Contratto Integrativo Provinciale di Roma e Provincia  

Oggi è

Il Contratto Nazionale di Lavoro del Turismo, che interessa un milione di lavoratori, è scaduto da 

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CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO

Il giorno 31 luglio 2001, in Roma tra

l'URART - Vice Presidente Vicario Giorgio Bodoni assistito dal Segretario Generale Giancarlo Mulas,

l'APRA - rappresentata dal proprio Presidente Massimo Bettoja, dal Vice Presidente Gaetano Torino, assistiti dal Vice Direttore Tommaso Tanzilli,

l'ASSORISTORANTI - rappresentata dal Presidente Giorgio Bodoni in rappresentanza del comparto dei Pubblici Esercizi,

la FIAVET LAZIO rappresentata dalla Presidente Maria Vittoria Stefani assistita dal Vice Presidente Tommaso Del Giudice,

la FAITA Lazio rappresentata dal Presidente Placido Rosi,

il S.I.B. Lazio rappresentato dal Presidente Fabrizio Fumagalli,

Parti che hanno conferito al Segretario Generale dell' URART Giancarlo Mulas la funzione di coordinatore della delegazione datoriale assistito da Tommaso Tanzilli,

e

la FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Luigi Corazzesi, dal Segretario Otello Belli e dai Signori Giuseppe Mancini e Orfeo Cecchini,

la FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Amedeo Meniconi e dal Segretario Alfredo Magnifico e Rolando Sirni,

la UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Luigi Scardaone, dal Segretario Generale aggiunto Bartolo Iozzia e dalla segretaria Giuliana Baldini.

Visto il CCNL TURISMO 6 ottobre 1994, nonché il relativo accordo di rinnovo del 29 gennaio 1999, si è stipulato il presente Accordo Integrativo Territoriale per il Turismo a valere per il Territorio della Regione Lazio o per i territori subregionali individuati nell'art.1. Il testo del presente contratto è coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di stesura definitiva siglata il 20 giugno 2001.

Premessa
Le Organizzazioni datoriali e sindacali, nel sottoscrivere il Contratto Regionale del Turismo, hanno inteso aderire coerentemente e interamente al protocollo sulle politiche contrattuali, occupazionali e dei redditi firmato dal Governo e dalle parti sociali il 23 Luglio 1993 e riconfermato a Dicembre 1998, nonché a quanto previsto dal CCNL del Turismo in relazione al secondo livello di contrattazione.
Le parti si sono accinte a discutere e ad arrivare ad un punto di equilibrio conclusivo per la stipula di questo Contratto Territoriale partendo da due premesse condivise

1. L'estrema complessità e articolazione delle aziende del settore turismo sia in termini di diversità di missione che in termini di numero degli addetti e di diversità di tipologie del lavoro;
2. L'ampiezza della produzione legislativa degli ultimi anni in tema di flessibilità, accesso al mondo del lavoro, tipologie dei lavori, regolamentazione del contenzioso ecc…

I contenuti di queste due premesse, qualora non governati con strumenti adatti, possono dar luogo a fenomeni di esplosione e di implosione del settore e dei suoi comparti, da qui l'esigenza di uno strumento di governo individuato di comune accordo nel Contratto Territoriale di Settore.
La più significativa novità politico organizzativa consiste proprio nella circostanza che, per la prima volta nel nostro Paese si è giunti a stipulare un contratto di 2° livello la cui sfera di applicazione insiste su tutto il settore TURISMO e su tutto il territorio della Regione sia pure con le gradualità previste.
Le Parti si sono pertanto dotate di uno strumento, sicuramente perfettibile, ma di grande spessore per governare i processi del settore e le modifiche strutturali dello stesso.

Strumento di cui si sente fortemente il bisogno sia per rendere dinamiche le politiche di sviluppo e di crescita possibile delle aziende e dell'occupazione, sia per limitare, circoscrivere e incentivare ad emergere tutte quelle situazioni di mancato o non totale rispetto delle regole che possono essere presenti nel settore e indotte dalla variabilità e volatilità sia delle aziende che delle prestazioni lavorative.
Le Parti pertanto si sono dotate del presente strumento anche per incidere sui processi legislativi in atto tesi a modificare l'assetto istituzionale del Settore e per contribuire a rendere effettiva l'affermazione ricorrente "turismo prima industria del Paese" nel quadro di una politica di incentivi al settore che sia in grado di far compiere al "Sistema Turismo" il salto di qualità necessario per misurarsi positivamente con la concorrenza internazionale e poter quindi accrescere le quote di mercato di cui attualmente dispone.
Le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto ritengono che questo modo di porsi delle Parti Sociali, rispetto alla concertazione anche attraverso gli strumenti bilaterali e le previste iniziative politiche comuni, sia il giusto approccio per un corretto funzionamento dei meccanismi contrattuali anche a livello territoriale volendo accogliere in tal modo appieno lo spirito e la ratio che hanno animato il Protocollo 23 Luglio 1993.

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1

Il presente Contratto Integrativo Territoriale disciplina ed integra al livello di competenza appresso definito, i rapporti di lavoro tra le aziende appartenenti ai comparti sottoindicati, così come definiti all'art.1 del CCNL 6/X/94, ed il relativo personale dipendente:
A. AZIENDE ALBERGHIERE;
B. COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA;
C. AZIENDE DI PUBBLICI ESERCIZI,
D. STABILIMENTI BALNEARI;
E. IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO.

Il presente Contratto Integrativo Territoriale ha validità nell'ambito della Regione Lazio.
Per quanto concerne il comparto alberghiero e quello dei pubblici esercizi l'ambito territoriale di applicazione del presente contratto è quello del territorio della provincia di Roma.
A tal proposito le parti si impegnano a porre in essere tutte le iniziative, separate o congiunte, finalizzate all'estensione alle altre provincie e/o territori omogenei del presente contratto ed a tal fine si incontreranno con le altre realtà organizzative territoriali per definire il percorso, anche progressivo, di applicazione del presente contratto all'intera Regione Lazio.
Il processo di estensione dovrà essere esaurito entro il 31 Dicembre 2000.


DECORRENZA - DURATA E INSCINDIBILITA'
Art. 2
Il presente contratto integrativo territoriale entra in vigore il 1° Luglio 2000 e scadrà il 30 Giugno 2004, ferme restando le eventuali diverse decorrenze, ove previste, per i singoli istituti.
La disdetta può essere data da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In ogni caso il presente contratto continuerà a produrre effetto fino al successivo rinnovo.
Le parti si danno atto che tutte le norme contenute nel presente contratto integrativo territoriale sono tra loro inscindibili, così come inscindibile è la connessione di esse con le disposizioni contenute nella parte normativa ed in quella economica del CCNL vigente considerando quindi i due elementi contrattuali un tutt'uno, da cui trae origine il sistema negoziale adottato.
Per quanto non espressamente disposto o modificato dal presente contratto rimane valido quanto pattuito in tutte le precedenti contrattazioni territoriali dei diversi comparti.


NORMA DI SALVAGUARDIA

Art. 3
Le parti, condividendo le ragioni e le finalità dell'istruzione professionale, dell'apprendistato e delle altre possibili dirette esperienze di lavoro all'interno del sistema produttivo aziendale, (borse lavoro, piani di inserimento, cfl, ecc.) nonché identificando tutti i sistemi di flessibilità organizzativa e produttiva recepiti nella contrattazione nazionale ed in quella integrativa territoriale, quali elementi fondamentali e necessari per rispondere ad imprescindibili richieste di qualità e professionalità del servizio offerto, concordano nel ritenere non applicabili né le modalità organizzative né gli aspetti retributivi contemplati nel presente accordo, in tutti quei casi in cui vengano accertati in via definitiva dagli Organi di controllo istituzionali preposti, o dalla magistratura, violazioni di legge e/o inadempienze contrattuali, compresa l'iscrizione dell'azienda all'EBT.
Per i rapporti di apprendistato e per i contratti a termine degli studenti lavoratori, fatto salvo ogni ulteriore diritto, al lavoratore, nel caso di violazioni di cui sopra, deve essere corrisposta la retribuzione corrente prevista dalla vigente contrattazione collettiva.


ASSUNZIONE
Art. 4
A chiarimento ed integrazione di quanto al previsto dal comma 2 dell'art. 65 del CCNL 6/X/94 e di quanto previsto dall'Ipotesi di Accordo del 22/01/1999 si precisa che l'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
A) Tipologia contrattuale;
B) La data di assunzione;
C) La durata del periodo di prova;
D) La qualifica del lavoratore;
E) Il livello di inquadramento;
F) Il trattamento economico;
G) Il richiamo espresso, oltre che al CCNL, a tutte le norme del presente Contratto Integrativo ed agli allegati allo stesso, in quanto tra loro inscindibili.


Art. 5
Presso l'EBT hanno sede le Commissioni Paritetiche di cui all'art. 8 e seguenti.

All'EBT compete, su mandato delle Parti firmatarie del presente accordo, la istituzione di una apposita segreteria per il funzionamento delle Commissioni.


Art. 6
In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli Enti Bilaterali dal CCNL in tema di ausilio all'incontro tra domanda e offerta di lavoro è istituito presso l'EBT un apposito centro di servizio con i compiti di facilitare l'ingresso di giovani nei processi produttivi del settore e di non disperdere professionalità acquisite anche mediante la costituzione di una anagrafe, intendendo per tale un elenco/banca dati dei lavoratori del settore che a vario titolo si colleghino all'EBT.

A tal fine le parti stipulanti il presente contratto definiranno compiti e funzioni del centro di servizio e dell'anagrafe, anche mediante specifici accordi, con particolare riferimento al nuovo spirito introdotto con l'Accordo di rinnovo del 22 gennaio 1999 e al quadro normativo in costante evoluzione sulla materia del collocamento.

Art. 7
Le parti firmatarie del presente contratto convengono di estendere la valenza territoriale dell'EBT di Roma e Provincia a tutta la Regione Lazio mediante l'esperimento delle necessarie attivazioni contrattuali, legali e notarili, prevedendo la costituzione di appositi centri di servizio che agiranno in qualità di sportelli dell'EBT Turismo del Lazio nei territori, fuori dalla Provincia di Roma, dove tale costituzione sia richiesta da una particolare concentrazione di aziende e lavoratori.

I Centri di Servizio dovranno operare con le risorse provenienti dal territorio di loro competenza.

COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI

Art. 8
Sono istituite le Commissioni Paritetiche Territoriali di livello provinciale con sede presso l'EBT cui è affidata l'istituzione di apposita segreteria su mandato delle Parti firmatarie del presente accordo.

La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dagli articoli seguenti.

PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE

Art. 9

La Commissione Paritetica Territoriale per la composizione delle controversie collettive è composta da un membro per ogni Associazione imprenditoriale firmataria del presente contratto e tanti membri per le OO.SS. per quanti sono i membri di parte datoriale.

Fatta salva la procedura prevista dagli articoli 34 e 35 C.I.P. 27 aprile 1973, che continuerà ad essere esperita dalla Commissione di cui all'Accordo Territoriale APRA/OO.SS. 12 maggio 1992, integrato dagli Accordi Sindacali Territoriali AICA (17/12/96) - ASSHOTEL (17/12/96) - ANTEA (28/1/98) che si intendono qui integralmente riportati, al pari degli stessi articoli 34 e 35 C.I.P. e facenti parte integrante del presente contratto, le controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno demandate all'esame della Commissione Paritetica Territoriale per la eventuale composizione delle stesse, seguendo le procedure di seguito indicate.
Nel caso di insorgenza di una controversia di cui al comma precedente le Associazioni imprenditoriali e/o sindacali interessate richiederanno alla segreteria, istituita presso l'EBT, la convocazione della Commissione Paritetica a mezzo lettera raccomandata, fax, o altro mezzo equipollente. La convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni.

Al fine di consentire alla Commissione la valutazione della controversia, la segreteria acquisirà le valutazioni di parte delle Organizzazioni interessate entro lo stesso termine.

La Commissione si pronuncerà sulla controversia entro i 20 giorni successivi.

I membri della Commissione potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione fino ad un massimo di ulteriori 20 giorni.

Durante lo svolgimento delle procedure ordinarie o entro i termini di cui sopra, le parti non procederanno ad azioni dirette.

La Commissione, sia in caso di composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo, sottoscrive apposito verbale nel numero di copie necessarie agli adempimenti di legge, alla conservazione nell'archivio della Commissione, alla consegna del predetto verbale ad ogni Organizzazione datoriale e sindacale facente parte della Commissione. La segreteria tecnica provvede alla bisogna.

Le statuizioni della Commissione Paritetica Territoriale hanno valore vincolante per le Parti, fatta salva l'eventuale interpretazione autentica delle norme del CCNL che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.

Qualora il tentativo di conciliazione si riferisca a interpretazione di norme del CCNL è esperibile, in caso di mancato accordo, un secondo tentativo di conciliazione presso la Commissione Paritetica Nazionale con l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.

A tal fine la Commissione Paritetica Territoriale entro 10 giorni dalla firma del verbale di mancato accordo dovrà fare apposita richiesta di pronunciamento alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della copia del verbale stesso dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle Parti. Se tale pronunciamento non avverrà entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione le parti potranno adire ogni qualsivoglia via a tutela dei propri interessi.

La Commissione Paritetica avrà inoltre i seguenti compiti:

a) esprimere pareri di conformità vistando i contratti di formazione e lavoro.
b) esperire le procedure previste dall'art. 47 della Legge 428/90 qualora si verifichi un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 C.C., oppure di cambio di appalto.

Le modalità ed i termini per l'espletamento delle procedure previste nei punti a) e b) saranno determinate con apposito regolamento da emanare entro 60 gg. dalla stipula del presente contratto e basato sui seguenti indirizzi.

Le aziende uscenti dall'appalto o proponenti la cessione di azienda o di ramo di azienda sono obbligate a comunicare l'evento almeno 20 giorni prima inviando alla Commissione la relativa documentazione e chiedendo un incontro tra le parti. Analoga richiesta di incontro può essere, con gli stessi termini, inoltrata dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto Integrativo. La Commissione Paritetica convocherà immediatamente le aziende e le Organizzazioni Sindacali al fine di:

1) certificare la regolarità del passaggio nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti.
2) mettere in essere ogni e qualsivoglia strumento in suo potere per dirimere eventuali differenze di vedute tra le aziende e le Organizzazioni Sindacali.

La Commissione di cui al presente articolo assume il ruolo di Osservatorio della vertenzialità complessiva, monitorando le casistiche più frequenti ed eventualmente formulando alle Parti proposte per il miglior funzionamento dell'attività conciliativa.

Fatte salve le azioni giudiziarie, qualora il quadro normativo di riferimento in costante evoluzione lo consenta, può essere adito il collegio di arbitrato di cui all'art. 12 ad iniziativa di una delle parti nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione di controversie collettive.


PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI

Art. 10
Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto ed il relativo personale dipendente saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di una Commissione di conciliazione.
La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un rappresentante della Associazione imprenditoriale territoriale alla quale l'azienda aderisce e/o conferisce mandato e da un rappresentante della Organizzazione sindacale territoriale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato.
La Commissione ha sede presso l'Ente Bilaterale Territoriale, cui compete l'istituzione di una apposita segreteria su mandato delle Parti firmatarie del presente accordo.
La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
Qualora dovesse pervenire alla Segreteria della Commissione costituita presso l'EBT richiesta di convocazione della Commissione stessa da parte di una azienda o di un lavoratore iscritti all'EBT ma non aderenti ad alcuna Associazione imprenditoriale o ad alcuna Associazione sindacale firmataria del presente contratto, la segreteria provvederà tempestivamente, e prima della convocazione di cui al successivo comma 6., ad inoltrare all'azienda richiedente o al lavoratore la modulistica necessaria al conferimento dei mandati. La modulistica è allegata al presente contratto (All. A e B).
La Segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa. La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la Commissione. I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti concordano.
La segreteria della Commissione, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica nè del CCNL, nè del presente Contratto, né di eventuali altri accordi territoriali e aziendali. L'interpretazione autentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione Paritetica Nazionale per il CCNL ed alla Commissione Paritetica Territoriale per gli accordi territoriali, cui la Commissione di Conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
La Commissione Paritetica ha il compito altresì di esperire il tentativo di conciliazione previsto per i licenziamenti individuali.
Le modalità ed i termini saranno definiti con apposito regolamento da emanarsi entro 60 gg. dalla stipula del presente contratto. Il regolamento dovrà comunque prevedere l'esperimento del tentativo di conciliazione in tempi inferiori a 60 gg. dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione da parte della Segreteria Tecnica.
Qualora il tentativo di conciliazione della controversia individuale fallisca può essere adito il collegio di arbitrato di cui all'art.12 ad iniziativa di una delle parti.


PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO RELATIVE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 11
Ferme restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dell'articolo 7 della legge 300 del 1970, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione istituita presso l'EBT, di un collegio di conciliazione e arbitrato che deve essere costituito entro 20 gg. dalla richiesta del lavoratore/ice.

Il collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione stessa.

L'elenco generale di cui al comma precedente è formato da tre esperti indicati da ogni Organizzazione firmataria del presente Contratto. La scelta o l'estrazione a sorte viene effettuata fra gli esperti indicati dall'Associazione imprenditoriale alla quale l'azienda aderisce o conferisce mandato e fra gli esperti indicati dall'Organizzazione Sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio.
Qualora il datore di lavoro, non aderente a nessuna delle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto, non provveda a nominare il proprio rappresentante entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 12
Il Collegio di cui al precedente art. 11 può essere adito anche per le controversie individuali e collettive ove il tentativo di conciliazione in sede di Commissione Paritetica fallisca.

In tal caso il deferimento della controversia al Collegio avverrà ad iniziativa di una delle parti con il rispetto delle seguenti procedure previste nel precedente articolo 11.

Nota a verbale

Le Parti si danno reciprocamente atto che il quadro normativo di riferimento nel quale è stata inserita la gestione della vertenzialità disciplinata dal presente contratto, ed in particolare la disciplina dell'arbitrato, è costituito dagli artt.149, 150 e 151 del CCNL Turismo del 06/10/94 e dal decreto legislativo 31 Marzo 1998, n.80. Le Parti convengono che il terzo membro indicato al 2° comma dell'art.11 assumerà le funzioni di presidenza del collegio e sarà remunerato.

CONTRIBUTI CONTRATTUALI

Art. 13

Al fine di assicurare, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'efficienza delle strutture operative contrattuali nonché dei necessari supporti tecnici operativi dell'EBT, la riscossione delle quote di competenza dell'EBT stesso sarà assicurata per il tramite di idoneo Istituto Bancario ed apertura di c/c postale.
Nell'ambito territoriale previsto, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui sopra, tutti i datori di lavoro ed i loro dipendenti al cui rapporto di lavoro si applichi il CCNL Turismo, nonché il presente Contratto Integrativo Territoriale, essendo le normative contrattuali richiamate tra loro strettamente connesse ed inscindibili.
La misura dei contributi e le relative forme di versamento, trovano la loro disciplina negli accordi e nei regolamenti di comparto che si intendono qui integralmente riportati.
I datori di lavoro sono tenuti ad acquisire, con l'assunzione, l'accettazione da parte del dipendente, di tutte le norme del Contratto Integrativo Territoriale e degli allegati allo stesso.
Le aziende non iscritte all'EBT, fermo restando quanto disposto in materia dal CCNL, non potranno ottenere i benefici previsti dalla contrattazione nazionale e dal presente Contratto Integrativo.

Art. 14
Le parti, in relazione a quanto da esse concordato in merito alla necessità di incentivare i livelli occupazionali del settore turistico e nel contempo di perseguire una maggiore qualità professionale anche attraverso la specificità dei corsi predisposti dall'EBT su richiesta delle Associazioni di categoria aderenti, in applicazione di quanto al comma 6 dell'art. 61 ed ai commi 6 e 7 dell'art. 62 del CCNL del 6/10/1994, convengono che alle aziende sia fatto obbligo di comunicare con cadenza trimestrale all'EBT l'elenco nominativo del personale extra e le relative quote di competenza, così come comunicheranno allo stesso EBT elenco del personale utilizzato con contratto a termine ai sensi del già richiamato art. 62, e del personale utilizzato con lavoro temporaneo, anche al fine di consentire all'EBT di predisporre idonea attività formativa.
Di tale personale sarà tenuto a cura dell'EBT il previsto, apposito registro.
Le Parti convengono che la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro è fondamentale sia per l'applicazione corretta della normativa vigente sia per l'elevazione degli standard di sicurezza con conseguente miglioramento della qualità del lavoro e diminuzione dei costi sociali. A tal fine le Parti convengono ad individuare nell'EBT l'organismo nel quale disciplineranno lo svolgimento di compiti e funzioni propri del Delegato alla Sicurezza di bacino con le relative prerogative funzionali. Le Parti impegnano l'EBT a produrre entro 90 giorni un regolamento per la disciplina della materia in questione che si impegnano a recepire con accordo a latere.


PARTECIPAZIONE AI CORSI DI QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Art. 15
Premesso che è interesse comune delle parti nonché delle aziende e dei lavoratori tutelare e migliorare la professionalità degli stessi, si conviene di destinare alla formazione gestita dall'EBT un pacchetto di almeno 40 ore annuali.
Tali ore saranno concesse dalle aziende a titolo di "permesso retribuito per formazione" pari a n.° 32 ore, mentre le restanti 8 ore saranno rese disponibili dai lavoratori mediante l'utilizzo di permessi retribuiti di cui all'art. 70 del CCNL.
L'utilizzo del pacchetto di permessi come sopra disciplinato è subordinato alla correlazione fra le mansioni e la qualifica del lavoratore e l'intitolazione del corso.
L'iscrizione del lavoratore al corso sarà fatta su modulistica dell'E.B.T. e sottoscritta sia dall'azienda che dal lavoratore.
L'EBT comunicherà alle aziende l'assenza ingiustificata del lavoratore dal corso al fine di recuperare le ore di permesso eventualmente fruite ai sensi del 2° comma di questo articolo.
La frequenza ai corsi, ed il relativo rilascio degli attestati, è considerata valida solo qualora non ci siano assenze complessivamente superiori al 15% delle ore previste dal progetto formativo.

SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 16

Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Territoriale, un "Fondo per il sostegno al reddito" dei lavoratori occupati nei comparti delle imprese di viaggi e turismo, dei pubblici esercizi e della ricezione all'aria aperta. Fatte salve le peculiarità e specificità dei comparti sopra richiamati, il modello organizzativo e procedurale di riferimento sarà quello attualmente in essere per il comparto alberghiero.
Una commissione congiunta composta dai rappresentanti delle Associazioni datoriali interessate, dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, nonché da una rappresentanza dell'EBT, sarà insediata alla firma del presente accordo e formulerà alle parti le proposte di disciplina e di regolamentazione entro 120 (centoventi) giorni dal suo insediamento.
Al fine di rendere concretamente operativo tale "Fondo" le parti convengono che esso sia inizialmente alimentato da specifiche risorse pari al 30% del gettito dei comparti di riferimento assicurato all'EBT (30% dello 0,40% di competenza dei comparti Ag. di Viaggi, P.E. e ricettività all'aria aperta)


Art. 17
In coerenza con lo spirito unitario del Settore Turismo che anima il presente contratto integrativo, le Parti convengono che gli obiettivi previsti dagli artt.24 e 25 del contratto Integrativo APRA/OO.SS. 12 giugno 1996, vengano assunti da tutte le parti firmatarie del presente Contratto.


APPRENDISTATO

Art. 18
In considerazione della ratio e dello spirito delle nuove leggi in materia di accesso al lavoro dei giovani ed in particolare di apprendistato, nonché dell'evoluzione sociale intervenuta negli ultimi decenni, con particolare riferimento all'abolizione del divieto di lavoro notturno per le donne, all'abbassamento a 18 anni per il compimento della maggiore età, all'innalzamento della durata della scolarizzazione obbligatoria, provvedimenti questi successivi alla legge istitutiva dell'apprendistato del 1955, le Parti convengono sull'opportunità di perseguire l'obiettivo dell'abolizione del divieto di lavoro notturno per gli apprendisti, attraverso uno specifico provvedimento legislativo.

Nelle more dell'adozione di tale provvedimento le Parti convengono di consentire il prolungamento fino alle ore 24.00 dell'orario di lavoro, esclusivamente per gli apprendisti maggiorenni, soprattutto in considerazione delle peculiarità organizzative del settore turismo nonché dello svolgimento dell'evento giubilare al quale Roma e Lazio sono particolarmente interessate.

A tal fine le Parti convengono di chiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro un incontro congiunto finalizzato alla concessione di tali eccezioni sulla scorta della nota interpretativa del Ministero del Lavoro n. 5/25116/APPR del 16/1/1999 che ha disposto la possibilità di adibire gli apprendisti al lavoro anche in ore notturne in presenza di turni aziendali programmati ferma restando la tutela dei minori.


Art. 19
In deroga a quanto in materia di apprendistato dispone il vigente CCNL, è consentito:
a) l'assunzione di 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato;
b) l'allungamento della durata del periodo di apprendistato per i livelli 4° e 5° a 48 mesi, per il 6° super a 36 mesi e per il 6° a 24 mesi.
La fruizione dell'allungamento del periodo di apprendistato è subordinata alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto da riconoscersi mediante verbale sindacale che deve essere sottoscritto in Commissione Paritetica entro le rispettive scadenze previste dal CCNL per la durata dell'apprendistato.

Le aziende sono tenute a comunicare all'EBT l'elenco degli apprendisti utilizzati.

Art. 20

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto ad un indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i primi 3 gg. di malattia e per non più di 5 eventi morbosi in ragione d'anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre.

LAVORO EXTRA

Art. 21

Ai sensi del terzo comma dell'art. 23 della Legge n. 56 del 1987, è consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra, oltre nei casi previsti dal CCNL, anche in caso di rinforzi temporanei dell'organico conseguenti ad un incremento rilevante delle attività o di sostituzioni di malattie brevi di personale in organico, per periodi non superiori a 3 gg. consecutivi. Anche tali assunzioni sono soggette alle previste comunicazioni all'EBT.

CONTRATTI DI INSERIMENTO

Art. 22
Nei casi previsti dall'art. 63 del CCNL 1994 il periodo per il trattamento inferiore è elevato a 20 mesi.

Per le qualifiche che prevedono un inquadramento finale nei livelli superiori al 4°, il trattamento economico può essere quello di due livelli inferiori nei primi 12 mesi, conseguentemente, dal 13° al 20° mese il trattamento economico sarà pari a quello del livello inferiore a quello di inquadramento finale.

STUDENTI LAVORATORI

Art. 23
Al fine dell'integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro, le aziende potranno stipulare contratti a termine, anche ricorrendo alle convenzioni che l'EBT stipulerà con Istituti Scolastici ed Universitari, della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti, ferma restando la disciplina del lavoro minorile, che frequentino:
a) scuole alberghiere - i giovani saranno inseriti nei settori corrispondenti al corso scolastico frequentato.

b) istituti superiori - i giovani potranno essere inseriti solamente nei reparti sala e bar (cameriere)

c) corsi di studi universitari stabiliti annualmente dalle parti con apposito accordo entro il 30 marzo.
Per l'anno 2000 è consentito l'utilizzo per il periodo di fine anno. Le aziende possono distribuire l'impegno dello studente anche in due periodi in ragione d'anno.

Durante il contratto a termine il giovane percepirà la seguente retribuzione mensile:
- 55% per chi ha frequentato il primo anno di scuola:
- 60% per chi frequenta gli istituti superiori.
- 65% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola;
- 70% per chi frequenta corsi di studi universitari; - 75% per chi ha frequentato gli anni successivi;
Dette percentuali vanno calcolate sulle retribuzioni contrattuali previste per i rispettivi livelli di inquadramento dei dipendenti maggiorenni qualificati.

All'atto delle assunzioni di cui al presente articolo l'azienda dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione avvalendosi di apposito modulo vidimato dall'EBT da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa vigente e all'assolvimento degli obblighi in materia di legislazione del lavoro.

Art. 24
Il ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre i casi già previsti dall'art. 62 del CCNL 1994, come modificato dall'Accordo 22 gennaio 1999, è consentito, come previsto dalla Legge 488/99 modificativa della Legge 196/1997, per tutte le qualifiche inquadrate nei livelli 6° e 7°.

Art. 25
Ferma restando la disciplina prevista dal CCNL relativa ai lavoratori assumibili a tempo determinato e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, le percentuali previste dall'art. 62, modificato dall'Accordo 22 gennaio 1999, sono elevate come segue:


Base di computo lavori

Assumibili
Da 0 a 4
4 unità
Da 5 a 9
5 unità
Da 10 a 25
7 unità
Da 26 a 35
8 unità
Da 36 a 50
12 unità

Nelle unità produttive con oltre cinquanta dipendenti, escludendo dal computo i dirigenti ed i contratti a termine di durata inferiore ai sei mesi ed i casi di sostituzione per maternità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a termine e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, non potrà superare complessivamente il 28% di cui non più del 19% per ciascuna fattispecie.
Delle assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo le aziende provvederanno a darne comunicazione all'EBT mediante apposita modulistica predisposta dall'EBT stesso.
Le Associazioni datoriali e le OO.SS.LL. firmatari del presente Contratto esamineranno, su richiesta delle aziende di nuova apertura, la fruibilità degli istituti previsti dal presente articolo.


Le Parti firmatarie del C.I.T. Turismo esaminati gli artt. da 18 a 30 del sopracitato C.I.T. ritengono di riconfermare l'interesse comune delle Parti e l'interesse generale del comparto a che vengano usate tutte le forme di immissione previste dal mercato del lavoro e convengono quanto segue:
prevedere una procedura di verifica con le direzioni aziendali e le rappresentanze sindacali dell'organico effettivo e della sua composizione avviando così, laddove fosse necessario, un graduale processo di modifica della composizione dell'organico stesso in modo da realizzare quanto previsto dalla premessa politica del presente contratto.
A tal fine, in considerazione della peculiarità del mercato del Lavoro nel settore turistico, le Parti convengono che l'art. 25 del presente contratto può essere applicato, in esito a specifici accordi in sede sindacale, anche al di là del limite ivi previsto per ciascuna fattispecie del 19%, fermo restando il tetto massimo previsto del 28%.
Rimane ferma la validità dell'art. 25 stesso nei casi in cui non sia presente lo specifico accordo in sede sindacale di cui al comma precedente.
Quanto previsto dal 2° comma del presente articolo ha validità per le aziende di cui al 2° comma dell'art. 25 del presente contratto.

Premesso che il quadro normativo vigente contrattuale individua nella quota spettante all'EBT un adempimento contrattuale.
Vista la normativa vigente concernente il lavoro temporaneo/interinale, che prevede per le società fornitrici l'applicazione delle normative contrattuali delle aziende presso le quali i lavoratori sono chiamati ad operare.
Le Parti convengono che le aziende fornitrici inviino mensilmente all'EBT (entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento) la modulistica di cui all'art. 25 del C.I.T. contestualmente al versamento delle quote di competenza dell'EBT.

Art. 26


Le ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a temine e le diverse fattispecie previste dall'Accordo territoriale APRA/OO.SS.LL. 12 giugno 1996 sono estese a tutte le parti firmatarie del presente contratto.

FLESSIBILITA'

Art. 27

Fatta salva la possibilità per le aziende di attenersi a quanto previsto dai commi 3° e 4° dell'art.74 CCNL 1994, come modificato dall'accordo 22 gennaio 1999, le Parti convengono di istituire un'ulteriore fattispecie di flessibilità con un numero di settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative superiori che non potrà superare le 7 consecutive e con il conseguente e proporzionale recupero entro 22 settimane.

Le aziende che intendano applicare i sistemi di flessibilità previsti, dal presente articolo, possono dar corso all'organizzazione conseguente mediante comunicazione alle R.S.A. o R.S.U. o delegato aziendale 3 settimane prima dell'adozione dei programmi ed ai lavoratori interessati 2 settimane prima.

Le R.S.A., le R.S.U , o il delegato aziendale possono chiedere un incontro alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito all'applicazione dei programmi di flessibilità.
Copia del programma aziendale sulla flessibilità va obbligatoriamente trasmesso all'EBT a cura delle aziende interessate tre settimane prima dell'adozione dei programmi pena la non perseguibilità dei programmi stessi.

Ai lavoratori coinvolti nel programma aziendale di cui ai precedenti commi il monte ore annuo dei permessi di cui all'Art.70 del CCNL 1994 è elevato a 110 ore. I lavoratori interessati a programmi aziendali che prevedono un numero di settimane di flessibilità superiori a quattro ma inferiori a 7 avranno diritto ad un numero di 2 ore di permessi, oltre le 104, per ogni settimana oltre la quarta.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 28

In applicazione di quanto previsto dal 2° comma dell'Art.52 CCNL 1994, cosi' come modificato dall'ipotesi di Accordo 22 Gennaio 1999, le prestazioni individuali sono fissate come segue:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, la prestazione massima consentita è di 32 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, la prestazione massima consentita è di 142 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale, la prestazione massima consentita è di 1568 ore.

Art. 29
Le parti convengono di ritenere fin da ora qui riprodotte le norme individuate sulla materia del part time dal livello nazionale in applicazione del rinvio effettuato dal D. L. vo 61/2000 ed a tal fine si impegnano ad armonizzarle con le norme del presente contratto laddove necessario.
Inoltre, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di limite al ricorso al lavoro supplementare, il ricorso stesso va comunicato all'EBT con cadenza annuale. I dati relativi, custoditi a cura dell'EBT, potranno essere utilizzati dalle parti anche al fine del consolidamento dell'orario supplementare qualora, su base biennale, sia evidenziato un ricorso all'istituto in modo costante e ripetitivo sul singolo reparto.

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Art. 30
Con riferimento alle necessità di favorire una compiuta conoscenza del mercato del lavoro e delle professionalità operanti nel settore turistico nonché al fine di unire tali conoscenze ad una concreta esperienza diretta finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro ai giovani, le parti concordano nel ritenere il tirocinio mezzo idoneo ed utile alla scopo, ed a tal fine convengono che i Tirocinanti possono essere inseriti operativamente nei processi organizzativi produttivi delle aziende e che pertanto i tirocini rappresentano una fattispecie formativa diversa ed ulteriore rispetto alla stage.
Ferme restando le normative vigenti, le quali precisano che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro dipendente, ed in particolare il divieto di utilizzare il tirocinante in sostituzione di personale in organico, l'inserimento formativo avverrà con le modalità e per il periodo massimo qui appresso indicato, non ripetibile nel corso dell'anno e riferito alle diverse professionalità presenti nel contratto:

1° Livello max 6 mesi
2/3° Livello max 5 mesi
4/5° Livello max 4 mesi
6s/6° Livello max 3 mesi

In ogni caso il numero dei tirocinanti non potrà superare il 10% dell'organico del reparto di inserimento.
Le aziende interessate potranno rivolgersi direttamente all'Ente Bilaterale Territoriale per il Turismo il quale provvederà ad attivare il rapporto di tirocinio anche mediante apposita convenzione da sottoscrivere con l'Organismo Regionale competente.
L'EBT, se richiesto, potrà ricercare e selezionare giovani o personale da indicare all'azienda per essere inserito nel contesto formativo aziendale nel quadro di una eventuale concreta prospettiva occupazionale.

In tal caso l'azienda indicherà all'EBT le caratteristiche primarie preliminarmente necessarie ai fini selettivi.

L'EBT predisporrà, d'intesa con l'azienda, il programma formativo teorico-pratico che l'azienda stessa farà svolgere nel corso del tirocinio.
L'Azienda indicherà all'EBT, all'atto dell'attivazione del tirocinio, il responsabile aziendale che curerà lo svolgimento del programma concordato e l'inserimento del tirocinante. Parimenti l'EBT indicherà all'azienda il proprio tutore didattico/organizzativo.

L'EBT potrà in qualunque momento verificare lo svolgimento corretto del programma formativo di cui al comma precedente.
Qualora lo riscontrasse non conforme ne darà immediata comunicazione scritta all'organismo regionale competente ed alla Direzione aziendale anche al fine di una eventuale interruzione del tirocinio.

L'EBT provvederà direttamente alla copertura assicurativa per R.C.

Nelle more di una copertura assicurativa centralizzata a mezzo di convenzione EBT/INAIL, l'azienda provvederà direttamente ad aprire specifica posizione INAIL per i tirocinanti.

L'azienda riconoscerà mensilmente al soggetto inserito in tirocinio un contributo per rimborso spese pari a L. 450.000.

Il tirocinante, salvo gli impedimenti ed i divieti imposti dalla legislazione vigente, è soggetto alle disposizioni aziendali ed all'organizzazione del lavoro in quanto compatibile.

Al termine del tirocinio l'EBT rilascerà ai tirocinanti apposito attestato ed inserirà i nominativi nella Banca dati dell'EBT ai fini della segnalazione alle aziende del settore per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Le Parti convengono che, in ossequio allo spirito e alla ratio della legge 196/97, art.18, allo stage è applicata la disciplina del presente articolo in quanto compatibile.

Art. 31
Ferma restando la legislazione vigente, il lavoratore che intendesse esercitare il diritto di precedenza all'assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica ai sensi dell'art.8 bis D.L. 17/1983 convertito nella Legge n.79 del 25/03/1983, dovrà darne comunicazione scritta con lettera raccomandata alla Direzione Aziendale e all'EBT che ne curerà l'annotazione presso apposito registro Tale comunicazione deve pervenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 32
Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Territoriale si è anche perseguito l'obiettivo di determinare un punto di riferimento certo sia del costo del lavoro che delle disponibilità e flessibilità sulla base delle quali ciascuna azienda può essere messa in grado di determinare le proprie scelte, sia organizzative che di mercato.
Tale intendimento mira altresì ad eliminare ogni elemento di possibile concorrenza sleale nel mercato sulla base del mancato rispetto delle norme sottoscritte.
A tal fine, e nelle more di una più adeguata ed approfondita normativa legislativa e contrattuale, l'accesso alle flessibilità previste dal CCNL vigente, dall'Accordo Integrativo del comparto alberghiero 1996, nonché del presente Contratto Integrativo Territoriale, è consentito esclusivamente previa dichiarazione, da parte dell'azienda, debitamente vidimata dall'EBT, di "integrale applicazione del CCNL del 22/10/1999 e degli Accordi Territoriali Integrativi".
Sarà cura delle parti informare di quanto sopra i competenti uffici del Collocamento e gli uffici ispettivi, trasmettendo altresì copia del modulo di dichiarazione.

STAGIONALITA'

Art. 33
Le Parti stipulanti il presente contratto riconoscono che la stagionalità che coinvolge il territorio di Roma e del suo hinterland risulta, da dati consolidati nel tempo, di 8 mesi in ragione d'anno non sempre consecutivi in quanto soggetti a picchi di lavoro corrispondenti ai momenti di aumento della domanda.
Tale domanda, che risulta essere differenziata nei singoli comparti che compongono il settore, fluttua in modo tale da comportare la necessità di estendere gli Istituti legali e contrattuali adeguandoli alle fluttuazioni della domanda che si è evoluta negli ultimi anni verso un andamento discontinuo, anche in considerazione di estensioni già effettuate in tal senso in altri territori turisticamente analoghi a quello di riferimento del presente contratto.

PROCESSI DI CONSOLIDAMENTO

Art. 34
Visto quanto stabilito nei precedenti articoli, in materia di segnalazione, da parte delle Aziende, degli utilizzi delle diverse tipologie di lavoro all'Ente Bilaterale Territoriale, le parti convengono che con cadenza annuale si incontreranno per verificare le tendenze in atto e assumere orientamenti che portino avanti un processo di consolidamento delle varie tipologie di lavoro. Nel caso di contratti stagionali l'incontro tra le Parti firmatarie del presente contratto avverrà entro due mesi dalla conclusione degli stessi.

LAVORO NOTTURNO
Premessa
Le parti, nel prendere atto del contenuto del Decreto Legislativo n.532 del 1999 e dei chiarimenti forniti in proposito dal Ministero del Lavoro con la circolare n.13 del 2000, hanno convenuto di definire la presente disciplina del lavoro notturno.

Le parti, considerato come il CCNL turismo già prevedeva per i lavoratori notturni uno specifico trattamento economico e normativo di carattere complessivo, si riservano di modificare il testo del presente accordo alla luce di eventuali successivi accordi definiti in materia a livello Nazionale.

CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE

Art. 35
Ai fini di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n.532 del 1999, le parti si danno atto che il lavoro notturno costituisce una modalità normale di svolgimento del lavoro in seno ai comparti del settore turismo, così come indicati dal CCNL Turismo 1994.

MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE E COLLETTIVA

Art. 36
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un adeguato livello di servizi.

TRASFERIMENTO AL LAVORO DIURNO

Art. 37
Nel caso che, nel corso dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il medico competente accerti l'inidoneità alla prestazione del lavoro notturno, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore ed il lavoratore, al fine di evitare la risoluzione del rapporto di lavoro, possono derogare a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2103 del Codice Civile, con accordo da sottoscriversi presso la commissione paritetica di conciliazione di cui all'articolo 10 del presente Contratto.

PARTE SPECIALE ALBERGHI

Art. 38
Il limite di 32 ore previsto dal 5° comma dell'art. 70 CCNL 1994 è elevato a 42 ore.

I lavoratori hanno diritto a richiedere permessi retribuiti nei limiti di 24 ore annue da fruire mediante giornate intere o mezze giornate di permesso con preavviso scritto di almeno 3 giorni, salvo accordi aziendali più favorevoli.

Il diritto di cui al comma precedente non può essere esercitato di norma da più di un lavoratore dello stesso reparto per lo stesso giorno, salvo diverse intese fra le parti a livello aziendale.

DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO

Art. 39
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dei lavoratori notturni addetti alla portineria occupati negli alberghi con un numero di camere non superiore a 35 può essere fissata in sei giornate in deroga a quanto previsto dall'art.178 del CCNL 1994;
La durata del riposo intermedio durante il periodo non può essere superiore a tre ore ininterrotte.
Ai lavoratori notturni che, su richiesta del datore di lavoro, assicurino la propria disponibilità a soddisfare durante i riposi intermedi eventuali esigenze manifestate dalla clientela, è riconosciuta una speciale indennità pari a lire 5.000 (diconsi cinquemila) per ciascuna ora di riposo trascorsa nei locali dell'azienda senza svolgere la prestazione lavorativa.

PARTE SPECIALE IMPRESE VIAGGI E TURISMO
DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

Art. 40
Con riferimento al 1° e 2° comma dell'art. 371 del CCNL del 06/10/94 ed in applicazione della deroga di cui al 3° comma dell'articolo citato, si conviene che l'orario di lavoro settimanale potrà essere distribuito nell'arco di sei giornate lavorative.
L'attività lavorativa potrà essere svolta anche di domenica e per un massimo di 15 domeniche in ragione d'anno, compatibilmente con le disposizioni delle autorità locali, fermo restando il riposo settimanale di legge.
Tale modalità sarà concordata con le R.S.U. / R.S.A laddove esistenti. In ogni caso l'azienda dovrà preventivamente comunicare all'EBT l'adozione della flessibilità di cui al presente articolo.
Le R.S.U., le R.S.A., o il delegato aziendale possono chiedere un incontro alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito all'applicazione dei programmi di flessibilità.
Le aziende che decidessero di applicare la distribuzione dell'orario come sopra definito sono tenute ad erogare una maggiorazione del premio di comparto nella misura del 50% e comunque una cifra non inferiore a Lire 150.000 (diconsi centocinquantamila) in ragione d'anno riproporzionabili in base all'effettivo utilizzo delle flessibilità di cui sopra.

Art. 41

Le imprese di viaggi e turismo che utilizzano la distribuzione dell'orario settimanale nel modo disciplinato dall'articolo precedente, sono tenute all'applicazione dei sistemi di flessibilità con la speciale disciplina di cui al presente articolo, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26 del presente contratto. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative maggiori non potrà superare le 9 consecutive con conseguente recupero proporzionale entro 23 settimane.
In applicazione delle norme fissate in materia dal CCNL 21/01/99, l'orario settimanale di lavoro potrà essere elevato fino a 48 ore, fermo restando che la prestazione giornaliera non potrà superare le otto ore.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso il godimento di riposi a conguaglio concessi, fino a concorrenza, nei periodi di minore attività produttiva. Conseguentemente il maggior lavoro prestato non da diritto a compenso per lavoro straordinario, così come le minori prestazioni lavorative dovute al godimento di riposi a conguaglio non daranno luogo a riduzione della normale retribuzione.
Per i lavoratori cui si applichi il sistema di flessibilità di orario di cui al presente articolo il monte ore annuo di permessi di cui all'art. 70 del CCNL 06/10/94 è elevato a 114 ore nel caso di utilizzo delle 9 settimane e a 112 nel caso di utilizzo di 8 settimane.
L'adozione di tale sistema di orario da parte della azienda avverrà previa comunicazione alle RSA / RSU, tre settimane prima dell'adozione dei programmi e comunicazione scritta all'EBT.
Le R.S.U., le R.S.A. o il delegato aziendale possono chiedere un incontro alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito all'applicazione dei programmi di flessibilità .
In ogni caso il nuovo programma di orario dovrà essere portato a conoscenza dei lavoratori a cura della direzione aziendale a mezzo comunicazione scritta almeno due settimane prima dell'avvio dello stesso.
Nel caso di adozione di tale sistema, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.

INIZIO E FINE ORARIO LAVORO - FLESSIBILITÀ

Art.42
Le parti, tenuto conto che, soprattutto nell'ambito cittadino, possono verificarsi intralci ed imprevisti al sistema della mobilità, convengono che - salvo diversa pattuizione aziendale - sia considerata compatibile una flessibilità fino a 30 minuti dell'orario di inizio lavoro fissato dall'azienda.
Il recupero del tempo di non lavoro dovuto ad eventuale ritardo potrà avvenire nel medesimo giorno ritardando l'uscita per un periodo pari a quello del ritardo o, qualora il sistema organizzativo aziendale non lo consentisse, attraverso una cumulazione periodica degli eventuali ritardi ed una unica prestazione lavorativa o reintegro da parte del lavoratore, concordata con l'azienda.

ADEGUAMENTO E RICONVERSIONE PROFESSIONALE

Art. 43
Tenuto conto della fase evolutiva e di transizione in atto nel comparto delle imprese di viaggio e turismo dovuta in parte alla liberalizzazione dell'attività ed in parte alla rapida ed elevata contrazione delle quote di intermediazione, in considerazione delle possibili ripercussioni di essa sui livelli occupazionali precipuamente impegnati nel contesto della biglietteria, le parti ritengono opportuno un ampliamento trasversale delle conoscenze professionali anche in previsione di eventuali future necessarie riconversioni.
In questo quadro quanto previsto dall'art.15 sarà reso operativo in presenza di assenso congiunto dell'azienda e del lavoratore / i interessato/i in forma scritta.

Art. 44
Le parti, in considerazione di quanto indicato nell'articolo precedente, ritengono necessario istituire un processo formativo dedicato ai lavoratori delle imprese di viaggio e turismo.
In particolare le parti convengono di istituire corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per addetti alla biglietteria, delegando l'EBT a stipulare apposita convenzione con la IATA.

ADDETTO ALLA RACCOLTA DI PARTECIPANTI A GRUPPI PER GIRI TURISTICI

Art. 45

Le parti si danno atto che l'implementazione delle attività turistiche e di agenzia hanno modellato, con particolare riferimento ai cosiddetti "giri città", una figura professionale con lo specifico incarico di raccogliere con un bus navetta e ad ore prefissate uno o più clienti alloggiati in diversi alberghi della città per condurli in un punto di ritrovo prestabilito nel quale si forma il definitivo gruppo di turisti che, assistiti opportunamente da una guida o da un accompagnatore, iniziano il "giro città".
Alla figura professionale della "raccoglitrice" è richiesta la conoscenza approfondita della lingua inglese nonché, in genere, la conoscenza di una seconda lingua a sostegno.
Tenuto conto di quanto sopra, le parti convengono di inserire la figura professionale di "Addetto alla raccolta" nell'ambito del IV° livello della classificazione del personale concernente le imprese di viaggi e turismo.

PARTE SPECIALE AZIENDE STAGIONALI

Art. 46
Premesso che con riferimento al CCNL, sono intese aziende stagionali tutte quelle che, ad eccezione delle mense scolastiche, nel corso dell'anno solare effettuano una chiusura continuativa non inferiore a 70 giorni od a 120 giorni non continuativi, in attuazione di quanto demandato alla contrattazione territoriale circa l'indennità aggiuntiva competente ai lavoratori stagionali in virtù degli artt. 171,172,173, 214, 219 e 220 nonché in relazione agli artt.256 e 257 del CCNL turismo 06/X/94, con il presente accordo si confermano tali indennità nelle misure rispettivamente di:

a) Alberghi - Le misure previste dall'Accordo Territoriale 12 Maggio 1992, art.5
b) Pubblici Esercizi - Le misure previste dagli artt.256 e 257 del vigente CCNL.

Inoltre a tali lavoratori compete il premio di produttività previsto per i diversi comparti in misura proporzionale.

Art. 47
Fruiscono dell'indennità di cui sopra tutti i lavoratori che, assunti ed occupati stagionalmente, svolgano un rapporto di lavoro con la stessa azienda per un periodo non superiore agli 8 mesi nell'anno solare, fatto salvo l'eventuale prolungamento di cui al successivo art. 51.

Art. 48
L'indennità di stagionalità, calcolata su base e contingenza, sarà utile anche per il calcolo degli altri istituti contrattuali (13°,14°, ferie, straordinari, ecc.).

Art. 49 Il trattamento di fine rapporto (TFR), eventualmente unito ad ogni altra spettanza, sarà erogato al lavoratore stagionale unitamente con l'ultima busta paga.

Art. 50 In applicazione ed attuazione di quanto previsto dagli artt. 214, 227, 263 e 334 del CCNL Turismo 6/X/1994 il nastro orario utile ai fini della prestazione lavorativa giornaliera è fissato, salvo la deroga di cui all'articolo successivo, in 14 ore.

Art. 51
L'allungamento del nastro orario, per le aziende stagionali è elevato a due ore al fine di consentire, ove necessario, una diversa o maggiore prestazione lavorativa.
Qualora l'allungamento del nastro orario fosse utilizzato dalle aziende stagionali per una prestazione lavorativa giornaliera superiore al normale orario di lavoro, tali ore potranno essere complessivamente recuperate a fine stagione, fermo restando un pari numero di giornate di riposo a conguaglio, con giornate di lavoro aggiuntive così determinate:
il montante economico delle ore di lavoro di cui sopra, calcolato secondo le vigenti norme contrattuali ed accumulato nel periodo stagionale, potrà essere recuperato a fine stagione trasformandolo in giornate di lavoro aggiuntive il cui numero totale sarà determinato dividendo il complessivo montante economico maturato dal lavoratore a tale titolo per il costo orario ordinario dello stesso, ragguagliando così il prodotto/ore ottenuto a giornate lavorative di prestazione aggiuntiva spettante al lavoratore.

Parimenti, al fine di un eventuale prolungamento del periodo stagionale, potranno concordemente essere utilizzate, proquota, le ore contrattualmente previste a titolo di riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 52

Le aziende turistiche stagionali, che abbiano cioè nell'anno solare periodi di chiusura per almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi, possono stipulare contratti di apprendistato stagionale .
Il contratto di apprendistato resta in essere per l'intero periodo di apertura dell'azienda e conserva efficacia anche per le stagioni successive fino ad un massimo di 6, eccettuati casi di dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

LAVORO STRAORDINARIO NELLE AZIENDE STAGIONALI

Art. 53

Poiché le peculiarità organizzative e produttive dei diversi comparti che compongono l'insieme del settore turistico, sono strettamente correlate sia alle specifiche necessità delle diverse tipologie di clientela che all'andamento stagionale, non sempre prevedibile ed ai fattori meteorologici e climatici, determinando così notevoli variazioni anche nella individuazione ciclica dei picchi di attività, con conseguente e crescente difficoltà nell'organizzazione del lavoro prevista, si conviene che è consentito l'utilizzo del 60% del monte annuo di straordinario previsto dal vigente CCNL nel periodo di apertura delle aziende.

PARTE SPECIALE PUBBLICI ESERCIZI

Art. 54

Le parti convengono che all'interno del comparto dei P.E. lo svolgimento del lavoro si caratterizza per discontinuità, flessibilità dell'orario in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno nonché per la risposta alle esigenze frequentemente non programmabili della clientela.
Le parti convengono che tali caratterizzazioni, pur coinvolgendo tutti i lavoratori del comparto, sono particolarmente ricorrenti nei lavoratori con qualifica di cuoco.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, le Parti convengono che nel comparto si possano prevedere meccanismi retributivi ai lavoratori di cui al comma precedente che consentono da un lato di tenere in considerazione eventuali prestazioni maggiori, dall'altro di poter prevedere con certezza l'evoluzione del costo del lavoro.

PREMIO DI RISULTATO

Art. 55

Premesso che le parti intendono dare applicazione a quanto previsto dal protocollo del 23 Luglio 1993 in riferimento all'erogazione di ulteriori elementi economici legati al II° livello di contrattazione;
Considerato che tali elementi economici devono avere caratteristiche di variabilità e non predeterminabilità anche al fine di consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dall'Art.2 del DL. 25/03/97 n.67, convertito nella Legge 23/05/1997 n.135;
Atteso che tali caratteristiche non possono che derivare, a livello territoriale, da un attento rilevamento ed analisi di specifici parametri, quali la produttività e redditività di settore e/o di singoli comparti, il livello di competitività quantitativa e qualitativa, il costo del lavoro ed il numero degli occupati, fatturato di comparto ecc.
Le parti convengono di disciplinare i premi di risultato in maniera diversificata per i singoli comparti nei modi seguenti.

a) Comparto alberghi:
preso atto dell'esistenza di un meccanismo già in essere per il comparto derivante dall'applicazione dell'Accordo Territoriale 12 Giugno 1996 e dalla sua sostanziale tenuta e funzionamento;
preso atto della copertura contrattuale con il suddetto meccanismo fino a tutto il 30 giugno 2000;
preso atto pertanto della necessità di individuare eventuali correttivi al meccanismo in termini di obiettivi prefissati, valori, parametri di riferimento a decorrere dal 1° Luglio 2000;
I criteri di erogazione degli elementi economici indicati nella premessa del presente articolo rimangono quelli fissati negli articoli dal 12 al 21 compresi dell'Accordo territoriale APRA/OO.SS.LL. 12 giugno 1996 così come sotto riportati:

"Art. 12
Per corrispondere al principio di variabilità e non predeterminabilità degli elementi economici validi per Roma e Provincia, vengono assunti come parametri di riferimento:
a) l'incremento della percentuale di occupazione camere rilevata per il comune di Roma dall'Osservatorio dell'EBT;
b) per le aziende per le quali si deve procedere al rinnovo della contrattazione integrativa aziendale, l'incremento - risultante dalle rilevazioni dell'Osservatorio dell'EBT - del valore del fatturato territoriale procamera come definito dall'art.16;
c) il monte ore contrattualmente dovute e le ore effettivamente lavorate.
Ai fini della rispondenza agli obiettivi di produttività, si assume come base della percentuale di occupazione camere la misura del 54%.
Ai fini della rispondenza agli obiettivi di redditività per le aziende per le quali si deve procedere al rinnovo del C.I.A., si assume come base del fatturato procamera il valore di lire 36.000.000 (trentaseimilioni).
Gli importi individuati negli artt.14, 15 e 17, in quanto elementi economici integrativi, non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Le Parti si danno espressamente atto che le erogazioni economiche derivanti ai lavoratori in forza del presente contratto sono assoggettate al regime contributivo di favore contenuti nel decreto legge 27 maggio 1996, n. 295 e nelle altre norme sopravvenienti.

Art. 13
Per l'individuazione del corrispondente premio di produttività da erogare ai lavoratori, vengono fissati i seguenti obiettivi di aumento della percentuale della occupazione camere come tale rilevata per il comune di Roma dall'Osservatorio dell'EBT sulla base individuata nel precedente articolo, 2° comma.

1/07/2000 - 30/06/2001 68%
1/07/2001 - 30/06/2002 68%
1/07/2002 - 30/06/2003 68%
1/07/2003 - 30/06/2004 68%

L'APRA comunica alle aziende, con cadenza mensile la percentuale della occupazione camere rilevata dall'Osservatorio dell'EBT.

Art. 14
Il premio annuo di produttività erogabile al raggiungimento delle percentuali di incremento indicate nell'art.13 assume i seguenti valori massimi parametrati (IV livello) per le aziende con più di 15 dipendenti:

1/07/2000-30/06/2001 L. 980.000
1/07/2001 30/06/2002 L. 980.000
1/07/2002 30/06/2003 L. 980.000
1/07/2003 30/06/2004 L. 980.000

Qualora nel periodo di vigenza contrattuale si verifichi il superamento degli obiettivi di aumento della percentuale della occupazione camere individuata nel precedente art.13. per ogni punto di incremento di detta percentuale verrà erogato il corrispondente valore indicato all'art.20.

Art. 15
Qualora la contrattazione nazionale non abbia definito il II^ livello di contrattazione aziendale per le aziende con meno di 15 dipendenti, a partire dal 1° luglio 1997 le quote saranno pari a quelle definite nella seguente tabella:

1/07/2000- 30/06/2001 L. 750.000
1/07/2001- 30/06/2002 L. 800.000
1/07/2002- 30/06/2003 L. 850.000
1/07/2003- 30/06/2004 L. 850.000

In caso contrario le quote definite dal C.C.N.L. saranno assorbite fino alla concorrenza della tabella sopra riportata.

Art. 16
Per le aziende per le quali si deve procedere al rinnovo della loro contrattazione integrativa aziendale, in aggiunta a quanto previsto nel precedente art.14., al fine di individuare il corrispondente premio di redditività, vengono fissati i seguenti obiettivi di aumento del fatturato procamera risultante dalle rilevazioni territoriali per Roma-città dell'Osservatorio dell'EBT riferite al fatturato alloggio diviso per il numero delle camere:

1/07/2000 - 30/06/2001 L. 56.000.000 (cinquantaseimilioni) per camera
1/07/2001 - 30/06/2002 L. 56.000.000 (cinquantaseimilioni) per camera
1/07/2002 - 30/06/2003 L. 56.000.000 (cinquantaseimilioni) per camera
1/07/2003 - 30/06/2004 L. 56.000.000 (cinquantaseimilioni) per camera

L'APRA comunica alle aziende con cadenza mensile il fatturato procamera risultante dalle rilevazioni di cui al precedente comma.

Art. 17
Il premio annuo di redditività per le aziende per le quali si deve far luogo al rinnovo della loro contrattazione integrativa aziendale erogabile al raggiungimento degli obiettivi di aumento del fatturato indicati nel precedente art16, assume i seguenti valori parametrati (IV livello):

1/07/2000 - 30/06/2001 Max L. 660.000 (seicentosessantamila)
1/07/2001 - 30/06/2002 Max L. 660.000 (seicentosessantamila)
1/07/2002- 30/06/2003 Max L. 660.000 (seicentosessantamila)
1/07/2003- 30/06/2004 Max L. 660.000 (seicentosessantamila)

L'Azienda e la Rappresentanza sindacale aderente alle OOSSLL stipulanti il presente contratto, definiscono il premio annuo fissandolo entro il tetto massimo indicato al precedente comma. Qualora nel periodo di vigenza contrattuale si verifichi il superamento degli obiettivi di aumento del fatturato procamera individuato nel precedente articolo, per ogni milione di incremento verrà erogato il corrispondente valore indicato nell'art.20.

Art. 18
I premi di produttività e redditività come definiti dal presente Contratto decorrono dal 1 luglio 2000.

Art. 19
Le erogazioni economiche derivanti dall'applicazione dei precedenti artt.14, 15 e 17, verranno effettuate di regola a semestri posticipati. Il primo semestre posticipato è fissato al 30 giugno 1996 e la relativa erogazione avverrà con la retribuzione di luglio 1996. Il secondo semestre posticipato è fissato al 31 dicembre 1996 e la relativa erogazione avverrà con la retribuzione di gennaio 1997. Così a seguire. Diverse modalità di erogazione potranno essere definite tra azienda e Rappresentanze sindacali aderenti alle OOSSLL stipulanti il presente contratto.

Art. 20
Qualora gli obiettivi definiti dagli artt.13 e 16 siano raggiunti in parte, il premio di produttività e di redditività saranno corrisposti in proporzione. In applicazione del principio di proporzionalità, il valore economico del premio di produttività parametrato (IV liv.) attribuito al punto percentuale di occupazione camere è pari a lire 98.000 (novantottomila). Il valore economico del premio di redditività parametrato (IV liv.) attribuito ad ogni milione di incremento del fatturato come tale definito nell'art.17. è di un massimo di lire 66.000 (sessantaseimila). Il punto percentuale occupazione camere pari alla metà o maggiore di essa è arrotondato alla unità superiore. La frazione di milione pari o superiore alla metà vale l'intero milione. Le frazioni di punto o di milione inferiori alla unità, si conteggiano in decimali.

Art. 21
Per monte ore dovute si intende quello definito dal C.C.N.L. 6 ottobre 1994. I premi di produttività e/o di redditività verranno proporzionati al monte ore dei contratti part-time ed a termine come tali definiti dalle leggi vigenti.
Il premio di produttività e/o di redditività verranno corrisposti al dipendente in proporzione alle ore effettivamente lavorate.
Si considerano effettivamente lavorate le ore godute per ferie, per fruizione dalle 104 ore e/o modifiche previste dal presente contratto, per l'espletamento dei diritti sindacali e per festività godute."


b) Comparto P.E.:
Le parti, preso atto dell'oggettiva difficoltà all'individuazione di un meccanismo e di un modello specifico per i P. E., secondo quanto indicato nel punto b) dell'art.55 dell'Ipotesi di Accordo convengono, nelle more della identificazione e realizzazione del meccanismo stesso, di utilizzare il modello del comparto alberghi abbattendone le erogazioni che tale modello individuerà del 75% della quota di produttività.
Le parti ritengono altresì di dover proseguire gli sforzi comuni, attraverso gli strumenti in essere e da costruire presso l'EBT, affinchè si realizzi un modello specifico per i P.E. eventualmente suddiviso in subcomparti.
Tuttavia le parti ritengono, altresì e di ciò si danno reciprocamente atto, che il meccanismo del comparto alberghi, in quanto legato sostanzialmente alla situazione dei flussi turistici, sia sufficientemente oggettivo dell'andamento di tutto il settore e pertanto utilizzabile anche da altri comparti.

c) Comparto Stabilimenti Balneari:
Le parti, preso atto dell'oggettiva difficoltà all'individuazione di un meccanismo e di un modello specifico per gli Stabilimenti Balneari, secondo quanto indicato all'art.55 dell'Ipotesi di Accordo convengono, nelle more della identificazioni e realizzazioni del meccanismo stesso, di utilizzare il modello di comparto alberghi abbattendone le erogazioni che tale modello individuerà del 35% della quota di produttività.
Le parti ritengono altresì di dover proseguire gli sforzi comuni, attraverso gli strumenti in essere e da costruire presso l'EBT, affinchè si realizzi un modello specifico per gli Stabilimenti Balneari. Tuttavia le parti ritengono, altresì e di ciò si danno reciprocamente atto, che il meccanismo del comparto alberghi, in quanto legato sostanzialmente alla situazione dei flussi turistici, sia sufficientemente oggettivo dell'andamento di tutto il settore e pertanto utilizzabile anche da altri comparti.

c) Comparto Agenzie di Viaggio:
Le parti, preso atto dell'oggettiva difficoltà all'individuazione di un meccanismo e di un modello specifico per le Agenzie di Viaggi, secondo quanto indicato nel punto c) dell'art.55 dell'Ipotesi di Accordo convengono, nelle more della identificazioni e realizzazioni del meccanismo stesso, di utilizzare il modello di comparto alberghi abbattendone le erogazioni che tale modello individuerà del 91% della quota di produttività.
Le parti ritengono altresì di dover proseguire gli sforzi comuni, attraverso gli strumenti in essere e da costruire presso l'EBT, affinchè si realizzi un modello specifico per le Agenzie di Viaggio. Tuttavia le parti ritengono, altresì e di ciò si danno reciprocamente atto, che il meccanismo del comparto alberghi, in quanto legato sostanzialmente alla situazione dei flussi turistici, sia sufficientemente oggettivo dell'andamento di tutto il settore e pertanto utilizzabile anche da altri comparti.

Art. 56

Le Parti, preso atto dell'esistenza nelle compagini delle Associazioni datoriali firmatarie del presente contratto di aziende provenienti da altri sistemi organizzativi e dell'esistenza nelle suddette aziende di contrattazione aziendale con l'individuazione di premi di risultato, convengono quanto segue:
a) Le aziende che si trovino nella situazione sopra riportata applicheranno il presente contratto nella sua interezza.
b) Qualora il dato consolidato dei premi erogati in tali aziende fosse superiore ai premi individuati nel presente contratto, l'eccedenza verrà erogata come E.D.R. (elemento distinto della retribuzione) non assorbibile da futuri miglioramenti anche se espressamente previsto dal CCNL.
c) Gli eventuali aumenti dei premi individuati dal presente contratto rispetto al dato consolidato dei premi finora erogati in applicazione di contrattazioni territoriali già in essere, verranno riconosciuti ai lavoratori delle aziende che si trovano nella condizione di cui al punto b), andando ad aumentare l'E.D.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Contratto di Lavoro del Settore Turismo ha raggiunto una notevole complessità, e comincia ad assomigliare come dimensioni ad una enciclopedia.

Oltre al Contratto di Lavoro, periodicamente viene stipulato un Contratto Integrativo Provinciale. Qui sotto riportiamo il Contratto Integrativo di Roma e Provincia.

Sia per i Datori di lavoro che per i Lavoratori è molto importante avere a portata di mouse questa documentazione, quali strumenti di verifica e di controllo in ogni occasione.

Nelle mie pagine potete trovare anche il CCNL del Turismo, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro del 1999, le richiesta sindacali per il rinnovo del contratto scaduto da tempo, e tanta altra documentazione. Potete anche utilizzare il motore interno di ricerca, che trovate qui sotto, per trovare agevolmente quello che cercate.

 

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