:
a) Le aziende che si trovino nella situazione sopra riportata applicheranno
il presente contratto nella sua interezza.
b) Qualora il dato consolidato dei premi erogati in tali aziende fosse
superiore ai premi individuati nel presente contratto, l'eccedenza verrà
erogata come E.D.R. (elemento distinto della retribuzione) non assorbibile
da futuri miglioramenti anche se espressamente previsto dal CCNL.
c) Gli eventuali aumenti dei premi individuati dal presente contratto
rispetto al dato consolidato dei premi finora erogati in applicazione
di contrattazioni territoriali già in essere, verranno riconosciuti
ai lavoratori delle aziende che si trovano nella condizione di cui al
punto b), andando ad aumentare l'E.D.R.
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